Sentenza 5 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/03/2003, n. 3247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3247 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2003 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME EL POPOLO ITALIANO LA CO SU0 3 2 4 7 0 getto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni PRESTIPINO Presidente R.G.N. 14407/0 Dott. Francesco Antonio MAIORANO Rel. Consigliere Стоп..7453 Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Rep. CELLERINO Consigliere Dott. Giuseppe Ud.14/10/02 D'AGOSTINO Consigliere Dott. Giancarlo ha pronunciato la seguente S E N T ENZA i sul ricorso proposto da: EN AN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CARLO POMA 2, presso lo studio dell'avvocato G. SANTE iASSENNATO, che lo rappresenta e difende, giusta delega : : in atti;
- ricorrente -
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contro
INAIL ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
IGLI INFORTUNI SUL LAVORO, in delpersona legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO CATANIA, RITA RASPANTI, giusta * 2002 delega in atti;
3993 - controricorrente ! avvers0 la sentenza n. 1365/99 del Tribunale di BARI, depositata il 12/07/00 R.G.N. 722/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica I udienza del 14/10/02 dal Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO;
udito l'Avvocato ASSENNATO;
udito l'Avvocato RASPANTI;
:udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il : rigetto del ricorso : : ! -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di Bari del 24/6/93 LE Giovanni conveniva in giudizio l'INAIL per la costituzione in suo favore di una rendita per malattia professionale (deficit uditivo) contratta a causa del lavoro presso la INES con mansioni di operaio. L'Istituto contrastava la domanda ed il Pretore la rigettava. Il Tribunale di Bari, investito in grado di appello su impugnazione del LE, con sentenza del 6/5 - 12/7/99, confermava la decisione, sul rilievo che il CTU di primo grado aveva accertato che la ipoacusia, per le caratteristiche proprie, non poteva essere riconosciuta come di origine professionale, in quanto "entrambe le curve audiometriche non presentano il tipico aspetto a caduta, con maggiore interessamento per le alte frequenze o elettivamente la perdita uditiva massima sui 4000 HZ con la progressiva estensione verso le medie e basse frequenze". Proprio le caratteristiche dell'audiogramma portavano ad escludere il nesso di causalità fra attività lavorativa ed ipoacusia. Il CTU aveva inoltre "evidenziato l'insussistenza, rilevabile anche anamnesticamente, di un pregressa esposizione lavorativa al rischio rumore" che possa giustificare la ricorrenza del suddetto nesso causale. Osservava in proposito il Tribunale che, ancor prima, mancava del tutto la prova concernente le mansioni svolte dal LE, in quanto lo stesso, in sede di anamnesi lavorativa aveva solo riferito di "avere lavorato come conduttore di finistrisce...per asfaltare strade, definendo il mezzo rumoroso e l'attività lavorativa svolta in una cabina di guida aperta e riparata solo da un tettuccio"; nessuna dimostrazione "aveva fornito, o chiesto di fornire, in merito alla sussistenza delle circostanze di tempo, di luogo e delle concrete modalità della sua attività lavorativa", pur avendone l'onere ai sensi dell'art. 2697 c.c.. Avverso questa pronuncia propone ricorso per cassazione il LE fondato su un solo motivo. Resiste l'INAIL con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIOJNE Lamentando violazione e falsa applicazione degli art. 3 DPR n. 1124/65, 1 e 4 DPR n. 482 del 9/6/75 (voce n. 44 della tabella allegata n. 4, 112 c 434 CPC, nonché insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 3, 4 e 5 CPC) deduce il ricorrente che il Tribunale non ha minimamente preso in considerazione le critiche mosse e la consulenza tecnica di parte (con la quale si dimostra che la malattia ha le caratteristiche proprie delta tecnopatia) e tanto meno gli ulteriori esami specialistici del 13/3/98, con cui si dimostra la sussistenza di "ipoacusia neurosensoriale bilaterale con caduta. sui 1000HZ e caratteristico deep sui 4000 HZ tipico delle tecnopatie da rumore". Nel ricorso in appello, sostiene il ricorrente ha dedotto che, presso la ditta INES di costruzioni stradali, egli aveva lavorato fin dal 1964, svolgendo un “lavoro a diretto contatto con macchine sega asfalto, martelli pneumatici, escavatrici, ecc., tutte macchine operatrici notoriamente rumorose"; un rumore che per entità, caratteristiche e durata non può lasciare dubbi sullo stretto nesso di causalità con la malattia denunciata. Ha chiesto quindi il ricorrente il rinnovo della 2 consulenza tecnica. Tribunale invece ha disatteso le censure mosse ed i rilievi critici di natura tecnica ed ha omesso di valutare gli accertamenti cseguiti da esso ricorrente in corso di causa e prodotti in