Sentenza 6 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 06/08/2001, n. 10824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10824 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2001 |
Testo completo
REPUBB4 0824 /01 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE LutherW Kriple a n. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Mario SPADONE R.G.N. 11449/99 Cron.23444 Rel. Consigliere Dott. Antonio VELLA - Consigliere Dott. Umberto GOLDONI Rep. 3685 Consigliere Ud. 14/06/01 | Dott. Ettore BUCCIANTE Consigliere Dott. Francesca TROMBETTA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OR AN, ET RI, elettivamente domiciliati in ROMA PZZA RAGUSA 47, presso lo studio dell'avvocato TURCO SALVATORE, che li difende, giusta delega in atti;
ricorrenti IL SOLE 24 ORE 3000 06 AGO. 2001
contro
COND. BENI COMUNI VIA SANNIO 65 ROMA, in persona dell'Amm.re p.t. Dr.SALSA ANTONELLA, elettivamente CANCELLERIA domiciliato in ROMA VIA G FERRARI 4, presso lo studio dell'avvocato LUCIO LONGO LAURITA, che lo difende, 2001 giusta delega in atti;
00104 - controricorrente 1004 -1- avverso la sentenza n. 390/99 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 10/02/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Antonio udienza del 14/06/01 dal VELLA;
l'Avvocato LAURITA Lucio, difensore del udito resistente, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- יו SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto del 25 luglio 1995 GE RI e MA CC, usufruttuari di un appartamento dell'edificio sito in Roma, via Sannio n. 65, citarono il Condominio davanti al Tribunale per l'impugnazione della deliberazione dell'assemblea dei condomini del 28 giugno 1995, della quale chiesero che si dichiarasse la nullità o si pronunciasse l'annullamento, sul rilievo che l'avviso di convocazione per tale assemblea era stato loro comunicato il 26 giugno, in violazione dell'art.66 comma 3° delle disposizioni di attuazione del codice civile, il quale prescrive che "l'avviso di convocazione deve essere comunicato ai condomini almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza". Il Condominio, costituitosi in giudizio, si oppose all'accoglimento dell'impugnazione che, con sentenza del 16 ottobre 1997, fu respinta dal Tribunale, il quale ritenne che 4 3 agli istanti la comunicazione dell'avviso di convocazione era stata eseguita ritualmente il 23 giugno 1995, cioè cinque giorni prima della data fissata per la seconda convocazione dell'assemblea (28 giugno 1995), come risultava dalla certificazione dell'ufficio postale che lo aveva recapitato;
e che il mancato rispetto del termine di cinque giorni,in rapporto all'adunanza di prima convocazione (27.6.1995), era irrilevante, non essendo stata sollevata la questione della sua inosservanza con la impugnazione della delibera assembleare. Proposero impugnazione i soccombenti e la Corte d'appello di Roma, con sentenza del 10 febbraio 1999, ha confermato la decisione di primo grado rilevando, in particolare, che: a)- la consegna del plico, contenente l'avviso, non eseguita ai diretti ( +* interessati, costituiva un fatto irrilevante, presumendosi che la persona ricevente tale plico lo aveva, a sua volta, messo a disposizione dei destinatari;
b)- l'ufficiale postaic aveva verosimilmente eseguito la consegna al terzo dopo avere accertato che vi erano dei rapporti (di coabitazione, servizio o convivenza) tra costui e il RI e la NO;
c)- precluso era l'esame della censura di violazione del termine di cinque giorni, con riferimento alla data fissata per l'adunanza dell'assemblea in prima convocazione (27.6.1995), in quanto sollevata per la prima volta con l'atto d'appello. Il RI e la CC ricorrono per cassazione con cinque motivi. Il Condominio resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo si censura la sentenza impugnata per avere la Corte d'appello ritenuto, in base a una indimostrata presunzione, che l'avviso di convocazione della assemblea dei condomini era pervenuto al RI e alla CC, pur essendo stato consegnato a una persona, che non risultava essere coabitante dei destinatari, né addetta al loro servizio o alla ricezione della posta. Il motivo è infondato perché dalla sua stessa esposizione si evince che l'avviso di convocazione era pervenuto al RI, sia pure il 26 e non il 23 giugno 1995. 