Cass. pen., sez. V, sentenza 11/01/2012, n. 24582
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Sentenza 11 gennaio 2012

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Integra il reato di cui all'art. 616 cod. pen. (violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza), la condotta di colui che, in qualità di agente postale addetto al recapito, ometta di consegnare ai destinatari la corrispondenza; né, a tal fine, rileva il fatto che essa non sia stata soppressa e sia stata successivamente rinvenuta, nella specie ad opera della polizia giudiziaria, anzitutto perché la condotta incriminata rientra, comunque, nell'ipotesi della distrazione di corrispondenza, specificamente sanzionata dall'art. 616, comma primo, parte terza, cod. pen., ed in secondo luogo perché la fattispecie di soppressione di cui all'art. 616 cod. pen. ricorre ogni volta che il destinatario venga privato per un tempo apprezzabile della corrispondenza indirizzatagli, considerato che, in ragione di detto iato temporale, essa è privata della sua funzione e, quindi, del suo valore.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 11/01/2012, n. 24582
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 24582
    Data del deposito : 11 gennaio 2012

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