Sentenza 9 ottobre 2008
Massime • 1
In tema di impugnazioni, nell'ipotesi in cui il giudice di appello modifichi la decisione di primo grado in senso più favorevole all'imputato, non può essere pronunziata condanna alle spese processuali, poichè tale condanna consegue esclusivamente al rigetto dell'impugnazione o alla declaratoria della sua inammissibilità. (Fattispecie in cui la Corte territoriale, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva prosciolto l'imputato da uno dei reati addebitatigli, rideterminando la pena in suo favore).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/10/2008, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ Antonio S. - Presidente - del 09/10/2008
Dott. GRAMENDOLA Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - N. 1276
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MATERA Lina - Consigliere - N. 5348/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DERS CL, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa il 14/06/2007 dalla Corte di Appello dell'Aquila;
letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata;
udita in pubblica udienza la relazione svolta dal Consigliere Dott. Giacomo Paoloni;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. D'Angelo Giovanni, che ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla condanna alle spese processuali e rigettarsi nel resto il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Giudicando in sede di rinvio a seguito di annullamento di questa S.C., il g.u.p. del Tribunale di Pescara con sentenza resa il 5.10.2000 nelle forme del rito abbreviato condannava L'RS CL - concesse le attenuanti generiche e l'attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 (L.S.) - alla pena di sei mesi di reclusione e L. tre milioni di multa per il reato continuato di illecita detenzione e cessione di quantitativi di sostanza stupefacente del tipo hashish e cocaina.
Decidendo sull'appello proposta dal L'RS, la Corte territoriale con la sentenza 14.6.2007 indicata in epigrafe, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato improcedibile per intervenuta prescrizione il reato concernente la cessione di hashish ed ha confermato la condanna per la cessione di cocaina, rideterminando la pena inflitta all'imputato in quella di cinque mesi e dieci giorni di reclusione ed Euro 1.376,00 di multa. Contro tale sentenza di secondo grado propone ricorso il difensore dell'imputato, formulando le censure di: a) carenza di motivazione in punto di confermata parziale responsabilità del L'RS, avuto riguardo alla tesi prospettata con i motivi di appello delle cessioni di stupefacente finalizzate ad un consumo di gruppo della sostanza da parte dell'imputato e dei suoi amici, per conto dei quali egli avrebbe acquistato le sostanze droganti;
b) violazione dell'art. 592 c.p.p. per erronea condanna dell'imputato al pagamento delle maggiori spese processuali nonostante la riforma parziale della sentenza di primo grado deliberata dalla Corte di Appello.
La prima censura del ricorrente è priva di pregio, perché intende proporre una rivisitazione delle risultanze processuali e delle loro valenze probatorie estranea al giudizio di legittimità, l'assunto difensivo del consumo collettivo dello stupefacente rivelandosi comunque destituito di serio fondamento alla luce degli elementi di valutazione sottesi al ricostruito contegno del L'RS ripercorso dalla motivazione dell'impugnata sentenza di appello e prima ancora da quella della sentenza del Tribunale (dichiarazioni eteroaccusatorie dei cessionari della droga confermative degli elementi di prova già fatti palesi da intercettazioni su utenze telefoniche in uso al prevenuto). Motivazione adeguata ed immune da illogicità od incoerenza valutative.
Il secondo motivo di doglianza è fondato. La Corte di Appello non doveva condannare il L'RS al pagamento delle ulteriori spese processuali del giudizio di appello secondo quanto previsto dall'art.592 c.p.p.. In base a tale disposizione, di stretta interpretazione e
- dunque - non derogabile, soltanto il rigetto dell'impugnazione o la declaratoria della sua inammissibilità possono determinare la condanna della parte privata che l'ha proposta alla rifusione delle spese del processo. La sentenza della Corte aquilana ha deliberato un oggettivo miglioramento della posizione del ricorrente (prosciogliendolo dal reato di cessione di hashish) ancorché per motivi diversi da quelli formulati a sostegno dell'appello. Tale riforma in melius della sentenza di primo grado rende applicabile l'art. 592 c.p.p. (cfr. Cass. Sez. 3, 17.11.2004 n. 49701, Castellani, rv. 230294). All'accoglimento di questo motivo di ricorso segue l'eliminazione della condanna alle spese inflitta dal giudice di appello, eliminazione cui può provvedere questa stessa Corte (art. 620 c.p.p., lett. l) come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla condanna delle maggiori spese processuali, che elimina. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2008.
Depositato in Cancelleria il 2 gennaio 2009