Sentenza 15 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 15/05/2003, n. 7518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7518 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2003 |
Testo completo
Aula 'A' ESP OR REPUBBLICA ITALIANA Esp ENTE DA IMPOSTA DI BOLLO 22 tab. all.B D.P.R. 642 DEL DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPR A75 18/03 ESPR RIAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 1314/00 Dott. Angelo GRIECO - Presidente - Dott. Ugo VITRONE -Consigliere Cron.16659 Dott. Mario Rosario MORELLI Rel. Consigliere 1978 Dott. Mario ADAMO - Consigliere Rap. Ud. 28/01/2003 Dott. Stefano BENINI - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE sul ricorso proposto da: UFFICIO COPIE Richiesta copia esecutiva AC GI, ON EL, elettivamente dal Sig. CHENTI 723 BAGLIVI 8, pressodomiciliati in ROMA VIA GIORGIO per diritty L. 11 4 LUG 2007 l'avvocato SERGIO LEONARDI, che li rappresenta e IL ANELLIERE difende, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrenti
contro
COMUNE DI CUPRAMONTANA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE BRUNO BUOZZI 68 presso l'Avvocato LIVIO GAGLIARDINI, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCO FATICHENTI, 2003 giusta procura in calce al controricorso;
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- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1161/98 della Corte d'Appello di BOLOGNA, depositata il 01/12/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/01/2003 dal Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO che, in un giudizio di opposizione alla stima ex art. 19 1. 1971 n. 865, promosso da IN AM ed EL MO in relazione alla intervenuta espropria- zione di un terreno di loro proprietà per finalità di opera pubblica da parte del Comune di Cupramontana, a seguito della cassazione (con sentenza 16 luglio 1993) di una prima pronunzia emessa dalla Corte di Ancona, inizialmente adita (la quale era incorsa in vizio di omessa motivazione sulla natura agricola od edificato- ria, del suolo in questione) la Corte di Bologna, quale designato giudice del rinvio, riconosciuta l'effettiva vocazione edificatoria di quel suolo, ha, su tale pre- supposto, liquidato agli opponenti, rispettivamente L. 35.574.631 e L. 4.486.826, a titolo di indennità di esproprio e di occupazione legittima;
che, avverso quest'ultima sentenza depositata 2 plu 1'11 dicembre 1998, il AM e la MO hanno proposto nuovo ricorso per cassazione: cui resiste il Comune con controricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO che, con l'unico motivo dell'odierna impugnazio- ricorrenti lamentano limitatamente al (solo) ne, profilo del valore di mercato attribuito all'area espropriata che abbia errato la Corte di merito nel non considerare "l'enorme differenza tra il valore, at- tribuito a quell'area dal CTU precedentemente nominato dalla Corte di Ancona e quello [inferiore] poi indicato dal CTU designato in sede di rinvio", e nel non tenere, altresì, conto della ben maggiore valutazione ricono- sciuta a terreni limitrofi da altro CTU, nominato dalla stessa Corte di Bologna in analoghi giudizi di opposi- zione alla stima;
che la censura così formulata è in ogni sua parte infondata, ove non addittura inammissibile;
- che, infatti, la Corte bolognese ha diffusamente e coerentemente argomentato le ragioni che l'hanno in- dotta a condividere le risultanze della seconda consu- lenza, sottolineando come esse derivassero da una cor- retta applicazione del metodo sintetico comporativo (che aveva nella specie utilizzato come valori di rife- rimento quelli di "aree distanti appena due chilometri ple quella oggetto di esproprio") ed altresì dalla, del p ri esatta, considerazione [omessa, invece, dal primo .T.U.] della specifica condizione di "area non urba- mizzata" rivestita dal terreno di proprietà dei ricor- renti. Per cui certamente non sussiste, in parte qua, il denunciato vizio di omessa c/o contraddittoria moti- vazione;
che quanto poi alle indicazione di valori (asseritamente) più favorevoli emergenti da elaborati peritali depositati in altri giudizi, ancora pendenti, promossi da parti e in relazione a terreni differenti da quelli per cui qui si discute certamente non può farsi carico ai giudici a quibus di non aver proceduto alla comparazione, inammissibilmente, richiesta di quei - non definitivi e neppure relativi ad immobili dati avanti dimostrata identità di caratteristiche struttu- rali - con i dati specificamente relativi all'immobile oggetto dell'espropriazione che ha dato causa al pre- sente giudizio;
che il ricorso va, pertanto, integralmente respin- to%; che le spese seguono la soccombenza e si liquida- no come in dispositivo.
P.Q.M.
. La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorren- 4 RG 1314/004/00 ti, in solido, alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in € 1.500,00 per ono- rari ed € 100,00 per spese vive, oltre alle spese gene- rali (10% degli onorari), IVA e CAP come per legge. Roma, 28 gennaio 2003. Il Consigliere estensore Il Presidente (Mario Rosario Morelli) (Angelo ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO art. 22 tab. all.B D.P.R. 642 DEL 26-10-72 ONE Civile Depositato in Cancelleria 15 MAG. 2003. IL AN E IS Passing IL ANELLIERE CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia 02106delle Entrate di Roma 2 il Serie 4 al n. 17321 versate € 14.11 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) Il Cancelliere S Luigi Codame A C 5