Cass. pen., sez. III, sentenza 26/11/1997, n. 766
CASS
Sentenza 26 novembre 1997

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Massime2

In tema di valutazione della prova anche nel nuova sistema le persone offese o danneggiate dal reato assumono, quando invochino in sede penale l'accertamento del fatto costitutivo del loro diritto al risarcimento o alle restituzioni, la qualità di testimoni con modalità e contenuti che non si differenziano dal ruolo delle deposizioni rese da persone estranee agli interessi coinvolti nel processo penale. Anche nel vigore del nuovo codice di rito, anch'esso ispirato al sistema del libero convincimento del giudice, va riaffermato il principio che alla formazione di tale convincimento possono concorrere anche le testimonianze delle persone offese, costituite parti civili, essendo sufficiente che il giudice ne dimostri la credibilità ponendo in relazione tali testimonianze con altri elementi emergenti dalle risultanze processuali.

In tema di sindacato del vizio di motivazione compito del giudice di legittimità è quello di stabilire se il giudice di merito abbia esaminato tutti gli elementi a sua disposizione, se abbia fornito una risposta esaustiva alle \obiezioni mosse dalle parti, se abbia correttamente interpretato gli elementi probatori e se abbia correttamente applicato le regole della logica nell'argomentazione che ha condotto a scegliere determinate conclusioni anziché altre, come si desume dal tenore dell'art 606 comma primo lett. e) cpp, secondo cui il vizio della motivazione deve risultare dal testo del provvedimento impugnato. Pertanto il giudizio di merito deve essere agganciato ad obiettive risultanze probatorie ed a coerenti argomentazioni, dovendo la motivazione presentarsi come valida espressione di concrete ragioni rapportate allo specifico caso in esame.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 26/11/1997, n. 766
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 766
Data del deposito : 26 novembre 1997

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