Cass. pen., sez. I, sentenza 22/10/1999, n. 13894
CASS
Sentenza 22 ottobre 1999

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In tema di armi, per l'integrazione del reato di cui all'art. 20 bis, secondo comma, della legge 18 aprile 1975 n. 110, introdotto dall'art. 9 del d.l. 13 maggio 1991 n. 152 (omessa adozione delle cautele necessarie nella custodia di armi, munizioni ed esplosivi, affinché i minori, gli incapaci, i tossicodipendenti o le persone impedite nel maneggio, non si impossessino delle stesse) non è sufficiente la mera possibilità che taluna delle persone suindicate si impossessi delle armi, munizioni ed esplosivi lasciate incustodite, in quanto è necessario l'effettivo impossessamento di esse da parte dei detti soggetti. La mera possibilità che i soggetti indicati entrino in possesso di armi ed esplosivi lasciati alla loro portata per mancanza di diligenza nella custodia ricade, invece, nella disciplina dettata in termini generali dall'art. 20, comma primo, prima parte della legge n. 110 del 1975.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 22/10/1999, n. 13894
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 13894
    Data del deposito : 22 ottobre 1999

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