CASS
Sentenza 6 maggio 2026
Sentenza 6 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 06/05/2026, n. 16372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16372 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: KA DA C.u.i. 062rbuy nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 23/09/2025 della Corte d'appello di Roma Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuela Gai;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore IO BA che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, letta la memoria di replica del difensore che ha insistito nell’accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l’impugnata sentenza, la corte d’appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di condanna del Tribunale di Roma, previo riconoscimento della fattispecie di cui all’art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in relazione alla detenzione a fini di spaccio di grammi 12,7 di sostanza stupefacente tipo hashish, da cui erano ricavabili n. 197 dosi singole (capo C), e dei reati di cui agli artt. 337 cod.pen. (capo A) e artt. 582-585 cod.pen. (capo B), ha ridotto la pena inflitta, a KA DA, in anni uno e mesi quattro di reclusione e € 3.000,00 di multa ed ha confermato la confisca della somma di denaro di € 2.700,00. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato a mezzo del difensore e ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi. - Violazione di legge in relazione all’erronea applicazione dell’art. 240 bis cod.pen. Argomenta il ricorrente che la confisca allargata richiede per la sua applicazione delle condizioni specifiche, tra cui un’attività criminale abituale non Penale Sent. Sez. 3 Num. 16372 Anno 2026 Presidente: ACETO LD Relatore: AI EL Data Udienza: 24/03/2026 2 dovendosi considerare legittima la confisca in ipotesi di fatto isolato e occasionale, in secondo luogo postula la prova della sproporzione tra il bene e le condizioni economiche e la mancata giustificazione della legittima provenienza. - Vizio di motivazione in relazione alla ricorrenza dei presupposti su indicati avendo la corte territoriale reso una motivazione apparente in relazione alla giustificazione della provenienza non essendosi confrontati i giudici del merito con le deduzioni difensive (somma di denaro proveniente da lavoro in nero e da affitto da parte di un coinquilino). - Vizio di motivazione in relazione alla ricorrenza dei presupposti su indicati avendo la corte territoriale reso una motivazione apparente sul requisito della sproporzione. - Vizio di motivazione in relazione alla sussistenza della fattispecie di cui all’art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è manifestamente infondato. 2. È inammissibile, in quanto privo di confronto specifico, il terzo motivo di ricorso con cui si censura l’affermazione della responsabilità penale per il reato di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente tipo hashish, pari a grammi 12,7. L’affermazione della responsabilità penale, oggetto di doppio conforme accertamento dei giudici di merito, si fonda sulle risultanze dei verbali di arresto di perquisizione personale domiciliare e di sequestro dello stupefacente e della somma di denaro, atti utilizzabili in forza della scelta di essere giudicato con il rito abbreviato, da cui emergeva che la mattina del 19 marzo 2025, gli agenti della squadra mobile della Questura di Roma, durante un servizio volto al contrasto dello spaccio di stupefacenti, notavano l'imputato in evidente attesa sicché decidevano di sottoporlo al controllo;
in tale frangente l’imputato tentava di allontanandosi per utilizzare il cellulare e usava violenza contro gli agenti operanti. Quindi veniva fermato sottoposto a perquisizione personale che portava al rinvenimento sulla sua persona della somma di 2.700 € in contanti, mentre la perquisizione domiciliare dell'abitazione portava al rinvenimento di sostanza stupefacente del peso di grammi 12,7, da cui erano ricavabili 197 dosi singole. Tenuto conto del quantitativo di sostanza stupefacente rinvenuto dell'assenza di dimostrazione dello stato di tossicodipendenza, nonché dalla circostanza che poco prima del fermo l'imputato aveva inviato un messaggio (è via libera) significativo del suo ruolo di vedetta, i giudici del merito ritenevano dimostrata la detenzione per fini di cessione dello stupefacente rinvenuto. A fronte di tale logica motivazione la censura difensiva, tutta incentrata sulle ragioni dell’utilizzo del telefono e suo 3 ruolo di vedetta, non contiene una critica specifica alla decisione e come tale risulta inammissibile per difetto di specificità estrinseca. 