Sentenza 8 agosto 2003
Massime • 1
Il principio secondo cui l'interpretazione delle domande, eccezioni e deduzioni delle parti dà luogo ad un giudizio di fatto, riservato al giudice di merito, non trova applicazione quando si assume che tale interpretazione abbia determinato un vizio riconducibile nell'ambito dell'"error in procedendo"; in tale ipotesi, ove si assuma che la interpretazione degli atti processuali di secondo grado abbia determinato l'omessa pronuncia su una domanda che si sostiene regolarmente proposta e non venuta meno in forza del successivo atto di costituzione avverso l'appello della controparte, la Corte di cassazione ha il potere - dovere di procedere all'esame e all'interpretazione degli atti processuali e, in particolare, delle istanze e delle deduzioni delle parti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, rilevato, quanto alla decorrenza della indennità di accompagnamento riconosciuta dal primo giudice, il contrasto tra le conclusioni formulate dall'appellante principale nell'atto di appello e nella memoria di costituzione avverso l'appello incidentale, aveva ritenuto che l'appellante principale avesse voluto mantenere ferme le statuizioni del primo giudice; la S.C. ha invece desunto dalla circostanza che la richiesta di conferma della decisione di primo grado era stata formulata dall'appellante principale solo nell'atto di costituzione avverso l'appello incidentale e nell'ambito di un atto diretto esclusivamente a contrastare questo appello, che la richiesta di conferma della sentenza dovesse essere limitata ai capi della sentenza oggetto dell'impugnazione incidentale, ferma restando la richiesta avanzata con l'impugnazione principale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/08/2003, n. 12022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12022 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MILEO Vincenzo - Presidente -
Dott. SPANÒ Alberto - Consigliere -
Dott. DE LUCA Michele - Consigliere -
Dott. CELENTANO Attilio - rel. Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RU FA, elettivamente domiciliata in ROMA VLE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell'avvocato DARIO CASTRICHELLA, rappresentata e difesa dall'avvocato GIOVANNI ANGELOZZI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELL'INTERNO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 16897/00 del Tribunale di ROMA, depositata il 01/06/00 - R.G.N. 1981 e 2701/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/03/03 dal Consigliere Dott. Attilio CELENTANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per l'inammissibilità, in subordine rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 24 gennaio 1997 il TO di Roma, parzialmente accogliendo la domanda proposta da FA TR nei confronti del Ministero dell'Interno, dichiarava il diritto della ricorrente alla indennità di accompagnamento "nella misura e con la decorrenza dì legge", oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. Avverso tale decisione proponevano appello con separati ricorsi, successivamente riuniti, FA TR ed il Ministero dell'Interno.
La prima, con atto depositato il 20 gennaio 1998, si doleva della decorrenza della indennità di accompagnamento, che, secondo le conclusioni del CTU, era stata ricondotta ad una situazione patologica risalente al maggio 1993 anziché all'epoca della domanda amministrativa dell'agosto 1990; lamentava, inoltre, il mancato accoglimento della domanda di pensione di inabilità. Il Ministero, con atto depositato il 24 gennaio 1998, deduceva: 1) la nullità della sentenza per carenza di motivazione;
2) la violazione del divieto di cumulo di interessi e rivalutazione, di cui all'art. 16 della l. 412/91; 3) l'erronea individuazione, in dispositivo, della data di decorrenza della prestazione ("decorrenza di legge"), che lasciava intendere una decorrenza dal mese successivo alla presentazione della domanda, in contrasto con la valutazione del CTU.
Il Ministero non si costituiva nel giudizio relativo all'appello proposto da FA TR.
La signora TR, invece, si costituiva nel giudizio relativo all'appello del Ministero, del quale chiedeva il rigetto con conferma della sentenza impugnata.
Riuniti i procedimenti, con sentenza del 18 giugno 1999/1^ giugno 2000 il Tribunale di Roma dichiarava il diritto di FA TR all'indennità di accompagnamento a decorrere dal 1^ giugno 1993, oltre interessi e rivalutazione da determinarsi secondo i criteri di cui all'art. 16 della legge n. 412 del 1991; compensava fra le parti le spese del grado.
Il Tribunale osservava che le conclusioni della signora TR nella memoria di costituzione avverso l'appello del Ministero risultavano in contrasto con le richieste in precedenza avanzate con l'appello principale. La appellante principale, infatti, non si era limitata a chiedere il rigetto del secondo appello (incidentale), ma aveva espressamente chiesto la conferma della sentenza impugnata. Il comportamento processuale della parte induceva a ritenere che la stessa intendesse mantenere ferme le statuizioni del primo giudice;
e, comunque, la rilevata difformità di conclusioni impediva l'esercizio della funzione propria del giudice di appello, sicché la impugnazione principale risultava, a seguito delle contrastanti conclusioni, inidonea a determinare la riforma della decisione nelle statuizioni investite da gravame.
In ordine all'appello incidentale il Tribunale osservava che la formula usata dal TO ("nella misura e con la decorrenza di legge") doveva essere interpretata in funzione della motivazione;
poiché in questa si aderiva alle conclusioni del CTU, che aveva indicato nel maggio 1993 il raggiungimento delle condizioni per l'insorgenza del diritto all'indennità di accompagnamento, non sussisteva alcun contrasto fra dispositivo e motivazione. I giudici di appello ritenevano di dover chiarire comunque la decorrenza della prestazione, espressamente indicando la data del 1^ giugno 1993.
