Sentenza 8 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 08/04/2002, n. 4968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4968 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2002 |
Testo completo
el 74899 OGGETTO: Imposte dirette/Irpef ed Ilor/ 0496 8/02 ed Esenzioni Agevolazioni/soggetti residenti nei comuni dell'Italia centrale e meridionale colpiti da eventi sismici IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DICASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA R.G.N. 002091/2001 Cron. 11287 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Dott. Michele Cantillo Presidente Ud.24.1.2002 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Consigliere Dott. Enrico Altieri UFFICIO COPIE Consigliere Dott. Stefano Monaci Richiesta copia studio dal Sig. Sel Consigliere rel. Dott. Vittorio Glauco Ebner per diritti € 072 11-12-04.02. Dott. Aldo Ceccherini Consigliere IL CANCELLIERE MASSAZION: ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE Sentenza N. 74899 Sul ricorso proposto da: CORTE SUPREMA DI CASSA UFFICIO COPIE Ministero delle Finanze,in persona del Ministro in carica, Ufficio delle Richiesta copia stu Entrate di Campobasso rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dal Sig. 1PS07 dello Stato e presso la sua sede in Roma, via dei Portoghesi per diritti € ott 12,elettivamente domiciliati il 12.04.02 IL CANCELLIE ricorrenti
Contro
AM EN,residente a[...] intimata 265 avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Molise n.5/3/00 depositata in data 10.1.2000 Udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal consigliere dott. Ebner;
Vista la requisitoria scritta del PM in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.Maurizio Velardi, che ha concluso per il rigetto del ricorso,per manifesta infondatezza \svolgimento del processo TI IR residente in unc dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1984del 1984 dopo avere beneficiato della sospensione dal pagamento delle imposte dirette, previsto dall'art. 13 quinques del d.l. 26 maggio 1984, convertito in legge 24 luglio 1984, n. 363, nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo detraeva dall'imponibile l'ammontare dell'imposta sospesa. L'Ufficio, ritenendo che in aggiunta alla sospensione non rideterminava l'ammontare del reddito spettasse la detrazione, imponibile con esclusione della stessa e notificava al contribuente cartella di pagamento per la maggior somma. Il ricorso del contribuente veniva accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale. Contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, di conferma della precedente, ha proposto ricorso il Ministero delle Finanze, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 28, della legge 13 maggio 1999, n. 133; 3, comma 2 bis, del d.l. 30 dicembre 1985, n. 971; 13, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; 10, della legge 28 febbraio 1986, n. 46 e 2 del DPR 597/1973. La parte intimata non ha presentato difese. Motivi della decisione Il ricorso deve essere rigettato. Infatti, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, "l'art. 3, secondo comma bis, del C.L. 30 dicembre. 1935, n. 791, convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 1986, 46 - quale prevede che le somme relative a pagamenti delle imposte dirette, sospese in virtù dell'art. 13 quinques del D.L. 26 maggio 1984 n. 159, convertito con modificazioni in legge 24 luglio 1984, n. 363, fino al 31 dicembre 1985 per i residenti nei Comuni dell'Italia centrale e meridionale colpiti da eventi sismici, non concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini dell' IRPEF @ dell'ILOR in virtù dell'interpretazione. autentica di cui all'art. 28 della legge 13 maggio 1999, 133, posto in relations all'art. 11 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, deve essere considerato quale norma introduttiva di un'ulteriore agevolazione, consistente nella rideterminazione dell'imponibile, dopo la ○ scadenza della sospensione, al netto dei versamenti sospesi" (Cass. N. 4945/2000, 8659/2001, 10237/2001, 11248/2001). Non venendo addotte nuove e valide ragioni per discostarsi da tale indirizzo giurisprudenziale, il ricorso deve essere rigettato, senza che occorra provvedere sulle spese del giudizio, atteso che la parte vittoriosa non ha svolto attività di difesa.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma il 24 GEMMAIO 2002 Il Presidente Il Cons. Estensore M IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi. - 8 APR. 2002 IL CANCELLIERE C1 innocenzo Battista