Sentenza 16 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 16/02/2001, n. 2292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2292 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2001 |
Testo completo
E N 6 8 O 9 I 1 Z / A 4 / R REPUBBI02292 /0 1 6 T 2 S I . R G . E .P R D L A . E D G * T IN NOME DEMOPO S I A . E S T T N E E N 1 I S 3 E A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R I 1 S Oggetto E A E . T N на Ногове A SEZIONE PRIMA CIVILE M Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Pellegrino SENOFONTE - Presidente R.G.N. 21784/99 Dott. Vincenzo FERRO - Consigliere Cron. 4769 Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Rel. Consigliere Rep. Dott. Mario ADAMO - Consigliere Ud. 29/11/00 Dott. Walter CELENTANO - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE CHIOFALO GIOVANNI, elettivamente domiciliato in ROMA, Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE VIA DEI VILLINI 4, presso l'avvocato ARTURO ANTONUCCI, per diritti L. 3000 16 FEB 2001 rappresentato e difeso dall'avvocato NAZARENO SAITTA, IL CANCELLIERE giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente CANCELLERIA
contro
PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MESSINA, COMUNE DI FALCONE, CRISAFULLI FRANCESCO LUCIO, GULLO LUIGI, CC064100 PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
2000 2244 intimati 1. -1- avverso la sentenza n. 249/99 della Corte d'Appello di MESSINA, depositata il 24/05/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/11/2000 dal Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI;
udito per il ricorrente 1'Avvocato Antonucci con delega che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso in via principale: invio degli atti alla Corte Costituzionale decidere sulla illegittimità dell'art. 1 comma 2°per e 3° L. 475/99 in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 in subordine: accoglimento del Costituzione;
ricorso. . -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO NN AL ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza resa in data 10 - 24 maggio 1999 dalla Corte di Appello di Messina nel procedimento dal medesimo promosso per ottenere l' annullamento delle delibere del 4 giugno 1998 n. 31 e 34 del consiglio comunale di Flacone con le quali egli era stato dichiarato decaduto dalla carica di consigliere comunale e sostituito con il primo dei non eletti GI UL e, rispettivamente, era stato sostituito nella carica di presidente di detto consiglio da Francesco Lucio AF. Alla precedente udienza del 5 luglio 2000 questa Suprema Corte, rilevata la nullità della notifica al Prefetto della Provincia di Messina, effettuata presso l' Avvocatura Generale dello Stato, ne ha disposto la rinnovazione presso l' ufficio del Prefetto, essendo questi rimasto contumace nel giudizio di appello. Proceduto all' incombente nel termine all' uopo concesso, è stata nuovamente fissata l' udienza di discussione. Il Prefetto della Provincia di Messina, Francesco Lucio AF e GI UL non hanno svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è inammissibile. برخه Come è noto, il requisito della "esposizione sommaria dei fatti della causa richiesto dall' art. 366 comma 1 n. 3 c.p.c. postula che il " ricorso per cassazione offra elementi - pur non contenuti in un' autonoma premessa dedicata alla narrazione delle vicende processuali, ma quanto meno enunciati nello svolgimento dei motivi di impugnazione tali da consentire una cognizione chiara e completa - non solo dei fatti che hanno determinato il sorgere della controversia, ma anche delle varie vicende del processo, delle posizioni dei soggetti che vi hanno partecipato e delle argomentazioni della sentenza impugnata sottoposte a censura, così che di tali fatti, di tali vicende e di tali affermazioni si possa avere conoscenza dal solo ricorso e si possa quindi intendere compiutamente il significato e la portata delle critiche rivolte alla pronuncia del giudice a quo ( v. per tutte Cass. 1999 n. 2826; 1998 n. 12039; 1997 n. 9656; 1997 n. 8711; 1997 n. 2965; 1997 n. 1113; 1995 n. 2867; 1994 n. 2796). Questa Suprema Corte ha in particolare precisato che ove nel ricorso per cassazione, pur denunziandosi violazione e falsa applicazione di legge, con richiamo di specifiche disposizioni normative, non siano indicate le osservazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con dette disposizioni 0 con l' - interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o anche dalla dottrina - il motivo è inammissibile, in quanto non consente alla Corte di legittimità di adempiere al compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione ( così, più di recente, Cass. 1999 n. 13359; 1998 n. 4777; 1995 n. 618). Nella specie il ricorso non solo non contiene se non in termini estremamente sommari la descrizione dell' iter del procedimento conclusosi con la sentenza impugnata, ma anche e soprattutto è privo di ogni riferimento sia al decisum di detta sentenza sia alle ragioni poste dalla Corte di Appello a fondamento della propria statuizione. Esso invero si risolve in una esposizione di tesi in diritto circa la riconducibilità dell' art. 366 c.p. alla previsione dell' art. 15 comma 1 lett. c) della legge n. 55 del 1990, nel testo sostituito dall' art. 1 della legge n. 16 del 1992, nonchè circa la natura e gli effetti della sentenza penale di applicazione della pena su richiesta, ai sensi degli artt. 444 e 445 c.p.p., ed in un' ampia rassegna di sentenze di questa Corte in sede penale, delle quali riporta ampi stralci di motivazione, nonchè di pronunce del giudice amministrativo e della Corte costituzionale, senza alcun riferimento al contenuto della sentenza impugnata. La natura e la portata delle questioni dibattute possono invero essere soltanto supposte, in relazione alle questioni di diritto sollevate in termini generali, così come la soluzione adottata dalla Corte territoriale può essere soltanto desunta a contrario dalle interpretazioni normative proposte dal ricorrente. E' peraltro evidente che la mera enunciazione di tesi giuridiche, priva di ogni riferimento alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, non vale a focalizzare i passaggi logici e le affermazioni del giudice di merito sottoposti a censura, e quindi non consente a questa Corte di esercitare il proprio controllo di legittimità. Va al riguardo considerato che il requisito della specificità dei motivi di ricorso, in quanto strettamente correlato all' esigenza di individuare l' oggetto della censura e di identificare le disposizioni ed i principi di diritto che si assumono violati, postula l' esatta individuazione del capo di pronunzia impugnata e delle ragioni poste a fondamento della decisione in ordine alle quali si prospetti la violazione di legge o il vizio di motivazione. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese di questo giudizio di cassazione, non avendo svolto le parti intimate attività difensiva. 3
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il 29 novembre 2000. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE заскові E N IO 1986 Z 1. CANCELLIERE A R / CORTE SUPREMA 26/4 IST 2 E Andres Blanch . L N G . MONE A E - .R Prima ? R R .P B O . D A T LL D EL T Герозіваю 20. .. A E E D . L T SI B E N A EN 15/02/201 SE T S 1 E IA I 3 1 A R . E N T LIERE A M