giudizio, l'audiometria tonale del 26/2/98 ed il referto degli esami eseguiti in data 13/3/98 presso l'Ospedale di Conversano, su cui si basava la consulenza di parte. Sussiste quindi la carenza di motivazione su un punto decisivo, per avere il giudice disatteso la documentazione sanitaria, senza adeguata motivazione. Carenza motivazionale che sussiste anche in ordine allo specífico motivo di appello in ordine all'attività lavorativa prestata, anche con esposizione a rischio specifico tabellato. Uno degli strumenti, infatti, che l'assicurato aveva dedotto di avere utilizzato è il "martello pneumatico", uno strumento cioè ad aria compressa previsto alla voce n. 44, lett. 1, dell'allegato 4 del DPR n. 1124/65. In relazione al complesso delle lavorazioni espletate l'istante aveva chiesto, in via istruttoria, ispezione giudiziaria per verificare le condizioni ambientali ed ove necessario “prova testimoniale sulle mansioni svolte e sulle condizioni ambientali nelle quali il ricorrente ha operato”. Sussistevano quindi elementi per approfondire l'istruttoria e disporre un supplemento di indagine tecnica, anche perché né il consulente di ufficio, né quello di parte avevano individuato alcun altro fatture extra lavorativo per possa giustificare la malattia. Il Tribunale doveva in ogni caso fare ricorso ai poteri istruttori di ufficio per acquisire ulteriori elementi (assunzione di prove 3 ་ testimoniali, richieste di chiarimenti al CTU, ecc.). Errata quindi è la sentenza in ordine alla mancanza di prova e alla ripartizione del relativo onere della stessa, dovendo il giudice provvedere d'ufficio ad acquisire gli elementi utili per la decisione. Il ricorso è infondato. Il Tribunale ha deciso la causa sulla base delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado, trascurando sia la consulenza di parte (che ha il valore processuale delle mere deduzioni tecniche di parte, che ben possono essere implicitamente disattese con la meditata accettazione delle conclusioni del consulente di ufficio) e sia la prova documentale offerta dalla parte costituita dalla certificazione sanitaria successiva rilasciata dall'Ospedale di Conversano. Contro questa parte della motivazione insorge il ricorrente, con specifico motivo di ricorso. Il Tribunale, però, proseguendo nella sua motivazione, dopo avere evidenziato l'insussistenza della tecnopatia e della "pregressa esposizione lavorativa a rischio di rumore" (rilevabile anche “anamnesticamente") tale da giustificare "il nesso causale fra l'attività lavorativa e l'insorgenza della ipoacusia di natura professionale", aggiunge che “ancor prima, manca del tutto la prova concernente le mansioni svolte da LE": ha riferito lo stesso di avere lavorato come "conduttore di finistrisce", definendo il mezzo come rumoroso, ma "nessuna dimostrazione ha fornito o chiesto di fornire in merito alle circostanze di tempo, di luogo e delle concrete modalità della sua attività lavorativa", venendo così meno ad un suo preciso onere probatorio. Osserva in proposito il Collegio che in questa seconda parte della sentenza viene espressa una seconda "ratio decidendi", che non è stata adeguatamente censurata dal ricorrente: invoca la parte il mancato utilizzo dei poteri istruttori officiosi e dice genericamente di avore chiesto prova testimoniale sulle mansioni svolte, senza però indicare i relativi capitoli di prova;
su questo punto conclude affermando che “errata è la motivazione in ordine alla mancanza di prova ed all'onere della prova". L'esercizio dei poteri istruttori di ufficio rientra neila لم discrezionalità del giudice di merito e quindi la mancata utilizzazione di detti poteri non può essere invocata come motivo per la cassazione della sentenza. Il ricorrente, pur denunciando la mancata acquisizione della prova, non precisa dove e quando ha chiesto la prova sulla attività svolta. In presenza però di un vizio in procedendo la Corte ha esaminato gli atti ed ha accertato che con l'atto di appello non è stata chiesta nessuna prova in ordine al lavoro svolto in concreto, limitandosi l'appellante ad affermare di essere stato a contatto con macchine notevolmente rumorose, come martelli pneumatici ed altri macchinari per lavori stradali, senza nemmeno allegare in dettaglio le attività svolte ed il periodo e modalità di esposizione a rischio rumore. La censura della seconda "ratio decidendi è quindi estremamente generica e tale da non inficiare questa parte della motivazione, che è da sola sufficiente a giustificare la decisione adottata. Il ricorso va quindi rigettato. Non vi è luogo a provvedere in 5 ordine alle spese, ai sensi dell'art. 152 disp. att. CPC. P. Q. LA CO : Rigetta il ricorso e dichiara non luogo a provvedere in ordine alle spese. Roma 14 ottobre 2002 IL CONSIGLIERE EST. Francesco Marionams TYPRESIDENTE ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-3-73 N. 533 CANCELLIERE Depcaitato in Cancellería - 5 MAR. 2003 ogg ! 6