Sentenza 17 giugno 2014
Massime • 2
In tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, il controllo formale relativo alla regolarità della posizione contributiva del datore di lavoro, compiuto dall'Istituto previdenziale sulla base dei documenti già in suo possesso, non può considerarsi attività ispettiva o di vigilanza ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 220 disp. att. cod. proc. pen., che impone l'osservanza delle norme a garanzia della difesa previste dal codice di rito per l'assicurazione delle fonti di prova e la raccolta degli elementi informativi necessari per l'applicazione della legge penale.
La consultazione nel corso del dibattimento del verbale di accertamento delle violazioni previdenziali redatto da altri colleghi da parte del funzionario dell'INPS chiamato a deporre come testimone non è sanzionata da nullità e deve ritenersi consentita dall'imputato che ad essa non si sia opposto.
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- 1. Quando il "verbale di costatazione" redatto dalla Guardia di Finanza o dai funzionari degli Uffici Finanziari ha efficacia probatoria?Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 6 dicembre 2021
Riferimento normativo: Disp. att. cod. proc. pen., art. 220 SOMMARIO: Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione Conclusioni Il fatto La Corte di Appello di Milano confermava una decisione con la quale il Tribunale di Milano, a sua volta, aveva affermato la responsabilità penale di un imputato in ordine al reato di cui all'art. 2 d.lgs. 74/2000 in relazione all'utilizzazione, a fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, di cinque fatture per operazioni oggettivamente inesistenti che gli consentivano di indicare elementi passivi fittizi nelle dichiarazioni IVA e sui redditi relativamente ad un anno di …
Leggi di più… - 2. La rilevanza probatoria del verbale di constatazione della Guardia di FinanzaDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 29 settembre 2016
Abstract Con la sentenza in argomento, la Cassazione ha affermato che il verbale di constatazione redatto da personale della Guardia di Finanza o dai funzionari degli Uffici Finanziari è qualificabile come documento extraprocessuale ricognitivo di natura amministrativa e, in quanto tale, acquisibile ed utilizzabile ai fini probatori, nel processo penale ai sensi dell'art. 234 cod. proc. pen.. . Il fatto Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Brindisi dispose il sequestro preventivo “anche per equivalente” nei confronti degli indagati. Il provvedimento ablativo fu disposto in relazione ai delitti di cui agli artt. 81, commi 1 e 2, 110 cod. pen., 3, comma 1, lett. d) …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/06/2014, n. 27682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27682 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 17/06/2014
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI NICOLA Vito - Consigliere - N. 1790
Dott. RAMACCI Luca - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere - N. 36945/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AL RG N. IL 22/09/1948;
avverso la sentenza n. 6254/2011 CORTE APPELLO di ROMA, del 10/12/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/06/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DELEHAYE Enrico che ha concluso l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore avv. Pedricone D. in sost. Avv. Federici M.. RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Roma, con sentenza del 10.12.2012 ha riformato, dichiarando la prescrizione limitatamente alle condotte relative al gennaio 2005 e rideterminando la pena, la decisione con la quale, in data 11.2.2011, il Tribunale di Roma aveva riconosciuto AL GI responsabile del reato di cui all'art. 81 cod. pen. e L. 11 novembre 1983, n. 638, art. 2, comma 1-bis, per omesso versamento all'INPS della somma di Euro 1.211,00 trattenuta sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti a titolo previdenziale ed assistenziale nel periodo compreso tra il gennaio 2005 al luglio 2005 (escluso il mese di maggio).
Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia, Avv. Marco FEDERICI.
2. Con un primo motivo di ricorso deduce la violazione di legge e l'inosservanza di norme processuali in quanto, in violazione dell'art. 220 disp. att. cod. proc. pen., non sarebbe stato dato avviso all'imputato dell'attività ispettiva posta in essere dall'INPS, con conseguente inutilizzabilità della documentazione acquisita ed utilizzata ai fini della decisione.
3. Con un secondo motivo di ricorso lamenta la violazione dell'art. 499 c.p.p., comma 5 in quanto il funzionario dell'INPS, escusso come teste, sarebbe stato autorizzato dal giudice di prime cure ad utilizzare, nel corso della sua deposizione, documentazione in suo possesso da lui non materialmente redatta.
