Sentenza 4 ottobre 2007
Massime • 1
Nel caso in cui l'elezione e la dichiarazione di domicili diversi siano contemporanee, prevale sempre il domicilio eletto, poiché l'elezione è significativa di una manifestazione di volontà non rinvenibile nella dichiarazione (che si risolve nella mera indicazione di uno dei luoghi previsti dall'art. 157 cod. proc. pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/10/2007, n. 41491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41491 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. RIZZO Aldo Sebastiano - Presidente - del 04/10/2007
Dott. DI IORIO Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MONASTERO Francesco - Consigliere - N. 924
Dott. AMBROSIO Annamaria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - N. 040657/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ES DO N. IL 02/03/1934;
avverso SENTENZA del 16/01/2003 CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. AMBROSIO ANNAMARIA;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Aurelio Galasso che ha concluso per il rigetto del ricorso.
OSSERVA
1.1. Con sentenza in data 16-11-2003 la Corte di appello di Roma confermava la sentenza in data 11-6-2001 con cui il Tribunale di Roma aveva dichiarato ES LD responsabile dei reati di ricettazione di assegni ad esso contestati a titolo concorsuale e singolarmente, uniti con il vincolo della continuazione, condannandolo alla pena di anni due e mesi due di reclusione e L.
1.000.000 di multa. In particolare al ES era ascritto, in concorso con ET LO, di avere acquistato o ricevuto, conoscendone l'illecita provenienza un assegno dell'importo di L. 150.000.000, nonché assegni bancari e postali in bianco, tutti proventi di furto ai danni della s.p.a. Multiflash;
era, altresì, ascritto, singolarmente, di avere acquistato o ricevuto gli assegni circolari precisati nel capo di imputazione, conoscendone la provenienza illecita, perché provento di diversi furti ovvero di denuncia di smarrimento. Secondo la Corte di appello la circostanza che parte degli assegni sequestrati presso l'abitazione del ES recassero la data di oltre un anno precedente non escludeva l'ipotesi delittuosa contestata, non essendo determinante l'immediato utilizzo degli assegni trafugati obiettivamente idonei anche in un futuro prossimo a realizzare un profitto;
inoltre il ES rispondeva anche della fattispecie concorsuale, dal momento che il teste LA aveva confermato - sebbene il verbale di sequestro fosse stato redatto a nome del ET - che, al momento dell'intervento degli organi di P.G. il ES stava ricevendo gli assegni dal ET, per cui era evidente la detenzione da parte di entrambi. Infine la Corte territoriale negava che il fatto fosse di lieve entità e riteneva, altresì, di non potere concedere l'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 4, avuto riguardo alla pluralità di assegni rinvenuti, alle modalità del fatto e considerato altresì che non si poteva fare riferimento al mero valore cartaceo dei titoli, alcuni dei quali già riempiti nell'indicazione dell'importo (come quello di L. 3.834.000).
1.2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il ES, sia personalmente, sia a mezzo del difensore.
Con l'atto a propria firma il ES deduce la violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità (art. 606 c.p.p., lett. c), art. 161 c.p.p., art. 178 c.p.p., lett. c, e art. 179 c.p.p., comma 1, nullità. A tal riguardo il ricorrente osserva che l'atto sottoscritto innanzi alla P.G. conteneva "una alternativa elezione di domicilio" che, per essere "irritale" e non consentita, renderebbe valida solo "la dichiarazione di elezione di domicilio" effettuata per prima e, cioè, quella presso la propria abitazione. E poiché l'atto di citazione in appello venne notificato presso lo studio del proprio difensore, la citazione in appello sarebbe nulla. Il difensore denuncia inoltre:
- mancanza di motivazione e nullità per non avere la Corte di appello motivato sulla circostanza, evidenziata in sede di impugnazione, che gli assegni rinvenuti nell'abitazione dell'imputato recassero la data del 1991, mentre i fatti accertati risalivano al 1993: ciò, a parere del ricorrente, dava la prova che l'imputato non aveva conseguito alcun profitto e rendeva gli assegni inidonei a conseguire qualsiasi utilità;
- mancanza e manifesta illogicità della motivazione (art. 606 c.p.p., lett. e), nullità relativamente al punto della sentenza dove viene affermata la sussistenza del reato concorsuale, per il fatto che il ES "stava ricevendo" gli assegni dal ET;
- mancanza della motivazione (art. 606 c.p.p., lett. e) e conseguente nullità; a tale riguardo il ricorrente osserva di avere chiesto la concessione delle attenuanti generiche, tenuto conto della modestia del fatto nel suo genere e dell'attenuante, di cui all'art. 62 c.p., n. 4, in relazione al modesto valore economico dei titoli;
lamenta che - pur negata l'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 4, e quella di cui al cpv. dell'art. 648 c.p. - avrebbero potuto concedersi le attenuanti generiche in considerazione della modestia del danno patrimoniale.
