Sentenza 25 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 25/02/2004, n. 3816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3816 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Presidente -
Dott. LIMONGELLI Antonio - Consigliere -
Dott. PETTI Giovanni Battista - rel. Consigliere -
Dott. FINOCCHIARIO Mario - Consigliere -
Dott. CALABRESE Donato - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZZ MA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PALESTRO 56, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO FATICA, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato CARLO BENINI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ANSPI ASSOCIAZIONE NAZIONALE SAN PAOLO ITALIA, in persona del suo Presidente Mons. Giulio Bernardinello, elettivamente domiciliata in ROMA P.ZZA MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio dell'avvocato PIERFILIPPO COLETTI, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato GIUSEPPE COLIVA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
CIRCOLO ANSPI ASS. NAZ. SAN PAOLO ITALIA;
- intimata -
avverso la sentenza n. 561/00 della Corte d'Appello di BOLOGNA, Sezione 2^ Civile, emessa il 23/02/00 e depositata l'08/05/00 (R.G. 23270/00);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/12/03 dal Consigliere Dott. Giovanni Battista PETTI;
udito l'Avvocato Pierfilippo COLETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CENICCOLA Raffaele che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione ritualmente notificata IA CO conveniva dinanzi al Tribunale di Napoli il Circolo A.N.S.P.I. di Dovadola e la ANSPI Italia e ne chiedeva la condanna il solido al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali,riportati il 30 agosto 1990, allorché era caduto contro la vetrata del circolo, inciampando contro una sedia che la teneva semiaperta. I convenuti si costituivano e contestavano il fondamento della domanda. Il tribunale di Forlì, con sentenza del 12 gennaio 1998 rigettava la domanda sia sotto il profilo dell'art. 2051 che su quello dell'art. 2043 cod. civ. e condannava l'attore alla rifusione delle spese del giudizio.
La decisione era appellata dal IA che ne chiedeva la riforma,anche sulla base della riconsiderazione delle prove raccolte;
resistevano le controparti chiedendo il rigetto dell'appello. Con sentenza del giorno 8 maggio 2000 la Corte di appello di Bologna rigettava l'appello e condannava l'appellante alle spese del grado. La Corte sulla base del riesame delle prove escludeva la applicabilità dell'art. 2051 per la mancanza di pericolosità della cosa (la sedia in relazione alla sua evidente visibilità), ma escludeva altresì la responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c., per la mancanza di prova sia dell'imputabilità soggettiva che del nesso di causalità.
Contro la decisione ricorre il IA con unico motivo;
resiste la Associazione Nazionale San Paolo con controricorso illustrato da memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non merita accoglimento.
Nell'unico articolato motivo si deduce l'error in iudicando ed il vizio della motivazione in relazione alla riconduzione della fattispecie nello ambito dell'art. 2051 cod. civile. La tesi è che è stato accertato, nel corso del giudizio di merito, che il danno ingiusto e le lesioni subite dal IA derivano dal posizionamento della sedia da parte del custode del circolo,utilizzandola come fermo della porta del locale. La responsabilità del custode è collegata esclusivamente al dovere di sorveglianza ed alla prevedibilità del pericolo (ai fini della imputabilità soggettiva). Pertanto,provata la situazione di pericolo ed il nesso di causalità,la fattispecie applicabile era quella prevista dallo art. 2051 del cod. civile e la prova del caso fortuito era a carico del custode e per esso degli enti convenuti,mentre nella prova non rientra il fatto della vittima. In senso contrario si osserva come la Corte di appello, dopo aver riconsiderato analiticamente le prove per la ricostruzione dell'accaduto, abbia correttamente escluso la sussunzione dell'evento lesivo sotto la fattispecie della responsabilità per danni cagionati da cose in custodia, sul rilievo che era "mancata la prova della condizione particolarmente lesiva della sedia" (ff. 7 della motivazione) e sul rilievo che il IA, in sede di interrogatorio formale aveva ammesso di avere esattamente localizzato la sedia e la sua utilizzazione presso la vetrata.
Tale valutazione,aia pure espressa in modo fattuale più che giuridico, appare conforme all'orientamento, più volte espresso da questa Corte (cfr.: Cass. 17 gennaio 2001 n. 584, 20 luglio 2002 n. 10641 tra le più recenti) secondo cui in tema di responsabilità di cose in custodia, la presunzione di colpa è superabile solo con la prova del caso fortuito ovvero della colpa del danneggiato. Nel caso di specie il posizionamento della sedia, secondo una valutazione in fatto non sindacabile in questa sede,non costituiva insidia e pertanto la res (la sedia) svolgeva il ruolo di mera occasione dello evento, che non rientrava nella normale prevedibilità di una situazione di pericolo, sicché la condotta negligente del giovane infortunato, che urtò contro la sedia perdendo l'equilibrio,costituisce il c.d. fortuito incidentale, idoneo a costituire un fattore esterno estraneo alla cosa. Questa valutazione,che attiene al prudente apprezzamento delle prove,sia per la causalità giuridica, che per la imputabilità soggettiva,appare conforme ai principi di diritto appena richiamati.
Sussistono giusti motivi in relazione alla natura della lite per compensare tra le parti le spese di questo giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2004