Sentenza 30 gennaio 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/01/2003, n. 1492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1492 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2003 |
Testo completo
Aula 'B' 8 402 /03 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CAS Oggetto 01 SONJALAV Lavoro g.ri Magistrati: Composta dagli Ill.mi. Dott. Stefano CICIRETTI - Presidente R.G.N. 15763/ Cron.3166 Dott. Francesco Antonio MAIORANO Consigliere DOLL. Corrado GUGLIELMUCCI-Rel. Consigliere Rep. Dott. Pasquale PICONE - Consigliere Ud. 12/11/02 AMOROSO GIOVANNI DE MATTEIH Consigliere Dott. - ha pronunciato la seguente S EN TENZA sul ricorso proposto da: AUTOSTRADE CONCESSIONI COSTRUZIONI AUTOSTRADE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLE TRE MADONNE 8, presso 10 studio dell'avvocato MAURIZIO MARAZZA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
NI BE, DE IO, NA LI, GE MA, AS IE DO, PO IE GIORGIO, 2002 elettivamente domiciliati in ROMA VIA IO 4515 BENNICELLI 27. presso lo studio dell'avvocato GIULIO -1- CEVOLOTTO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato FABIO RUSCONI, giusta delega in atti;
controricorrenti avverso la sentenza 11. 270/99 del Tribunale di FIRENZE, depositata il 22/07/99 R.G.N. 495/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica | udienza del 12/11/02 dal Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI;
udito l'Avvocato RUSCONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per inammissibilità o in subordine rigetto del ricorso. i -2- RILEVATO IN FATTO 1- che i sign IL AN ed i suoi litisconsorti, tutti già dipendenti della spa Autostrade, lamentano che nel calcolo dell'indennità di anzianità, effettuato ai sensi dell'art. 5 1.297 /82, non era stato tenuto conto dei ventiquattresimi di aumento periodico maturati sino al 31.5.82, così riducendo la somma loro spettante in sede di liquidazione di t.f.r.; 2- che la società replica che in tale sede era stata corrisposta una somma di lire 25.000.000 con funzione integrativa del t.f.r. e destinata, quindi, ad assorbire quanto eventualmente non corrisposto nella liquidazione del t.f.r.. 3- che il Tribunale di Firenze, con sentenza del 22.7.99, per quanto rileva nella presente sede ha ritenuto: a- che nelle quietanze liberatorie firmate in sede di percezione del t.f.r., in relazione. al quale era stata corrisposta la predetta somma, non era riscontrabile alcun intento abdicativo di pretese connesse all'istituto in questione;
b- che era rimasto sfornito di prova che la le consistenti integrazioni percepite dagli appellati, in aggiunta alla normale misura del t.f.r., mirassero ad assorbire il diritto al ricalcolo per cui è causa;
c- la cospicua misura delle somme corrisposte portava ad escludere che la loro erogazione avesse una funzione cautelativa a fronte di liquidazioni del t.f.r. non corrispondenti a quanto spettante ai lavoratori per la sproporzione rispetto all' | entità delle rivendicazioni rendendo, invece, verosimile una finalità si - incentivazione dell'esodo;
4- che la spa Autostrade chiede la cassazione della sentenza;
il sign AN ed i suoi litisconsorti resistono con controricorso;
essi hanno presentato memoria;
RILEVATO IN DIRITTO I- che con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli art. 2099 e 2697 cc;
insufficienza e contraddittorietà di motivazione e rileva che è pacifico che le somme in questione sono state percepite dai lavoratori a titolo di integrazione del trattamento di fine rapporto;
tanto risulta dai cedolini allegati alla memoria di primo grado nei quali viene espressamente indicato il titolo "integrazione fr.", nonché dalle dichiarazioni rilasciate dai singoli lavoratori nelle quali ciascuno di essi dichiara di aver ricevuto una somma globale risultante comprensiva della predetta integrazione del t.f.r.; con conseguente assorbimento, sino a concorrenza, dell'eventuale credito dei lavoratori relativo al t.f.r.; 2- erra, pertanto, il Tribunale nel ritenere che manchi la prova che le integrazioni stesse erano finalizzate al riassorbimento di tale credito in ogni caso, ogni erogazione di danaro da parte del datore di lavoro deve presumersi effettuata con funzione corrispettiva della prestazione lavorativa spettando al lavoratore la prova di un'atto di liberalità; 7 3- che la censura è inammissibile atteso che la stessa si traduce in una contestazione che dell'interpretazione che di un atto unilaterale del datore di lavoro ha dato il Tribunale che, evidentemente ha fatto uso del criterio di letteralità ma non lo ha ritenuto sufficiente ad individuare la finalità dell'erogazione a causa della cospicuità della stessa e della sproporzione con la rivendicazione: che è il motivo essenziale per ritenere che essa fosse destinata ad incentivare l'esodo;
4- che a fronte di tale interpretazione la ricorrente non denuncia la violazione di alcun criterio ermeneutico o vizio logico o di motivazione, limitandosi a contrapporre a quella del Tribunale la propria interpretazione;
3- che con il secondo motivo denuncia violazione dell'art. 1193 c.2 cc. e sostiene che I secondo tale norma il pagamento doveva essere imputato al credito scaduto e spetta a chi sostiene che esso doveva essere imputato ad altro credito già scaduto dare la prova dell'esistenza dei presupposti per l'applicazione di uno dei criteri sussidiari stabiliti da tale norma;
5- che l'infondatezza di tale censura è conseguenziale a quella della prima dalla quale deriva la imputabilità delle somme erogate in occasione del t.f.r. a scopi diversi dalla estinzione di eventuali pretese relative allo stesso;
6- che il ricorso va, pertanto, rigettato;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese 'u€ 26, Do oltre € 3.000,00 per onorari. Roma 12 novembre 2002 3 Il Consigliere es. Con e do Gayho b ✓ CANCELLIERE Cancelleria Depositato 30 GEN. 2003 aggi, IL CANCELLIERE 1 !! Presidente Lulzno zzet