Accoglievano, poi, il motivo relativo alla applicazione dell'art. 16, comma 6, della legge n. 412/91.
Per la cassazione di tale decisone ricorre, formulando un unico motivo di censura, FA TR.
Il Ministero dell'Interno non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo, denunciando omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione e violazione e falsa applicazione dell'art. 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, la difesa della ricorrente deduce che i giudici di appello, "soffermandosi solo sulla portata letterale di quanto chiesto con l'atto di costituzione avverso appello incidentale", sono venuti meno al dovere di accertare se il complesso delle patologie fosse tale da escludere, con riferimento all'attività svolta, la capacità lavorativa della ricorrente.
Rileva che la consulenza tecnica aveva evidenziato un complesso patologico di rilevante entità, tanto da consentire il riconoscimento della indennità di accompagnamento;
i giudici di appello ne avrebbero dovuto tener conto ai fini della richiesta pensione di inabilità; avrebbero potuto eventualmente disporre una nuova consulenza, anche per accertare possibili aggravamenti. Deduce che la "conferma della gravata sentenza", erroneamente chiesta nella memoria di costituzione per contrastare l'appello incidentale del Ministero, doveva intendersi limitata ai capi della sentenza oggetto della impugnazione incidentale.
Il ricorso è, nei limiti di seguito precisati, fondato. È da premettere che il principio secondo cui l'interpretazione delle domande, eccezioni e deduzioni delle parti da luogo ad un giudizio di fatto, riservato al giudice del merito, non trova applicazione quando si assume che tale interpretazione abbia determinato un vizio riconducibile nell'ambito dell'error in procedendo;
in tale ipotesi, ove si assuma, come nella fattispecie, che la interpretazione degli atti processuali di secondo grado abbia determinato l'omessa pronuncia su una domanda che si sostiene regolarmente proposta e non venuta meno in forza del successivo atto di costituzione avverso l'appello di controparte, la Corte di Cassazione ha il potere-dovere di procedere all'esame e all'interpretazione degli atti processuali e, in particolare, delle istanze e deduzioni delle parti (Cass., 19 gennaio 1998 n. 424; 18 febbraio 1993 n. 1988; 5 giugno 1990 n. 5383). In questa attività di interpretazione della domanda il giudice, non condizionato dalle formali parole utilizzate, deve tener conto della situazione dedotta in giudizio e delle eventuali precisazioni formulate nel corso del medesimo (S.U., 21 febbraio 2000 n. 27) e, quindi, della volontà effettiva della parte e delle finalità che questa intende perseguire (Cass., 29 settembre 1995 n. 10272), deducibile anche per implicito (Cass., 25 febbraio 2000 n. 2142). In applicazione di un fondamentale principio logico, oltre che giuridico, è quindi determinante la valutazione della domanda nel suo complesso e il comportamento processuale della parte nel corso dell'intero giudizio (Cass., 24 gennaio 2003 n. 1097). Gli artt. 1362 e 1363 c.c., ritenuti applicabili anche nella interpretazione della domanda giudiziale (Cass., 27 gennaio 1999 n. 719; 26 maggio 1995 n. 5814), impongono, infatti, la valutazione dell'atto e del comportamento, anche successivo, delle parti. Questa indagine diventa necessaria ove l'ambiguità di alcune espressioni, determinanti per il contenuto, susciti nello stesso giudice di merito qualche perplessità.
Nel caso in esame, il fatto che la richiesta di conferma della decisione di primo grado fosse stata formulata dall'appellante principale solo nel costituirsi avverso l'appello di controparte, come la stessa impugnata sentenza rileva, nell'ambito di un atto diretto esclusivamente a contrastare questo appello (i cui motivi, sopra riportati, nulla avevano a che vedere, ne' potevano averlo, con la non concessa pensione di inabilità) e come prosecuzione e logico sviluppo della formale richiesta di reiezione dello stesso e nella permanenza dell'appello principale (che la stessa parte aveva proposto), imponeva di leggere la richiesta di conferma della sentenza come limitata all'oggetto delle censure di controparte. Tali conclusioni (quelle della comparsa di costituzione avverso l'appello di controparte) sono indubbiamente incompatibili, per quanto concerne la indennità di accompagnamento, con la diversa decorrenza richiesta con l'appello principale;
ma altrettanto non può dirsi per la richiesta di attribuzione della pensione di inabilità.
Deve pertanto affermarsi la permanenza della domanda di riforma della prima decisione, nella parte in cui non aveva riconosciuto la richiesta pensione di inabilità.
Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata, nei limiti della censura accolta, e il rinvio della causa ad altro giudice di pari grado, che dovrà pronunciarsi sulla richiesta di pensione di inabilità civile di cui all'art. 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, di conversione del d.l. n. 5 del 1971, accertandone tutti i requisiti.
Al giudice di rinvio, che si indica nella Corte di Appello di L'Aquila, si rimette anche la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata nei limiti della censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte di Appello di L'Aquila.
Così deciso in Roma, il 12 marzo 2003.
Depositato in Cancelleria il 8 agosto 2003