3. I primi tre motivi di ricorso, che possono essere congiuntamente trattati, con i quali si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla confisca della somma di denaro risultano manifestamente infondati. Va ricordato che la condanna o l'applicazione pena per uno dei reati indicati nel catalogo elencato nell'art. 240-bis cod. pen., comporta la confisca dei beni nella disponibilità del condannato, allorché, da un lato, sia provata l'esistenza di una sproporzione tra il reddito da lui dichiarato o i proventi della sua attività economica ed il valore economico di detti beni e, dall'altro, non risulti una giustificazione credibile circa la provenienza di essi. Per effetto della modifica apportata all'art. 85-bis, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 dall'art. 4, comma 3-bis del d.l. 15 settembre 2023, n. 123 (introdotto dalla legge di conversione 13 novembre 2023, n. 159), la fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 risulta oggi inclusa fra i delitti presupposto della confisca per sproporzione ex art. 240-bis. cod. pen. Va ancora rilevato che l’imputato è stato condannato, nel processo in questione, in relazione al reato di cui all’art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per la detenzione di gr.12,7 di hashish, commesso il 19/03/2025, dunque nell’operatività della modifica introdotta nel 2023. 4. Ciò premesso, il giudice di merito ha fatto corretta applicazione dell'art. 240-bis cod. pen., disponendo la confisca delle somme in sequestro nella ricorrenza dei presupposti ivi indicati. Come chiarito sin dalla pronuncia Sez. U, n. 920 del 17/12/2003, Montella, Rv. 226491 – 01, al fine di disporre la confisca conseguente a condanna per uno dei reati indicati nell'art. 12-sexies, commi 1 e 2, d.l. 8 giugno 1992 n. 306, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1992 n. 356 (ora art. 240 bis cod.pen.) deve, da un lato, essere dimostrata l'esistenza di una sproporzione tra il reddito dichiarato o i proventi della attività economica del condannato e il valore economico di detti beni e, dall'altro, non deve risultare una giustificazione credibile circa la provenienza di essi. L’esistenza della sproporzione, che in assenza di diversa giustificazione fa scattare la presunzione di illecita accumulazione e la obbligatorietà della confisca, deve essere dimostrata comparando il bene da sottoporre a confisca, nel nostro caso la somma di denaro sequestrata e rinvenuta addosso al ricorrente, e il reddito dichiarato o i proventi della attività economica svolta dal condannato. 5. Quanto al caso in esame, la corte territoriale ha reso una motivazione congrua sulla sproporzione in ragione della mancanza di giustificazione della provenienza lecita in un contesto nel quale ha disatteso la giustificazione della 4 provenienza da attività lavorativa in nero ed ha ritenuto che l’ingente somma di denaro fosse il profitto della pregressa attività di spaccio. In altri termini, non ha ritenuto dimostrato, per superare la presunzione pur relativa della previsione normativa, in assenza di produzione di reddito o percezione di proventi leciti da parte del condannato, la giustificazione di lecita provenienza da “lavoro in nero”, peraltro genericamente allegata e, per altro verso, ha giustificato la confisca in quanto profitto del reato di spaccio e dunque confiscata ai sensi dell’art. 240 cod.pen. 6. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 24/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente EL AI LD ACETO
udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuela Gai;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore IO BA che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, letta la memoria di replica del difensore che ha insistito nell’accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l’impugnata sentenza, la corte d’appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di condanna del Tribunale di Roma, previo riconoscimento della fattispecie di cui all’art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in relazione alla detenzione a fini di spaccio di grammi 12,7 di sostanza stupefacente tipo hashish, da cui erano ricavabili n. 197 dosi singole (capo C), e dei reati di cui agli artt. 337 cod.pen. (capo A) e artt. 582-585 cod.pen. (capo B), ha ridotto la pena inflitta, a KA DA, in anni uno e mesi quattro di reclusione e € 3.000,00 di multa ed ha confermato la confisca della somma di denaro di € 2.700,00. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato a mezzo del difensore e ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi. - Violazione di legge in relazione all’erronea applicazione dell’art. 240 bis cod.pen. Argomenta il ricorrente che la confisca allargata richiede per la sua applicazione delle condizioni specifiche, tra cui un’attività criminale abituale non Penale Sent. Sez. 3 Num. 16372 Anno 2026 Presidente: ACETO LD Relatore: AI EL Data Udienza: 24/03/2026 2 dovendosi considerare legittima la confisca in ipotesi di fatto isolato e occasionale, in secondo luogo postula la prova della sproporzione tra il bene e le condizioni economiche e la mancata giustificazione della legittima provenienza. - Vizio di motivazione in relazione alla ricorrenza dei presupposti su indicati avendo la corte territoriale reso una motivazione apparente in relazione alla giustificazione della provenienza non essendosi confrontati i giudici del merito con le deduzioni difensive (somma di denaro proveniente da lavoro in nero e da affitto da parte di un coinquilino). - Vizio di motivazione in relazione alla ricorrenza dei presupposti su indicati avendo la corte territoriale reso una motivazione apparente sul requisito della sproporzione. - Vizio di motivazione in relazione alla sussistenza della fattispecie di cui all’art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è manifestamente infondato. 2. È inammissibile, in quanto privo di confronto specifico, il terzo motivo di ricorso con cui si censura l’affermazione della responsabilità penale per il reato di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente tipo hashish, pari a grammi 12,7. L’affermazione della responsabilità penale, oggetto di doppio conforme accertamento dei giudici di merito, si fonda sulle risultanze dei verbali di arresto di perquisizione personale domiciliare e di sequestro dello stupefacente e della somma di denaro, atti utilizzabili in forza della scelta di essere giudicato con il rito abbreviato, da cui emergeva che la mattina del 19 marzo 2025, gli agenti della squadra mobile della Questura di Roma, durante un servizio volto al contrasto dello spaccio di stupefacenti, notavano l'imputato in evidente attesa sicché decidevano di sottoporlo al controllo;