7 essendosi da lui stesso ammesso di avere ricevuto il plico in tale data dalla persona alla quale era stato consegnato dall'ufficiale postale. Con il secondo motivo, denunziandosi la violazione degli art. 1136, comma terzo del codice civile e 66 delle sue disposizioni di attuazione e degli art. 112 e 345 del codice di procedura civile in relazione all'art.360 n.3 di quest'ultimo codice, si censura la 2. sentenza d'appello per avere la Corte del merito dichiarato inammissibile, perché proposta per la prima volta con l'atto di gravame, la domanda con la quale si era chiesto di pronunciare la nullità della deliberazione dell'assemblea, essendo stato l'avviso per la sua adunanza in prima convocazione (27.6.1995) comunicato al RI e alla CC senza rispettare il termine di cinque giorni prescritto dall'art.66 delle disposizioni d'attuazione del codice civile. Si sostiene in contrario che la Corte di appello avrebbe dovuto ritenere ammissibile la domanda, in quanto era stata formulata } espressamente già nell'atto con il quale era stata impugnata la deliberazione assembleare. Il motivo è fondato. Con l'atto di citazione, alla cui lettura questa Corte ha provveduto direttamente, essendosi denunziato un vizio processuale, era stata dai ricorrenti chiesta la declaratoria di nullità della deliberazione dell'assemblea del 28 giugno 1995 per la inosservanza del termine di cinque giorni fissato dall'art.66 delle disposizioni di attuazione del codice civile, anche con riguardo alla data dell'adunanza di prima 4 + convocazione. Ed, infatti, nella parte espositiva di tale atto, dopo essersi precisato che la data dell'adunanza dell'assemblea in seconda convocazione era quella del 28 giugno 1995 e che la consegna dell'avviso di convocazione era stata eseguita ai due coniugi il 26 giugno, si era affermato che "l'avviso...era stato...ricevuto dagli attori solamente un giorno prima di quello fissato per la riunione... "E nelle sue conclusioni si era chiesto l'accertamento della nullità o la pronuncia d'annullamento della deliberazione adottata "perché l'avviso di convocazione dell'assemblea, fissata per il Y 3. 27 giugno 1995, era stato recapitato ar due coniugi il 26 giugno 1995, e quindi, non era stato garantito il termine minimo di cinque giorni imposto dall'art.66 delle disp.di attuazione del codice civile...". Pertanto deve ritenersi che la Corte d'appello sia incorsa in errore, nell'affermare che ⚫ la domanda di nullità o annullamento della delibera assembleare, derivante dalla 3 inosservanza del termine di cinque giorni riferita all'adunanza di prima convocazione era stata inammissibilmente proposta per la prima volta soltanto con l'appello, in violazione del divieto sancito dall'art.345 del codice di procedura civile. Conseguentemente deve accogliersi il motivo di ricorso, cassarsi la sentenza impugnata e rinviarsi la causa ad altra sezione della stessa Corte d'appello, la quale, oltre a provvedere sulle spese di questo giudizio, si pronuncerà sia sulla questione il cui esame è stato omesso, sia sulle questioni ripetitive o accessorie oggetto degli altri motivi (3°,4°,5°) del ricorso, che restano tutti assorbiti. P. T. M. la Corte rigetta il primo motivo del ricorso, accoglie il secondo motivo e dichiara assorbiti gli altri motivi. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa ad altra sezione della Corte d'appello di Milano, anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità. Roma 14 giugno 2001. Il presidente. Il consigliere estensore. (dott.M.Spadone) (dott.A.Vella) Auranovill Shadow IL CAR ELLITRE C1 Pacho Talarico 200 2002 RECL 100 250.000 40000 TOT. 290000 } ЛОУТ. 123, 11 4567 20,65 3067 18.00 157, FL CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 23 8. 2011 serie 4 al n. 42045 versate € 16777 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115(115 of 30/5/201