Cass. pen., sez. III, sentenza 17/06/2014, n. 27682
CASS
Sentenza 17 giugno 2014

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In tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, il controllo formale relativo alla regolarità della posizione contributiva del datore di lavoro, compiuto dall'Istituto previdenziale sulla base dei documenti già in suo possesso, non può considerarsi attività ispettiva o di vigilanza ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 220 disp. att. cod. proc. pen., che impone l'osservanza delle norme a garanzia della difesa previste dal codice di rito per l'assicurazione delle fonti di prova e la raccolta degli elementi informativi necessari per l'applicazione della legge penale.

La consultazione nel corso del dibattimento del verbale di accertamento delle violazioni previdenziali redatto da altri colleghi da parte del funzionario dell'INPS chiamato a deporre come testimone non è sanzionata da nullità e deve ritenersi consentita dall'imputato che ad essa non si sia opposto.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 17/06/2014, n. 27682
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 27682
Data del deposito : 17 giugno 2014

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