Sentenza 16 marzo 2010
Massime • 1
Non è causa di nullità del giudizio conseguente all'opposizione a decreto penale la mancata revoca dello stesso, in quanto la revoca si verifica "ope legis" per effetto della celebrazione del giudizio e non come conseguenza del provvedimento del giudice, la cui omissione è sfornita di sanzione processuale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 16/03/2010, n. 18753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18753 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 16/03/2010
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FRANCO Amedeo - rel. Consigliere - N. 533
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MULLIRI Guicla I. - Consigliere - N. 29590/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR UN, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa il 29 maggio 2009 dal giudice del tribunale di Latina, sezione distaccata di Terracina;
udita nella pubblica udienza del 16 marzo 2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCO Amedeo;
udito il Pubblico Ministero in persona Sostituto Procuratore Generale dott. MONTAGNA Alfredo, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata per la modifica del fatto contestato. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
AR UN venne tratto a giudizio per rispondere dei reati di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44, lett. c), D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 181, artt. 54 e 1161 cod. nav., per avere realizzato entro una zona di 30 metri dal demanio marittimo senza permesso di costruire ed autorizzazione regionale, le seguenti opere:
- occupazione di arenile demaniale marittimo mediante installazione di attrezzatura balneari (lettini ed ombrelloni) ed una pedana in legno di circa 39 mq. su cui insisteva un chiosco;
- realizzazione di una piscina in muratura con relativi camminamenti realizzati in parte su area demaniale marittima (accertato il 24.8.2004). Il giudice del tribunale di Latina, sezione distaccata di Terracina, con la sentenza in epigrafe dichiarò non doversi procedere per i reati di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44, lett. c), D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 181, e artt. 54 e 1161 cod. nav.
(limitatamente alla occupazione della spiaggia con strutture balneari) perché estinti per prescrizione, mentre dichiarò l'imputato colpevole del reato di cui agli artt. 54 e 1161 cod. nav. limitatamente alla occupazione dello spazio demaniale tramite piscina, condannandolo alla pena dell'ammenda ritenuta di giustizia. L'imputato propone ricorso per cassazione deducendo:
1) violazione dell'art. 464 c.p.p.. Nella sentenza si dice che gli imputati erano stati tratti a giudizio con citazione diretta del PM mentre in realtà il giudizio è sorto a seguito di opposizione a decreto penale di condanna. Vi è quindi mancanza o erronea motivazione sulla ricostruzione dei fatti.
Vi è inoltre violazione dell'art. 464 c.p.p. innanzitutto perché il giudice non ha revocato il decreto penale. Inoltre, gli imputati erano due e stante la inscindibilità delle loro posizioni, avendo assolto uno doveva assolvere anche l'altro.
2) violazione degli artt. 516, 521 e 522 c.p.p. perché con il capo di imputazione gli era stato contestato di avere realizzato una piscina in parte su suolo demaniale, mentre nel corso del giudizio è stato accertato che la piscina esisteva da oltre 35 anni;
che egli aveva preso in affitto l'attività nel 2002, e che i fatti erano avvenuti in Sperlonga e non in Terracina. Quindi il fatto emerso in dibattimento era diverso rispetto a quello contestato. Tanto che è stato condannato per avere occupato il demanio marittimo subentrando nella disponibilità della piscina.
3) violazione dell'art. 1161 cod. nav. e dell'art. 157 c.p.. Deduce mancata valutazione delle prove e dello elemento psicologico. Risulta intatti che la piscina ricade in una particella che nell'atto di conferimento aziendale del 1978 risulta di proprietà privata. Si tratta allora non di occupazione di area demaniale marittima ma di realizzazione di opere entro 30 metri dal demanio. Ciò comporta che anche per questo reato si era verificata la prescrizione, essendovi comunque il dubbio che effettivamente l'opera negli anni precedenti ricadesse nella proprietà privata. Il fatto che poi la spiaggia si sia ritirata con avanzamento della duna nell'entroterra non può comportare la configurabilità di un reato nei confronti del ricorrente. Il giudice ha omesso di verificare queste eccezioni e si è limitato a valutare gli accertamenti del 2004 senza considerare la documentazione prodotta dalla difesa.
4) violazione di legge (artt. 2 e 40 c.p.) perché risulta che fino alla fine degli anni 70 la piscina insisteva su proprietà privata. Il fatto che successivamente il confine demaniale sia mutato non può essere addebitato alla condotta dell'imputato. La sentenza impugnata sembra affermare un principio contrario ed attribuire il reato anche a chi al momento della realizzazione dell'opera aveva agito legittimamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo è manifestamente infondato. L'eventuale errore contenuto nella sentenza impugnata sul modo di instaurazione del giudizio è del tutto irrilevante e non può in alcun modo incidere sulla validità della sentenza stessa.
