Sentenza 21 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 21/06/2001, n. 8479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8479 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2001 |
Testo completo
4 7 0 . N 0 E E 7 N 7 O 1 I Z 1 A 1 - R 1 T S 2 I . G REPUBBLICA ITALIANA E R LA CORTE SUPR847 9 A E D C I IN NOME DEL POPO ITALANG E 4 T D N E S E ZIONE Oggetto SEZIONE TERZA CIVILE Risarcimento danni Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 16955/98 Dott. Gaetano FIDUCCIA Dott. Paolo VITTORIA Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI Consigliere Cron. 194,09 Dott. Italo PURCARO Rel. Consigliere Rep. Dott. Ennio MALZONE Consigliere Ud. 20/04/01 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TO LA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LRE FLAMINIO 76, presso lo studio dell'avvocato MANCINI TOMMASO, che lo difende unitamente all'avvocato GALULLO GIUSEPPE, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
GLOBO SPA;
- intimato avversO la sentenza n. 275/98 del Giudice di pace di PESCARA, emessa e depositata il 30/04/98; RG.1205/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica2001 766 udienza del 20/04/01 dal Consigliere Dott. Italo B PURCARO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato in data 22 novem- bre 1996, IC NT, propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo 1205/1996, emesso dal Giudice di Pa- ce di Pescara, con il quale era stato ingiunto all'op- ponente il pagamento della somma di lire 1.652.810, ol- tre accessori, quale corrispettivo di merci acquistate S. p. a.. Dedusse presso la società ingiungente Globo di non avere ricevuto la notifica del decreto ingiunti- vo ed eccepì, comunque, l'intervenuta prescrizione del credito azionato ex adverso. L'opposta si costituì e chiese il rigetto dell'op- posizione. All'esito dell'espletata istruttoria, il giudice adito, accogliendo parzialmente l'opposizione, revocò il decreto ingiuntivo e condannò l'opponente al paga- mento della minor somma di lire 1.285.021. Per la cassazione della suindicata sentenza IC NT ha proposto ricorso, sulla base di due motivi. L'intimata non ha svolto attività difensiva. Motivi della decisione 2 Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando con- traddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 n.5 C. p. c.), deduce che nella sentenza impugnata il giudice di pace, dopo avere rile- vato, in ordine alla proposta eccezione di mancata no- tifica del decreto ingiuntivo, che, in effetti, l'ecce- zione medesima era infondata, in quanto il decreto in- giuntivo era stato notificato secondo le disposizioni vigenti, aveva, poi, precisato che eventuali cause di nullità della notificazione erano da ritenersi sanabili con l'avvenuta costituzione dell'opponente. Peraltro, le ragioni esposte а sostegno della tesi seguita dal giudicante erano tra loro contrastanti, tanto da eli- dersi a vicenda. Con il secondo motivo il ricorrente deduce insuffi- ciente motivazione circa la prescrizione presuntiva ex art.2955 C.C. eccepita, atteso che ricorrevano nella specie tutti e tre presupposti della prescrizione mede- sima, e cioè la qualità di commerciante del venditore, la qualità di soggetto che non esercita il commercio dell'acquirente ed, infine, il fatto che si fosse in presenza di una vendita di merci. Viceversa, doveva ri- tenersi di nessun pregio ed insufficiente la motivazio- ne del giudice, che aveva respinto l'eccezione sulla base della considerazione che il rapporto era assistito 3 da fatture e scritture contabili. Entrambi i motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, stante la loro connessione, sono inam- missibili. E' noto, in subiecta materia, il principio fissato dalla sentenza n. 716/1999 delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui: "A seguito della nuova formulazione dell'art.113, comma Il, cod. proc. civ., il giudice di pace, quando pronunzia in controversie di valore non superiore ai due milioni, non deve procedere alla individuazione della norma di diritto sostanziale astrattamente appli- cabile alla fattispecie, né è tenuto al rispetto dei principi regolatori della materia e dei principi gene- rali dell'ordinamento, essendo tenuto soltanto all'os- servanza delle norme costituzionali e di quelle comuni- tarie (ove di rango superiore a quelle ordinarie), non- ché, а norma dell'art.311 cod. proc. civ., di quelle processuali e di quelle sostanziali cui le norme pro- cessuali facciano rinvio, giacché, in tali controver- sie, egli deve giudicare facendo immediata applicazione di un'equità cd. formativa o sostitutiva (non della cd. equità correttiva o integrativa) e deve perciò fondarsi su di un giudizio di tipo intuitivo e non sillogistico;
ne consegue che le sentenze pronunciate dal giudice di pace in controversie del suindicato valore (sentenze da 4 7 ritenersi sempre pronunciate secondo equità, anche quando il giudice abbia fatto applicazione di una norma di legge, con ○ senza espressa indicazione della sua rispondenza all'equità) sono ricorribili in cassazione per violazione delle norme processuali ai sensi del- l'art.360, comma 1, numeri 1, 2 e 4, cod. proc. civ. (in quest'ultimo caso anche con riferimento alle ipote- si di inesistenza della motivazione), nonché ai sensi del n. 5 dell'art. 360 citato, quando l'enunciazione dei criterio di equità adottato sia inficiata da un vizio che, attenendo ad un punto decisivo della controversia, si risolva in un'ipotesi di mera apparenza, ovvero di radicale ed insanabile contraddittorietà della motiva- zione, mentre la censura di violazione della legge so- stanziale ai sensi del n.3 del citato art.360 è consen- tita soltanto in caso di inosservanza о falsa applica- zione della costituzione o delle norme comunitarie (se di rango superiore a quelle ordinarie), senza che tale interpretazione dell'art.113, comma II, C. P. C. renda la norma sospettabile di illegittimità costituzionale per contrasto con l'art.24 Cost." Nella specie, per quanto riguarda in particolare il primo motivo, non può dirsi che ricorra né un'ipotesi di motivazione apparente né una motivazione radicalmen- te contraddittoria, atteso che, in effetti, il giudi- 5 giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la III Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazio- ne, il 20 aprile 2001. Il Consigliere elatore ed estensoreVer tu II Presidente Concetta Ammendola Depositata in Cancelleria IL CANCELLIERE C1 Oggi, 21 61U. 2001 IL CANCELLIERE 01 Concette Ammendola 4 7 .3 4 T A 1 R 1 T - IS 1 2 G E R 9 A 3 D D U E E I T 6 G 4 N E . E S T E N T . R T A S I ( 7 cante, pur ritenendo validamente notificato il decreto ingiuntivo (punto, peraltro, non impugnato dal ricor- rente), ha rilevato, ad abundantiam, che la costituzio- ne dell'opponente aveva sanato qualsiasi eventuale nul- lità della notifica. Va, comunque, rilevato che, ad avviso della Corte, il ricorrente, avendo ottenuto il parziale accoglimento dell'opposizione, appare carente di interesse, sotto il profilo dell'art.100 c. p. C. 1 ad ottenere una pronun- zia, che, sul presupposto della tardività dell'opposi- zione, importerebbe la conferma del decreto ingiuntivo opposto e, conseguentemente, la condanna del ricorrente medesimo ad una somma maggiore di quella di cui alla sentenza impugnata. Relativamente al secondo motivo, non risultando de- dotta dal ricorrente la violazione di nessuna delle norme menzionate nell'ultima parte della citata senten- za delle S. U., appare evidente l'inammissibilità della censura proposta. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato, mentre nulla va deliberato in ordine alle spese di questo gra- do del giudizio, stante la mancata costituzione del- 1'intimata.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese del 6