Sentenza 22 marzo 2001
Massime • 1
L'ordinanza con la quale il giudice abbia disposto la consulenza tecnica è dallo stesso revocabile in tutte le ipotesi in cui egli ritenga che non sussistono le condizioni per l'espletamento del disposto incombente. (Nella specie, il tribunale, giudicando sulla impugnazione di sentenza pretorile relativa a domanda di assegno di invalidità, aveva revocato la già disposta consulenza ritenendo che le conclusioni di quella acquisita in primo grado fossero sufficienti ai fini della decisione da adottare).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/03/2001, n. 4150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4150 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSEPPE IANNIRUBERTO - Presidente -
Dott. CORRADO GUGLIELMUCCI - rel. Consigliere -
Dott. ALESSANDRO DE RENZIS - Consigliere -
Dott. GABRIELLA COLETTI - Consigliere -
Dott. MAURA LA TERZA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
DI IA IA NA, già elettivamente domiciliata in ROMA VIA APPIA NUOVA 519, presso lo studio dell'avvocato PALMIERO CLEMENTINO, e da ultimo d'ufficio presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'Avvocato DE NOTARIIS GIOVANNI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17,presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati PASSARO MARIO, PRTI MARIO, DE ANGELIS CARLO, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso.
- resistente con mandato -
avverso la sentenza n. 40/98 del Tribunale di LARINO, depositata il 25/05/98 R.G.N. 11/97. udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/12/00 dal Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sign. RI AN Di IA ha adito il Pretore di Larino giacché l'INPS le aveva negato l'assegno di invalidità.
Il Pretore, sulla base della c.t.u. da lui disposta ha, con sentenza del 7/10/96, rigettato la domanda. Eguale decisione è stata adottata dal Tribunale della stessa città, con sentenza del 25/5/98 previa revoca della disposta c.t.u. ritenendosi che la causa potesse essere decisa allo stato degli atti. La decisione del Tribunale è fondata sulle conclusioni del c..t.u. di primo grado, il quale ha riscontrato un'ipertensione arteriosa rilevando, tuttavia, che la vista specialistica e gli esami strumentali avevano escluso un impegno patologico del muscolo cardiaco, riscontrando, a livello osteoarticolare, una escursione nella norma per la mobilizzazione delle ginocchia.
Il Tribunale ha, altresì, rilevato che, a livello cardiocircolatorio, i rilievi diagnostici del c.t.u. coincidono con quelli del consulente di parte.
La sign. Di IA chiede la cassazione della sentenza con ricorso articolato in due motivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente denuncia nullità del procedimenti ed omessa motivazione e si duole che il Tribunale ha revocato l'ordinanza ammissiva della consulenza già da esso disposta. La doglianza è infondata.
Il giudice di merito può sempre esercitare il predetto potere di revoca allorché motivatamente ritenga che non sussistono le condizioni per l'espletamento del disposto incombente (10771/96, 1309/90, 3166/82): nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto che la c.t.u. di primo grado fosse già sufficiente ai fini della decisione da adottare.
Con il secondo motivo denuncia violazione dell'art. 10 rd 1939 e 24 l. 1975.
Con esso addebita al Tribunale di essersi basato su una consulenza lacunosa e contraddittoria.
Il Tribunale, basandosi sulla stessa, ha omesso di rispondere ad un punto essenziale del ricorso non consentendo, inoltre, l'esame della successiva documentazione sanitaria.
Entrambi i profili denunciati omettono del tutto di indicare quale fosse il predetto punto decisivo trascurato dal Tribunale come il contenuto della documentazione: in tal modo violando il principio di autosufficienza del ricorso, impedendo alla Corte di valutare la decisività dei predetti elementi.
Quanto alla mancata considerazione dell'incidenza della patologia riscontrata sull'attività lavorativa essa rappresenta un mero dissenso diagnostico, inammissibile nella presente sede, in ordine alla valutazione effettuata dal Tribunale di non raggiungimento della soglia di invalidità (225/00, 7798/98, 751/98, 530/98). Il ricorso va quindi rigettato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 22 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2001