Sentenza 27 febbraio 2012
Massime • 1
In tema di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, la sottrazione di cosa sottoposta a pignoramento si realizza anche con la mera "amotio" della "res", quando la stessa sia ingiustificata e non comunicata all'ufficio esecutante. (Fattispecie in cui la S.C. ha escluso la configurabilità del reato in quanto era stata data immediata comunicazione al curatore fallimentare dello spostamento del bene sottoposto a pignoramento nell'ambito di una procedura esecutiva).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/02/2012, n. 17397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17397 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 27/02/2012
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - N. 298
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - rel. Consigliere - N. 37875/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TO DR, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 13 gennaio 2011 emessa dalla Corte d'appello di Catania;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere dott. Giorgio Fidelbo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale D'AMBROSIO Vito, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. - Con la decisione in epigrafe la Corte d'appello di Catania ha confermato la sentenza del 3 luglio 2009 con cui il Tribunale di Catania, Sezione distaccata di Belpasso, aveva ritenuto DR TO responsabile del reato di cui all'art. 388 c.p., comma 3, per avere, in concorso con ER NI AM, sottratto una macchina imbustatrice completa di nastro trasportatore sottoposta a pignoramento nell'ambito di una procedura esecutiva, macchina di proprietà della ditta Ortofresco s.r.l. e rispetto alla quale PA, che era amministratore unico di detta società, era stato nominato custode.
2. - Contro la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato.
Con il primo motivo ha dedotto l'erronea applicazione dell'art. 388 c.p., comma 3, sostenendo che non vi sarebbe stata alcuna sottrazione del bene alla procedura esecutiva, tanto è vero che lo spostamento della macchina è stato tempestivamente comunicato al curatore fallimentare, circostanza che avrebbe dovuto escludere ogni intenzione di eludere il vincolo del pignoramento, anche sotto il profilo soggettivo.
Con il secondo motivo ha denunciato l'omessa motivazione in ordine al motivo con cui si sosteneva la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 388 bis c.p.. Con il terzo motivo ha censurato la sentenza per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e per l'omessa valutazione dei parametri previsti dagli artt. 132 e 133 c.p. in ordine alla quantificazione della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. - Il ricorso è fondato.
L'IM, socio della ditta Ortofresco s.r.l., è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 388 c.p., comma 3, per aver sottratto una macchina imbustatrice, di proprietà della stessa ditta, sottoposta a pignoramento, condotta posta in essere in concorso con AM NI ER, custode del bene in questione.
La sentenza ha ritenuto che con il semplice spostamento (amotio) del bene si fosse consumato il reato contestato.
Si osserva che il semplice "spostamento" del bene non può essere equiparato alla condotta di chi "sottrae, sopprime, distrugge disperde o deteriora" il bene sottoposto a pignoramento. Infatti, l'art. 388 c.p., comma 3, punisce comportamenti funzionali ad eludere il pignoramento, o meglio comportamenti che presuppongono una destinazione del bene incompatibile con il vincolo di indisponibilità posto dal pignoramento, destinazione che non può rinvenirsi nel semplice spostamento, che non sia funzionale a rendere inoperante la garanzia di conservazione materiale del bene in vista del risultato cui tende l'attività esecutiva.
È vero che la giurisprudenza ha ritenuto sussistente l'ipotesi di sottrazione anche nel caso all'amotio (ad esempio, Sez. 6^, 13 luglio 1995, Mazzeo), ma solo se lo spostamento avviene senza preavviso:
nella presente fattispecie è risultato essere stata data immediata comunicazione dello spostamento della macchina al curatore fallimentare, sicché deve escludersi perlomeno la sussistenza del dolo nel reato in questione, dovendo ritenersi che non vi è stata alcuna volontà di eludere in qualche modo il vincolo di indisponibilità imposto sul bene.
Pertanto, la sentenza deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non costituisce reato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato.
Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2012.
Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2012