4. Con un terzo motivo di ricorso denuncia il vizio di motivazione in quanto la Corte territoriale avrebbe fondato la propria decisione su dichiarazioni rese dal teste suddetto nonostante questi non avesse direttamente concorso alla redazione della documentazione consultata per aiuto alla memoria, avendo questi dichiarato di svolgere la propria attività in altri settori dell'istituto previdenziale. Rileva infine che, nelle more, i residui reati risultano prescritti. Insiste, pertanto, per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO
5. Il ricorso è inammissibile, perché basato su motivi manifestamente infondati.
Va rilevato, con riferimento al primo motivo di ricorso, che l'art. 220 disp. att. cod. proc. pen. non può ritenersi applicabile nella fattispecie.
La richiamata norma di coordinamento stabilisce che "quando nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti emergono indizi di reato, gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale sono compiuti con l'osservanza delle disposizioni del codice".
Dalla semplice lettura emerge che la norma presuppone, per la sua applicazione, un'attività di vigilanza o ispettiva in corso di esecuzione specificamente prevista da disposizioni normative e la sussistenza di indizi di reato emersi nel corso dell'attività medesima. Solo in tal caso è richiesta l'osservanza delle disposizioni del codice di rito, ma soltanto per il compimento degli atti necessari all'assicurazione delle fonti di prova ed alla raccolta di quanto altro necessario per l'applicazione della legge penale.
La disposizione, che va letta in relazione anche al successivo art. 223, relativo alle analisi di campioni da effettuare sempre nel corso di attività ispettive o di vigilanza ed alle garanzie dovute all'interessato, ha lo scopo evidente di assicurare l'osservanza delle disposizioni generali del codice di rito dal momento in cui, in occasione di controlli di natura amministrativa, emergano indizi di reato.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, presupposto dell'operatività della norma in esame non è l'insorgenza di una prova indiretta quale indicata dall'art. 192 cod. proc. pen., quanto, piuttosto, la sussistenza della mera possibilità di attribuire comunque rilevanza penale al fatto che emerge dall'inchiesta amministrativa e nel momento in cui emerge, a prescindere dalla circostanza che esso possa essere riferito ad una persona determinata (Sez. Il n. 2601, 20 gennaio 2006; SS.UU. n 45477, 20 dicembre 2001). La conseguenza della eventuale inosservanza delle disposizioni del codice di rito è una nullità di ordine generale di cui all'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c), (cfr. Sez. Fer. n. 38392, 29 ottobre
2010).
6. Date tali premesse, deve rilevarsi che l'attività di controllo demandata ai funzionari dell'INPS può essere individuata in quella disciplinata dal D.L. n. 463 del 1983, art. 3, convertito dalla L. n. 638 del 1983. Avuto riguardo alla fattispecie in esame, risulta, da quanto indicato nel capo di imputazione e dal tenore del provvedimento impugnato, che la notizia del reato poi contestato al ricorrente non è emersa nel corso di specifiche attività ispettive o di vigilanza, bensì sulla base di controlli effettuati presso la sede INPS sulla base della documentazione d'ufficio, verosimilmente i modelli DM 10 cui pure fa cenno il capo di imputazione.
Correttamente la Corte territoriale ha dunque escluso che l'ente previdenziale fosse tenuto, come preteso dal ricorrente, alla preventiva informazione circa l'espletamento degli accertamenti amministrativi, che nessuna norma prevede, ne' sussistevano i presupposti per l'applicabilità dell'art. 220 disp. att. cod. proc. pen., non rientrando il mero accertamento documentale effettuato sulla base della documentazione già in possesso dell'INPS nelle attività ispettive e di vigilanza menzionate dalla disposizione appena richiamata.