in tale frangente l’imputato tentava di allontanandosi per utilizzare il cellulare e usava violenza contro gli agenti operanti. Quindi veniva fermato sottoposto a perquisizione personale che portava al rinvenimento sulla sua persona della somma di 2.700 € in contanti, mentre la perquisizione domiciliare dell'abitazione portava al rinvenimento di sostanza stupefacente del peso di grammi 12,7, da cui erano ricavabili 197 dosi singole. Tenuto conto del quantitativo di sostanza stupefacente rinvenuto dell'assenza di dimostrazione dello stato di tossicodipendenza, nonché dalla circostanza che poco prima del fermo l'imputato aveva inviato un messaggio (è via libera) significativo del suo ruolo di vedetta, i giudici del merito ritenevano dimostrata la detenzione per fini di cessione dello stupefacente rinvenuto. A fronte di tale logica motivazione la censura difensiva, tutta incentrata sulle ragioni dell’utilizzo del telefono e suo 3 ruolo di vedetta, non contiene una critica specifica alla decisione e come tale risulta inammissibile per difetto di specificità estrinseca. 3. I primi tre motivi di ricorso, che possono essere congiuntamente trattati, con i quali si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla confisca della somma di denaro risultano manifestamente infondati. Va ricordato che la condanna o l'applicazione pena per uno dei reati indicati nel catalogo elencato nell'art. 240-bis cod. pen., comporta la confisca dei beni nella disponibilità del condannato, allorché, da un lato, sia provata l'esistenza di una sproporzione tra il reddito da lui dichiarato o i proventi della sua attività economica ed il valore economico di detti beni e, dall'altro, non risulti una giustificazione credibile circa la provenienza di essi. Per effetto della modifica apportata all'art. 85-bis, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 dall'art. 4, comma 3-bis del d.l. 15 settembre 2023, n. 123 (introdotto dalla legge di conversione 13 novembre 2023, n. 159), la fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 risulta oggi inclusa fra i delitti presupposto della confisca per sproporzione ex art. 240-bis. cod. pen. Va ancora rilevato che l’imputato è stato condannato, nel processo in questione, in relazione al reato di cui all’art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per la detenzione di gr.12,7 di hashish, commesso il 19/03/2025, dunque nell’operatività della modifica introdotta nel 2023. 4. Ciò premesso, il giudice di merito ha fatto corretta applicazione dell'art. 240-bis cod. pen., disponendo la confisca delle somme in sequestro nella ricorrenza dei presupposti ivi indicati. Come chiarito sin dalla pronuncia Sez. U, n. 920 del 17/12/2003, Montella, Rv. 226491 – 01, al fine di disporre la confisca conseguente a condanna per uno dei reati indicati nell'art. 12-sexies, commi 1 e 2, d.l. 8 giugno 1992 n. 306, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1992 n. 356 (ora art. 240 bis cod.pen.) deve, da un lato, essere dimostrata l'esistenza di una sproporzione tra il reddito dichiarato o i proventi della attività economica del condannato e il valore economico di detti beni e, dall'altro, non deve risultare una giustificazione credibile circa la provenienza di essi. L’esistenza della sproporzione, che in assenza di diversa giustificazione fa scattare la presunzione di illecita accumulazione e la obbligatorietà della confisca, deve essere dimostrata comparando il bene da sottoporre a confisca, nel nostro caso la somma di denaro sequestrata e rinvenuta addosso al ricorrente, e il reddito dichiarato o i proventi della attività economica svolta dal condannato. 5. Quanto al caso in esame, la corte territoriale ha reso una motivazione congrua sulla sproporzione in ragione della mancanza di giustificazione della provenienza lecita in un contesto nel quale ha disatteso la giustificazione della 4 provenienza da attività lavorativa in nero ed ha ritenuto che l’ingente somma di denaro fosse il profitto della pregressa attività di spaccio. In altri termini, non ha ritenuto dimostrato, per superare la presunzione pur relativa della previsione normativa, in assenza di produzione di reddito o percezione di proventi leciti da parte del condannato, la giustificazione di lecita provenienza da “lavoro in nero”, peraltro genericamente allegata e, per altro verso, ha giustificato la confisca in quanto profitto del reato di spaccio e dunque confiscata ai sensi dell’art. 240 cod.pen. 6. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 24/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente EL AI LD ACETO