È irrilevante anche la mancata dichiarazione di revoca espressa del decreto penale di condanna. E difatti "la revoca del decreto penale di condanna, ex art. 464 c.p.p., comma 3, è un antecedente immancabile del giudizio di opposizione che si verifica per il solo fatto della sua celebrazione, ope legis e non ope iudicis" (Sez. 5, 27.9.2005, n. 38966, Pipia, m. 235552). Inoltre: "la mancata revoca espressa del decreto penale prima di procedere al giudizio conseguente all'opposizione non è causa di nullità del procedimento, in quanto la revoca è un antecedente immancabile del giudizio stesso, che si verifica per il solo fatto della celebrazione di esso, "ope legis" non "ope iudicis". Inoltre, per la violazione dell'art. 464 c.p.p., comma 3, non è prevista alcuna specifica sanzione processuale, sicché, in virtù del principio di tassatività delle nullità dì cui all'art. 177 c.p.p., e poiché non è ravvisabile alcuna delle cause generali dì nullità stabilite dal successivo art. 178 c.p.p., la mancata revoca non produce alcuna nullità" (Sez. 3, 7.5.1997, n. 7140, Bortolotti, m. 208958). Le posizioni dei due imputati non erano affatto inscindibili, in quanto il giudice del merito ha accertato in fatto che il RA non aveva più la disponibilità dell'area a decorrere dal 31.10.2002, mentre da questa data in poi la disponibilità era stata solo della società amministrata dal AR. L'assoluzione del RA, dunque, non comportava necessariamente anche l'assoluzione del AR. Quest'ultimo poi non ha interesse a dedurre che sarebbe erronea l'assoluzione del RA.
Il secondo motivo è infondato. La data di costruzione della piscina è irrilevante perché l'imputato è stato condannato non per la sua costruzione ma per avere, mediante l'utilizzazione della stessa e la sua mancata rimozione, continuato nella occupazione abusiva del suolo demaniale.
La precisa indicazione del comune in cui si trovava l'immobile è irrilevante perché non vi sono mai stati dubbi di quale piscina e di quale azienda alberghiera si trattasse.
La circostanza che il capo di imputazione parli di "realizzazione di una piscina in muratura" mentre poi l'imputato è stato condannato per avere continuato, subentrando alla precedente gestione dell'albergo, nella abusiva occupazione del demanio marittimo, non comporta nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra accusa e condanna. Questa circostanza, invero, non ha comportato alcuna limitazione nell'esercizio del diritto di difesa, in quanto è stata la stessa difesa a dedurre nel processo il fatto che la soc. ET aveva preso in affitto dalla soc. Nuova Playa l'azienda alberghiera in questione in data 31.10.2002 e che quindi il AR aveva avuto la disponibilità della piscina da tale data e non aveva concorso nella sua realizzazione.
D'altra parte, con il capo di imputazione è stato contestato il reato di cui agli artt. 54 e 1161 cod. nav. sicché era evidente che la contestazione riguardava (non solo per le attrezzature balneari e la pedana ma anche per la piscina) anche l'occupazione della zona demaniale.
Il terzo ed il quarto motivo sono anch'essi infondati. Non vi è dubbio, innanzitutto, che il giudice del merito abbia ritenuto - conformemente del resto alla espressa contestazione del reato di cui all'art. 54 cod. nav. e non di quello di cui all'art. 55 - che la piscina insisteva (anche se non per intero) nella zona demaniale marittima, e non solo nella fascia di trenta metri dal confine della zona demaniale. Il giudice infatti ha parlato appunto del reato di cui agli artt. 54 e 1161 cod. nav. nonché del fatto che l'appartenenza al demanio marittimo dell'area si evinceva anche dalle caratteristiche dell'area stessa, ed in particolare dal fatto che il muro si trovava a pochi metri dal mare. Si tratta di un accertamento di fatto, supportato da adeguata motivazione, che non può perciò essere censurato in questa sede.
Non si ravvisano errori o vizi di motivazione nel fatto che l'imputato sia stato condannato perché, pur senza concorrere nella sua costruzione, subentrando al precedente gestore dell'albergo e nella disponibilità della piscina, aveva attraverso di questa continuato l'occupazione della zona demaniale. E difatti, secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, "in tema di demanio, il reato di abusiva occupazione di spazio demaniale è configurabile anche nei confronti di chi eserciti un potere di fatto sul bene demaniale per essere subentrato al precedente occupante abusivo, in quanto l'acquisizione della disponibilità del bene demaniale già abusivamente occupato da altri protrae l'illecita sottrazione del medesimo all'utilizzazione collettiva, perpetuandone l'occupazione "sine titulo". (Fattispecie nella quale è stata ritenuta corretta l'affermazione di responsabilità dell'imputato, subentrante nelle funzioni di legale rappresentanza al precedente amministratore, titolare della s.r.l. cui era riferibile l'occupazione abusiva dell'area demaniale marittima)" (Sez. 3, 5.2.2008, n. 12149, Campo, m. 239348).
Il giudice del merito ha anche accertato, con congrua ed adeguata motivazione, la sussistenza dello elemento psicologico della colpa, sia in considerazione del fatto che non vi era alcuna prova dell'esistenza di un elemento positivo estraneo all'agente che l'avesse indotto a ritenere la liceità del comportamento o della circostanza che l'imputato avesse fatto tutto quanto poteva per non violare la norma, sia in considerazione del fatto che la natura demaniale del bene era rimasta palese quando il muro si era venuto a trovare a pochi metri dal mare.
Il reato di cui all'art. 54 cod. nav. (a differenza di quello di cui all'art. 55) ha natura permanente sicché la prescrizione incomincia a decorrere dalla data della sentenza di condanna in primo grado (nella specie, 29.5.2009).
Il ricorso deve pertanto essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 16 marzo 2010. Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2010