Sentenza 28 marzo 2003
Massime • 1
In tema di validità dell'interrogatorio di garanzia, solo la nullità dell'interrogatorio per violazione delle garanzie di difesa può essere equiparata all'inesistenza dell'interrogatorio stesso, mentre l'eventuale mancanza delle formalità di documentazione dell'atto, previste dall'art. 141 bis cod. proc. pen., ne può determinare l'inutilizzabilità ai meri fini probatori.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/03/2003, n. 20526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20526 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SANSONE Luigi Presidente del 28/03/2003
1. Dott. AGRÒ Antonio Stefano Consigliere SENTENZA
2. Dott. ROTUNDO Vincenzo Consigliere N. 751
3. Dott. DI CASOLA Carlo Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. ROSSI Nello Consigliere N. 41994/2002
ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso promosso da:
AN LI contro l'ordinanza 14 ottobre 2002 del Tribunale del riesame di Bari.
Udita la relazione del Consigliere Dott. Antonio Stefano Agrò. Udito il P.G. Carmine Di Zenzo che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1. AN LI ricorre contro l'ordinanza in epigrafe con la quale è stato respinto l'appello avverso il provvedimento del Gip che gli negava la revoca della misura cautelare per sopravvenuta inefficacia. Deduce che, contrariamente a quanto il Tribunale ritiene, egli non era stato tempestivamente sottoposto ad interrogatorio di garanzia, in quanto quello tenutosi, privo delle formalità di cui all'art. 141 bis c.p.p., era inutilizzabile.
2. Il ricorso è tuttavia inammissibile per manifesta infondatezza del motivo.
Questa Corte infatti ha ritenuto con costante giurisprudenza che solo la nullità dell'interrogatorio per violazione delle garanzie di difesa può essere equiparata all'inesistenza dell'interrogatorio medesimo, ma certo non un difetto di documentazione dell'atto, che ne determina l'inutilizzabilità ai meri finì probatori.
3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma alla cassa delle ammende che si stima equo liquidare in cinquecento euro.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di cinquecento euro alla cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti, di cui all'art. 94-1 ter disp. att. c.p.p. Così deciso in Roma, il 28 marzo 2003.
Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2003