Sentenza 4 aprile 2006
Massime • 1
In tema di interrogatorio di persona in stato di detenzione che si svolga fuori udienza, l'obbligo di documentazione integrale, previsto dall'art. 141-bis cod. proc. pen., deve essere osservato, a pena di inutilizzabilità, quando si tratta di assumere dichiarazioni su fatti nei quali il dichiarante stesso sia coinvolto in qualità di imputato o di indagato, anche in procedimento connesso, atteso che la disposizione è diretta a garanzia dei diritti dell'indagato e non di altri soggetti, come i chiamati in correità, nei cui confronti, pertanto, non opera l'inutilizzabilità predetta.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/04/2006, n. 15146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15146 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COCO Giovanni Silvio - Presidente - del 04/04/2006
Dott. IACOPINO Silvana Giovanna - Consigliere - SENTENZA
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - N. 439
Dott. NOVARESE CE - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. COLOMBO Gherardo - Consigliere - N. 005638/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DI NZ UN, nato il [...];
avverso ORDINANZA del 11/01/2006 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. COLOMBO Gherardo;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. IANNELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore Avv. CERULLO Irene, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
Il difensore di Di RO UN ricorre contro l'ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli dell'1 gennaio 2006, con la quale è stata confermata l'ordinanza del G.I.P. che applicava all'indagato la custodia cautelare in carcere per reati concernenti stupefacenti. Secondo il Tribunale esistono gravi indizi di colpevolezza desumibili dall'accusa rivoltagli da CE CC e dal loro riscontro dato dal rinvenimento di 20 grammi di cocaina nel luogo indicato da quest'ultimo, dal sequestro di oltre Euro 620,00 all'indagato, dal fatto che questi effettivamente tu sorpreso dell'abitazione del CC. Le dichiarazioni di quest'ultimo sono utilizzabili in sede cautelare, ai sensi dell'art. 350 c.p.p., ed egli è attendibile sul piano intrinseco perché si è accusato di più reati del tutto ignoti alle forze dell'ordine, spiegando adeguatamente la decisione di collaborare. Inattendibili sono le proteste di innocenza, perché l'indagato è stato sorpreso in casa del CC e si è limitato ad affermare che questi era uscito da circa mezz'ora; il fatto che le chiavi del locale in cui era custodita la droga fossero in possesso del CC è irrilevante, in quanto l'accusa non prospetta una attività di spaccio contemporanea alle affermazioni accusatorie, e non si ravvisano fatture logiche tra il fatto che il CC avesse da poco lasciato l'abitazione ed il fatto che i due fino a pochi minuti prima si dedicassero nella casa ad attività di spaccio. Prosegue poi il Tribunale ad illustrare le esigenze cautelari, che qui non hanno rilievo.
Il ricorrente propone tre motivi di impugnazione:
- il Tribunale afferma che gravi indizi emergono dalle accuse rivolte all'indagato da CC (ritenute dichiarazioni spontanee ex art. 350 c.p.p., comma 5) e dai riscontri alle medesime;
ma non esistono riscontri (perché quando la polizia giudiziaria si è recata nell'abitazione indicata dal collaboratore non vi si svolgeva alcuna attività di spaccio); inoltre, le dichiarazioni del CC non possono essere utilizzate (art. 350 c.p.p., comma 6); il CC, ancora, avrebbe dovuto essere avvertito ai sensi dell'articolo 64 c.p.p., comma 3, a pena di inutilizzabilità, e dalla mancanza di ciò deriva la nullità dell'interrogatorio ("assimilabile nelle modalità di assunzione alle forme della dichiarazione spontanee"). È poi manifestamente illogico e contraddittorio liquidare la tesi difensiva, per la quale le chiavi del garage ove si trovava lo stupefacente le aveva il CC, attraverso un argomento oggetto di valutazione erronea;
- il CC ha reso le dichiarazioni in stato di detenzione, queste dovevano essere documentate in riforma integrale, a pena di inutilizzabilità, mentre il verbale si presenta in forma riassuntiva, con parti omissate, ed è perciò inutilizzabile (art. 141 bis c.p.p.);
- le dichiarazioni di CC sono inoltre inutilizzabili anche ai sensi dell'articolo 63 c.p.p., comma 2. Infatti, a carico del dichiarante esistevano indizi di reità per reati connessi o collegati a quello attribuito al Di RO, essendo stato sorpreso con arma clandestina.
Va premesso che "nei casi in cui un soggetto, dovendo essere sentito in qualità di imputato o di persona sottoposta ad indagini, sia stato avvertito di tale sua qualità, ed abbia reso in assenza del difensore dichiarazioni spontanee alla polizia giudiziaria, non è applicabile la disciplina dell'art. 63 cod. proc. pen., comma 2 (con conseguente inutilizzabilità delle dichiarazioni nei confronti degli imputati di reato connesso o collegato), bensì la regola di cui all'art. 350 c.p.p., comma 7, di talché le sue dichiarazioni, sebbene non utilizzabili nel dibattimento salvo quanto previsto dall'art. 503, comma 3, possono essere apprezzate nella fase delle indagini preliminari o nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza per l'adozione di un provvedimento cautelare" (Cass., 6^, n. 4152 del 02/12/2004, Rv. 231304), e che "in tema di interrogatorio di persona in stato di detenzione che si svolga fuori udienza, l'obbligo di documentazione integrale previsto dall'art. 141 bis cod. proc. pen. deve essere osservato, a pena di inutilizzabilità, quando si tratta di assumere dichiarazioni su fatti nei quali il dichiarante stesso sia coinvolto in qualità di imputato o di indagato, anche in procedimento connesso, atteso che la disposizione è diretta a garanzia dei diritti dell'indagato e non di altri soggetti, come i chiamati in correità, nei cui confronti, pertanto, non opera l'inutilizzabilità predetta" (Cass., 6^, n. 24161 del 24/05/2001 Rv. 219491). Stante il tenore di tali condivisibili affermazioni, risultano infondate le censure relative alla utilizzabilità di quanto spontaneamente riferito da CC presso la Tenenza dei CC di Melito di Napoli, ove era stato portato perché arrestato per detenzione e porto di arma clandestina. Le dichiarazioni sono state riscontrate dal fatto che il Di RO è stato rinvenuto nell'appartamento del CC, e che nel garage è stato trovato stupefacente. Il Tribunale osserva, logicamente, come non esistano contraddizioni tra il fatto che CC avesse lasciato da poco l'appartamento e che in precedenza vi si svolgesse attività di spaccio.
Circa le censure riguardanti la motivazione del provvedimento impugnato, questa risulta invece adeguata e logica. L'ordinanza esattamente osserva che il fatto che le chiavi del locale ove si trovava la droga fossero in possesso di CC è irrilevante, perché l'accusa assume che questi e il ricorrente spacciassero in concorso tra loro. Il ricorso è pertanto infondato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al Direttore dell'istituto penitenziario di competenza perché provveda a quanto stabilito nella L. 8 agosto 1995, n. 332, art. 23, comma 1 bis. Così deciso in Roma, il 4 aprile 2006.
Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2006