Cass. pen., sez. III, sentenza 06/05/2026, n. 16372
CASS
Sentenza 6 maggio 2026

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  • Rigettato
    Violazione di legge in relazione all’erronea applicazione dell’art. 240 bis cod.pen.

    La Corte rileva che la fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 è inclusa fra i delitti presupposto della confisca per sproporzione ex art. 240-bis. cod. pen. a seguito della modifica introdotta nel 2023. Il giudice di merito ha fatto corretta applicazione dell'art. 240-bis cod. pen., disponendo la confisca delle somme in sequestro in ragione della mancanza di giustificazione della provenienza lecita in un contesto in cui ha disatteso la giustificazione della provenienza da attività lavorativa in nero e ha ritenuto che l'ingente somma di denaro fosse il profitto della pregressa attività di spaccio.

  • Rigettato
    Vizio di motivazione in relazione alla ricorrenza dei presupposti su indicati (confisca)

    La corte territoriale ha reso una motivazione congrua sulla sproporzione in ragione della mancanza di giustificazione della provenienza lecita in un contesto nel quale ha disatteso la giustificazione della provenienza da attività lavorativa in nero ed ha ritenuto che l’ingente somma di denaro fosse il profitto della pregressa attività di spaccio. Non ha ritenuto dimostrato, per superare la presunzione pur relativa della previsione normativa, in assenza di produzione di reddito o percezione di proventi leciti da parte del condannato, la giustificazione di lecita provenienza da “lavoro in nero”, peraltro genericamente allegata e, per altro verso, ha giustificato la confisca in quanto profitto del reato di spaccio e dunque confiscata ai sensi dell’art. 240 cod.pen.

  • Rigettato
    Vizio di motivazione in relazione alla ricorrenza dei presupposti su indicati (confisca)

    La corte territoriale ha reso una motivazione congrua sulla sproporzione in ragione della mancanza di giustificazione della provenienza lecita in un contesto nel quale ha disatteso la giustificazione della provenienza da attività lavorativa in nero ed ha ritenuto che l’ingente somma di denaro fosse il profitto della pregressa attività di spaccio. Non ha ritenuto dimostrato, per superare la presunzione pur relativa della previsione normativa, in assenza di produzione di reddito o percezione di proventi leciti da parte del condannato, la giustificazione di lecita provenienza da “lavoro in nero”, peraltro genericamente allegata e, per altro verso, ha giustificato la confisca in quanto profitto del reato di spaccio e dunque confiscata ai sensi dell’art. 240 cod.pen.

  • Inammissibile
    Vizio di motivazione in relazione alla sussistenza della fattispecie di cui all’art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

    Il ricorso è inammissibile, in quanto privo di confronto specifico, il terzo motivo di ricorso con cui si censura l’affermazione della responsabilità penale per il reato di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente tipo hashish, pari a grammi 12,7. L’affermazione della responsabilità penale, oggetto di doppio conforme accertamento dei giudici di merito, si fonda sulle risultanze dei verbali di arresto di perquisizione personale domiciliare e di sequestro dello stupefacente e della somma di denaro, atti utilizzabili in forza della scelta di essere giudicato con il rito abbreviato, da cui emergeva che la mattina del 19 marzo 2025, gli agenti della squadra mobile della Questura di Roma, durante un servizio volto al contrasto dello spaccio di stupefacenti, notavano l'imputato in evidente attesa sicché decidevano di sottoporlo al controllo; in tale frangente l’imputato tentava di allontanandosi per utilizzare il cellulare e usava violenza contro gli agenti operanti. Quindi veniva fermato sottoposto a perquisizione personale che portava al rinvenimento sulla sua persona della somma di 2.700 € in contanti, mentre la perquisizione domiciliare dell'abitazione portava al rinvenimento di sostanza stupefacente del peso di grammi 12,7, da cui erano ricavabili 197 dosi singole. Tenuto conto del quantitativo di sostanza stupefacente rinvenuto dell'assenza di dimostrazione dello stato di tossicodipendenza, nonché dalla circostanza che poco prima del fermo l'imputato aveva inviato un messaggio (è via libera) significativo del suo ruolo di vedetta, i giudici del merito ritenevano dimostrata la detenzione per fini di cessione dello stupefacente rinvenuto. A fronte di tale logica motivazione la censura difensiva, tutta incentrata sulle ragioni dell’utilizzo del telefono e suo ruolo di vedetta, non contiene una critica specifica alla decisione e come tale risulta inammissibile per difetto di specificità estrinseca.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 06/05/2026, n. 16372
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16372
    Data del deposito : 6 maggio 2026

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