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Sentenza 28 aprile 2023
Sentenza 28 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/04/2023, n. 17981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17981 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da CA OS nato a [...] il [...] rappresentato e difeso dall'avv. TO LL, di fiducia avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Lecce in data 30/9/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che il ricorrente è stato ammesso alla richiesta trattazione orale in presenza;
udita la relazione svolta dal consigliere Lucia Aielli;
udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale Giulio Romano ha chiesto il rigetto del ricorso;
udita la discussione della difesa del ricorrente avv. Cinzia Cavallo in sostituzione dell'avv. TO LL , che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO CA OS ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Lecce in data 30/9/2022 che ha rigettato l'istanza di riesame proposta dall'odierno ricorrente avverso l'ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere per il delitto di cui all'art. 56, 629, co.2, c.p., aggravato dai metodo mafioso. Contesta il ricorrente la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 c.p., non ravvisandosi nella condotta posta in essere dal CA alcuna connotazione mafiosa posto che il richiamo, operato nell'ordinanza, alla sua personalità ed i presunti legami con la criminalità ecti, Penale Sent. Sez. 2 Num. 17981 Anno 2023 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: AIELLI LUCIA Data Udienza: 31/01/2023 organizzata, non dimostrerebbero che egli si è avvalso della particolare forza intimidatrice derivante dall'esistenza concreta e percepibile del sodalizio criminoso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è basato su un motivo palesemente infondato, oltre che generico difettando il confronto con la motivazione, precisa e esaustiva, della ordinanza impugnata. La giurisprudenza di legittimità, con orientamento condiviso dal Collegio, ha sottolineato come la "ratio" della disposizione di cui all'art.7 del D.L. 152/91 ( oggi art. 416 bis.1 c.p.), non è soltanto quella di punire con pena più grave coloro che commettono reati utilizzando "metodi mafiosi" o con il fine di agevolare le associazioni mafiose, ma essenzialmente quella di contrastare in maniera più decisa stante la loro maggiore pericolosità e determinazione criminosa, l'atteggiamento di coloro che, siano essi partecipi o meno in reati associativi, si comportino "da mafiosi", oppure ostentino in maniera evidente e provocatoria una condotta idonea ad esercitare sui soggetti passivi, quella particolare coartazione o quella conseguente intimidazione, propria delle organizzazioni della specie considerata (cfr. Cass., Sez. 6, n. 582 del 19/02/1998, Rv. 210405). I caratteri mafiosi del metodo utilizzato per commettere un delitto, d'altro canto, non possono essere desunti dalla mera reazione delle vittime alla condotta tenuta dall'imputato, ma devono concretizzarsi in un comportamento oggettivamente idoneo ad esercitare una particolare coartazione psicologica sulle persone, con i caratteri propri dell'intimidazione derivante dall'organizzazione criminale evocata (cfr. Cass., Sez. 6, n. 21342 del 02/04/2007, Rv. 236628). In questa prospettiva può, dunque, affermarsi che la circostanza aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso, di cui all'art. 416 bis.1, c.p., è configurabile quando l'azione incriminata, posta in essere evocando la contiguità ad una associazione mafiosa, sia funzionale a creare nella vittima una condizione di assoggettamento ovvero di intimidazione, come riflesso del prospettato pericolo di trovarsi a fronteggiare le istanze prevaricatrici di un gruppo criminale mafioso, piuttosto che di un criminale comune (cfr., in questo senso Sez. 2, n. 39424 del 09/09/2019, Rv. 277222). Situazione che è esattamente quella verificatasi nel caso in esame, in cui la p.o. ed i suoi familiari, vennero gravemente turbati proprio dal timore di dovere fronteggiare non solo il Di LA ma anche il coimputato CA ed il sodalizio criminale mafioso operante sul territorio di Brindisi, cui il CA apparteneva. Il Tribunale del Riesame di Lecce, richiamando le intercettazioni, ha descritto il contesto in cui vennero pronunciate le espressioni minacciose tanto dal Di LA, quanto dal CA, al fine di far desistere il giovane TÒ dall'organizzare la festa di paese ed ha evidenziato che il tenore delle conversazioni intercettate il comportamento tenuto dai familiari del TÒ a seguito delle minacce profferite dai due ( pag. 8 dell'ordinanza ), dimostravano plasticamente la particolare efficacia intimidatoria di dette minacce e d'altra parte era proprio Di LA, sottolinea il Riesame, che ammetteva che la spendita del nome di CA, era avvenuta per sortire un maggiore effetto intimidatorio dovuto al fatto che questi, come riferito dal collaboratore Romano, era affiliato al clan Barriie che operava in territorio di Brindisi. Per le considerazioni che precedono deve, dunque, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente che lo ha proposto, al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.
