Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/03/2001, n. 4150
CASS
Sentenza 22 marzo 2001

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L'ordinanza con la quale il giudice abbia disposto la consulenza tecnica è dallo stesso revocabile in tutte le ipotesi in cui egli ritenga che non sussistono le condizioni per l'espletamento del disposto incombente. (Nella specie, il tribunale, giudicando sulla impugnazione di sentenza pretorile relativa a domanda di assegno di invalidità, aveva revocato la già disposta consulenza ritenendo che le conclusioni di quella acquisita in primo grado fossero sufficienti ai fini della decisione da adottare).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/03/2001, n. 4150
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4150
    Data del deposito : 22 marzo 2001

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