Sentenza 11 gennaio 2012
Massime • 1
Integra il reato di cui all'art. 616 cod. pen. (violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza), la condotta di colui che, in qualità di agente postale addetto al recapito, ometta di consegnare ai destinatari la corrispondenza; né, a tal fine, rileva il fatto che essa non sia stata soppressa e sia stata successivamente rinvenuta, nella specie ad opera della polizia giudiziaria, anzitutto perché la condotta incriminata rientra, comunque, nell'ipotesi della distrazione di corrispondenza, specificamente sanzionata dall'art. 616, comma primo, parte terza, cod. pen., ed in secondo luogo perché la fattispecie di soppressione di cui all'art. 616 cod. pen. ricorre ogni volta che il destinatario venga privato per un tempo apprezzabile della corrispondenza indirizzatagli, considerato che, in ragione di detto iato temporale, essa è privata della sua funzione e, quindi, del suo valore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/01/2012, n. 24582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24582 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 11/01/2012
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - SENTENZA
Dott. SCALERA Vito - rel. Consigliere - N. 48
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 40171/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI ROMA;
nei confronti di:
1) AL RI RI N. IL 28/06/1965;
avverso la sentenza n. 2395/2009 CORTE APPELLO di ROMA, del 07/06/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/01/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. VITO SCALERA;
Udite le conclusioni del Procuratore Generale in persona del Sostituto Dott. Gioacchino Izzo, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito l'avv. Vulcano Luigi del Foro di Roma, in sostituzione dell'avv. Cilia Vincenzo, difensore di fiducia dell'imputata, che chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso ovvero provvedere al suo rigetto.
OSSERVA
Con sentenza del 7 giugno 2010 la corte di appello di Roma, in totale riforma della condanna pronunciata dal Tribunale monocratico a carico di IA MA RI, imputata di soppressione di corrispondenza che, secondo l'ipotesi di accusa, nella sua qualità di addetta al recapito non aveva consegnato ai destinatari, assolveva la predetta dal reato, osservando che la condotta era stata posta in essere non dolosamente, atteso che quella posta non era stata soppressa, essendone stata omessa solo la consegna.
Avverso detta sentenza il Procuratore Generale presso quella corte di appello ha proposto ricorso, rilevandone l'erroneità, atteso che a suo avviso l'omessa consegna della posta equivale alla sua distruzione.
L'imputata ha depositato memoria difensiva con cui deduce che la sentenza impugnata, ad onta della sua assoluta stringatezza, tuttavia ha ben valutato i fatti, atteso che la corrispondenza di cui era stata omessa la consegna, era stata rinvenuta nella sua auto dalla polizia giudiziaria, ed essa imputata ivi la manteneva riservandosi di consegnarla quando fosse riuscita a razionalizzare il suo lavoro. Tutta la corrispondenza, che era integra, era stata infine recapitata ai destinatari.
Il ricorso è fondato e la corriva sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra Sezione della corte di appello di Roma. La corte territoriale sostiene infatti che il capo di imputazione contempla solo la distrazione o soppressione di posta non recapitata, senza cenno alcuno al dolo specifico che la norma postula, e cioè al fine di prendere cognizione del suo contenuto o farne prendere cognizione ad altri, trascurando di considerare che la contestazione si riferisce alla distrazione di una quantità rimarchevole di corrispondenza non recapitata ai destinatari, e che tale condotta è sanzionata dalla terza parte dell'art. 616 c.p., comma 1 che punisce chi in tutto o in parte distrugge o sopprime corrispondenza. Costituisce poi pacifico e costante orientamento di questa Corte (Sez. 5, n. 10898 del 17 luglio 1980 -Rv. 146332) che si verte in fattispecie di soppressione ogni volta che il destinatario venga privato per periodo di tempo apprezzabile della corrispondenza a lui diretta, atteso che tale iato temporale priva la corrispondenza fermata del suo valore, azzerandone la funzione. Beninteso, è ovvio il presupposto che ciò sia avvenuto per la consapevole attività illecita dell'agente postale, come nel caso di specie. Il giudice del rinvio provvedere pertanto a nuovo esame facendo applicazione del principio di diritto testè enunciato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di Appello di Roma.
Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2012.
Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2012