P.Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli ulteriori adempimenti di cui 94, comma 1- ter, disp. att. cod. proc. Pen. Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2023 Il consigliere est. Il presidente
preso atto che il ricorrente è stato ammesso alla richiesta trattazione orale in presenza;
udita la relazione svolta dal consigliere Lucia Aielli;
udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale Giulio Romano ha chiesto il rigetto del ricorso;
udita la discussione della difesa del ricorrente avv. Cinzia Cavallo in sostituzione dell'avv. TO LL , che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO CA OS ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Lecce in data 30/9/2022 che ha rigettato l'istanza di riesame proposta dall'odierno ricorrente avverso l'ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere per il delitto di cui all'art. 56, 629, co.2, c.p., aggravato dai metodo mafioso. Contesta il ricorrente la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 c.p., non ravvisandosi nella condotta posta in essere dal CA alcuna connotazione mafiosa posto che il richiamo, operato nell'ordinanza, alla sua personalità ed i presunti legami con la criminalità ecti, Penale Sent. Sez. 2 Num. 17981 Anno 2023 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: AIELLI LUCIA Data Udienza: 31/01/2023 organizzata, non dimostrerebbero che egli si è avvalso della particolare forza intimidatrice derivante dall'esistenza concreta e percepibile del sodalizio criminoso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è basato su un motivo palesemente infondato, oltre che generico difettando il confronto con la motivazione, precisa e esaustiva, della ordinanza impugnata. La giurisprudenza di legittimità, con orientamento condiviso dal Collegio, ha sottolineato come la "ratio" della disposizione di cui all'art.7 del D.L. 152/91 ( oggi art. 416 bis.1 c.p.), non è soltanto quella di punire con pena più grave coloro che commettono reati utilizzando "metodi mafiosi" o con il fine di agevolare le associazioni mafiose, ma essenzialmente quella di contrastare in maniera più decisa stante la loro maggiore pericolosità e determinazione criminosa, l'atteggiamento di coloro che, siano essi partecipi o meno in reati associativi, si comportino "da mafiosi", oppure ostentino in maniera evidente e provocatoria una condotta idonea ad esercitare sui soggetti passivi, quella particolare coartazione o quella conseguente intimidazione, propria delle organizzazioni della specie considerata (cfr. Cass., Sez. 6, n. 582 del 19/02/1998, Rv. 210405). I caratteri mafiosi del metodo utilizzato per commettere un delitto, d'altro canto, non possono essere desunti dalla mera reazione delle vittime alla condotta tenuta dall'imputato, ma devono concretizzarsi in un comportamento oggettivamente idoneo ad esercitare una particolare coartazione psicologica sulle persone, con i caratteri propri dell'intimidazione derivante dall'organizzazione criminale evocata (cfr. Cass., Sez. 6, n. 21342 del 02/04/2007, Rv. 236628). In questa prospettiva può, dunque, affermarsi che la circostanza aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso, di cui all'art. 416 bis.1, c.p., è configurabile quando l'azione incriminata, posta in essere evocando la contiguità ad una associazione mafiosa, sia funzionale a creare nella vittima una condizione di assoggettamento ovvero di intimidazione, come riflesso del prospettato pericolo di trovarsi a fronteggiare le istanze prevaricatrici di un gruppo criminale mafioso, piuttosto che di un criminale comune (cfr., in questo senso Sez. 2, n. 39424 del 09/09/2019, Rv. 277222). Situazione che è esattamente quella verificatasi nel caso in esame, in cui la p.o. ed i suoi familiari, vennero gravemente turbati proprio dal timore di dovere fronteggiare non solo il Di LA ma anche il coimputato CA ed il sodalizio criminale mafioso operante sul territorio di Brindisi, cui il CA apparteneva. Il Tribunale del Riesame di Lecce, richiamando le intercettazioni, ha descritto il contesto in cui vennero pronunciate le espressioni minacciose tanto dal Di LA, quanto dal CA, al fine di far desistere il giovane TÒ dall'organizzare la festa di paese ed ha evidenziato che il tenore delle conversazioni intercettate il comportamento tenuto dai familiari del TÒ a seguito delle minacce profferite dai due ( pag. 8 dell'ordinanza ), dimostravano plasticamente la particolare efficacia intimidatoria di dette minacce e d'altra parte era proprio Di LA, sottolinea il Riesame, che ammetteva che la spendita del nome di CA, era avvenuta per sortire un maggiore effetto intimidatorio dovuto al fatto che questi, come riferito dal collaboratore Romano, era affiliato al clan Barriie che operava in territorio di Brindisi. Per le considerazioni che precedono deve, dunque, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente che lo ha proposto, al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.
P.Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli ulteriori adempimenti di cui 94, comma 1- ter, disp. att. cod. proc. Pen. Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2023 Il consigliere est. Il presidente