Va ulteriormente rilevato che, in ogni caso, anche a voler accedere alla non condivisibile tesi prospettata dal ricorrente, l'emergenza degli indizi di reato sarebbe avvenuta soltanto al termine della verifica documentale, dopo la quale non sono state compiute altre attività se non quelle previste dalla L. n. 638 del 1983, art. 2, commi 1-bis e 1-ter (contestazione o notifica dell'avvenuto accertamento della violazione, con assegnazione del termine trimestrale per l'adempimento e successiva comunicazione della notizia di reato); inoltre, l'eccezione di nullità risulterebbe tardiva non risultando sollevata entro il termine previsto dall'art. 491 c.p.p., comma 1, (cfr. Sez. Fer. n. 38392, 29 ottobre 2010,
cit.).
Ne consegue la manifesta infondatezza del motivo appena esaminato.
7. A conclusioni analoghe deve pervenirsi per ciò che concerne il secondo ed il terzo motivo di ricorso che possono essere unitariamente trattati.
Rileva sul punto la Corte del merito che il funzionario INPS escusso come teste è stato autorizzato dal giudice ad utilizzare la documentazione in suo possesso costituita da atti del proprio ufficio.
Correttamente i giudici del gravame non hanno mosso alcun rilievo sul punto, in quanto, come già si è avuto modo di affermare, la consultazione nel corso del dibattimento del verbale di accertamento delle violazioni previdenziali redatto da altri colleghi da parte del funzionario dell'INPS chiamato a deporre come testimone non è sanzionata da nullità e deve ritenersi consentita dall'imputato che non si sia ad essa opposto (Sez. 3 n. 3968, 1 febbraio 2006). In quell'occasione si è ulteriormente precisato che l'atto in questione non può essere qualificato come un processo verbale afferente ad una attività di polizia giudiziaria, di cui è vietata la lettura ai sensi dell'art. 514 c.p.p., comma 2, ma esclusivamente di un atto di constatazione dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali riferibile direttamente all'ente del quale il teste è dipendente.
8. Quanto sopra richiamato è pienamente condiviso dal Collegio, che intende pertanto affermare il principio secondo il quale l'attività di verifica documentale svolta dall'ente previdenziale sulla base della documentazione esistente presso i propri uffici non rientra tra le attività ispettive e di vigilanza contemplate dall'art. 220 disp. att. cod. proc. pen. e la lettura del verbale di accertamento delle omissioni contributive redatto all'esito del controllo da parte del funzionario INPS, escusso come testimone, deve ritenersi consentita, in assenza di opposizione, anche se egli non ha personalmente provveduto alla redazione dell'atto e non è sanzionata da nullità.
9. Va infine rilevato che la Corte territoriale non è incorsa nel vizio di motivazione denunciato, avendo in modo del tutto coerente e logico specificato che la responsabilità dell'imputato era stata accertata sulla base dei contenuti dei modelli DM 10 e delle dichiarazioni del teste escusso.
Deve infatti osservarsi come questa Corte abbia costantemente affermato che l'effettiva corresponsione delle retribuzioni ai lavoratori dipendenti, a fronte di un'imputazione di omesso versamento delle relative ritenute previdenziali ed assistenziali, può essere provata sia mediante il ricorso a prove documentali (quali i cosiddetti modelli DM/10 trasmessi dal datore di lavoro all'INPS) e testimoniali, sia mediante il ricorso alla prova indiziaria (Sez. 3 n. 14839, 16 aprile 2010; Sez. 3 n. 46451, 2 dicembre 2009; Sez. 3 n. 26064, 6 luglio 2007). Per ciò che concerne, in particolare, i modelli DM/10, si è ulteriormente chiarito che essi hanno natura ricognitiva della situazione debitoria del datore di lavoro e la loro presentazione equivale all'attestazione di aver corrisposto le retribuzioni in relazione alle quali è stato omesso il versamento dei contributi (Sez. 3 n. 37145, 10 settembre 2013). La possibilità di valutare come prova piena la presentazione dei suddetti modelli è dunque pacificamente riconosciuta, salva, ovviamente, la presenza di elementi contrari che, nella fattispecie, non è stata in alcun modo dimostrata ai giudici del merito. 10. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.
7-13 giugno 2000, n. 186) - consegue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di Euro 1.000,00.
L'inammissibilità del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e, pertanto, preclude la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del procedimento di legittimità (cfr., da ultimo, Sez. 2 n. 28848, 8 luglio 2013).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17 giugno 2014.
Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2014