Sentenza 22 ottobre 1999
Massime • 1
In tema di armi, per l'integrazione del reato di cui all'art. 20 bis, secondo comma, della legge 18 aprile 1975 n. 110, introdotto dall'art. 9 del d.l. 13 maggio 1991 n. 152 (omessa adozione delle cautele necessarie nella custodia di armi, munizioni ed esplosivi, affinché i minori, gli incapaci, i tossicodipendenti o le persone impedite nel maneggio, non si impossessino delle stesse) non è sufficiente la mera possibilità che taluna delle persone suindicate si impossessi delle armi, munizioni ed esplosivi lasciate incustodite, in quanto è necessario l'effettivo impossessamento di esse da parte dei detti soggetti. La mera possibilità che i soggetti indicati entrino in possesso di armi ed esplosivi lasciati alla loro portata per mancanza di diligenza nella custodia ricade, invece, nella disciplina dettata in termini generali dall'art. 20, comma primo, prima parte della legge n. 110 del 1975.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/10/1999, n. 13894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13894 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PIROZZI ENZO Presidente del 22/10/1999
1. Dott. DE NARDO GIUSEPPE Consigliere SENTENZA
2. " DA MB " N. 906
3. " EH EN " REGISTRO GENERALE
4. " DU PI " N. 24432/1999
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
1) Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Messina nei confronti di:
RG AR N. IL 24.03.1941
SCIALABBA CONCETTA N. IL 24.08.1949
averso sentenza del 23.03.1999 PRETORE di Mistretta, sez. di SANTO STEFANO DI CAMASTRAvisti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. DE NARDO GIUSEPPE
Udito il Pubblico Ministero in persona del P.G. Dott. Galasso che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Con sentenza del 23 marzo 1999 il Pretore di Mistretta, sezione distaccata di S. Stefano di Camastra, assolveva perché il fatto non costituisce reato RG EL e Scialabba Concetta dai reati di cui all'art. 20 bis, comma 2, L. 18.4.75 n. 110 loro rispettivamente ascritti per aver trascurato di adoperare nella custodia delle armi e delle relative munizioni meglio specificate nei rispettivi capi di imputazione le cautele necessarie per impedire che i propri figli, minori degli anni 18, giungessero ad impossessarsene agevolmente. Reati accertati in Trusa il 9.7.1996.
Con la stessa sentenza il Pretore assolveva, poi, il RG anche della contravvenzione di cui all'art. 697 c.p. (detenzione abusiva di un limitato numero di cartucce per fucili da caccia) perché il fatto non è preveduto dalla legge come reato.
Avverso la sentenza del Pretore proponeva ricorsi per cassazione il P.G. presso la Corte di Appello di Messina limitatamente alla assoluzione degli imputati dal reato di cui all'art. 20 bis L.110/75, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.
Contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore, infatti, il P.G. ricorrente sostiene che per la sussistenza di detto reato non sia necessario che si verifichi l'effettivo impossessamento delle armi o degli esplosivi da parte delle persone indicate nella norma in questione, essendo sufficiente soltanto che tale evenienza sia resa possibile.
Nel caso di specie le armi vennero rinvenute parte in cucina, parte a fianco al letto e, quindi, si trovavano in condizione di finire facilmente nella mani dei figli minori.
Nè costituita, secondo il ricorrente, valida giustificazione il recente trasloco della famiglia nella nuova abitazione. Con memoria presentata il 15 ottobre '99 il RG faceva presente che la sua famiglia non si era ancora trasferita nel nuovo alloggio ove le armi erano state rinvenute e, quindi, neppure esisteva la possibilita' che i figli minori se ne impossessassero. Motivi della decisione
Il ricorso del P.G. è infondato.
Ritiene la Corte che, contrariamente a quanto sostenuto dal P.G. ricorrente, per integrare la contravvenzione di cui all'art. 20 bis, comma 2, Legge 18.4.1975 n. 110, introdotto dall'art. 9 D.L. 13.5.91 n. 152 (omessa adozione nella custodia di armi, munizioni ed esplosivi delle cautele necessarie per impedire che alcune delle persone indicate in detto articolo, vale a dire minori, incapaci, tossicodipendenti o persone impedite nel maneggio "giunga ad impossessarsene agevolmente") non sia sufficiente la mera possibilità che taluna delle persone indicate si impossessi delle armi etc. lasciate incustodite, essendo invece necessario l'effettivo impossessamento di esse da parte di tali soggetti.
Si configura, dunque, nella specie un "reato omissivo improprio", ossia un c.d. "reato commissivo mediante omissione", essendosi cagionato mediante l'omissione un determinato evento antigiuridico. Inducono a tale conclusione la collocazione sistematica della norma dopo che nel 1^ comma dello stesso articolo 20 bis della legge è stata prevista e sanzionata l'ipotesi della "consegna" delle armi, munizioni ed esplosivi a talune delle persone ivi indicate, e l'entità della pena inflitta, di gran lunga superiore a quella prevista nel caso della generica inosservanza dell'obbligo di assicurare con ogni diligenza nell'interesse della sicurezza pubblica la custodia di armi ed esplosivi, prescritto dall'art. 20, comma 1, 1^ parte, della legge 110/75. La mera possibilità che i soggetti indicati nel 1^ comma dell'art. 20 bis (minori, incapaci etc.) entrino in possesso di armi ed esplosivi lasciati alla loro portata per mancanza di diligenza nella custodia ricade, invece, nella disciplina dettata, come si è visto, in termini assai generali dall'art. 20, comma 1, prima parte, della legge che, nel fissare nel 2^ comma la pena per la inosservanza delle cautele inerenti alla custodia, fa salva l'ipotesi che il fatto, come nel caso in esame, costituisce più grave reato.
Il ricorso del P.G., dunque, non può trovare accoglimento.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 22 ottobre 1999.
Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 1999