2.1. Muovendo dalla questione logicamente pregiudiziale, in rito, sollevata nell'atto a firma dell'imputato, si osserva che le deduzioni del ricorrente muovono da un'evidente confusione dei concetti di "dichiarazione" ed "elezione" di domicilio. Invero - come emerge dall'art. 161 c.p.p., comma 1 - la dichiarazione di domicilio si risolve nell'indicazione di uno dei luoghi previsti dall'art. 157 c.p.p., comma 1, mentre l'elezione di domicilio si sostanzia in una dichiarazione di volontà, consistente nella scelta di una persona investita del potere di ricevere la notificazione degli atti del procedimento in un luogo diverso dalla casa di abitazione o da quello in cui l'imputato esercita abitualmente l'attività lavorativa. Ciò posto, si osserva che la verifica degli atti processuali, necessaria per il controllo della dedotta violazione di norma processuale, smentisce l'assunto del ricorrente circa una "alternativa" elezione di domicilio, in sè inconciliabile con lo stesso concetto di "elezione". Invero, al di là di una certa improprietà terminologica, risulta chiaro che l'atto firmato dall'odierno ricorrente in data 25-1-1993 conteneva sia una "dichiarazione" di domicilio (con l'indicazione dell'abitazione dell'imputato), sia una "elezione" di domicilio (con la scelta dell'avv. Manlio Ingarrica come persona presso il cui studio andavano effettuate le notifiche).
Ciò posto e rilevato che, secondo il recente arresto delle SS.UU., domicilio eletto e domicilio dichiarato si pongono sullo stesso piano (sentenza n. 41280 del 2006), nel caso di specie in cui elezione e dichiarazione sono contemporanee, non vi è motivo di assegnare prevalenza alla prima.
Il Collegio ritiene, dunque, infondata l'eccezione di nullità prospettata sul rilievo che la citazione in appello fa notificata presso lo studio del legale presso cui era stato "eletto" domicilio;
non ritiene superfluo aggiungere che - anche a volere accedere alla tesi del ricorrente - l'eventuale nullità, siccome attinente alle modalità di esecuzione della notificazione, sarebbe soggetta a regime intermedio (Cass. Sez. un. 27 ottobre 2004, Palombo, rv. 229539), con la conseguenza che essa avrebbe dovuto essere fatta valere nel corso del giudizio di appello cui si riferiva la citazione. In sostanza non vi sarebbe, comunque, motivo di ritenere che la notifica presso il difensore non fosse idonea a determinare la conoscenza effettiva della citazione da parte dell'imputato, considerato il rapporto fiduciario che lo legava al medesimo (mantenuto pure in grado di appello).
2.2. Passando ai motivi di ricorso contenuti nell'atto a firma del difensore, ritiene il Collegio che le censure mosse alla sentenza di merito non sono idonee a scalfire la valenza motivazionale della doppia decisione conforme, che fa buon governo della norma incriminatrice dell'art. 648 c.p., correttamente inquadrando in tale paradigma la condotta dell'imputato.
In particolare la deduzione, concernente la risalente datazione di alcuni assegni, riferita ai fatti di ricettazione contestati singolarmente all'imputato, si rivela priva di specificità e, comunque, infondata. Invero la Corte di appello ha motivato sul punto, ritenendo determinante la potenziale utilizzazione dei titoli di credito;
anche il Tribunale aveva diffusamente argomentato, evidenziando che la volontà di procurarsi un profitto risultava integrata anche dalla mera conservazione e custodia degli assegni rubati in vista di una loro futura utilizzazione.
Si tratta di motivazione corretta sotto il profilo logico-giuridico, posto che l'utilizzo effettivo esula dal momento consumativo del reato di ricettazione, alla cui integrazione è sufficiente l'acquisizione e ricezione della cosa di provenienza illecita con l'intento di trame "profitto", intendendosi per tale anche un vantaggio o un'utilità genericamente economica e non strettamente patrimoniale.
Peraltro il ricorrente si limita ad escludere una possibilità utilizzazione futura degli assegni (che, invece, avrebbe potuto avvenire anche attraverso la circolazione extracartolare) in termini meramente assertivi, sicché la censura è, a tali effetti, priva di specificità.
2.3. Il motivo di ricorso, con cui si contesta l'accertamento della materiale ricezione degli assegni, con riguardo ai fatti di ricettazione contestati in forma concorsuale, postula, al di là dei vizi formalmente denunciati, una rivalutazione di merito di acquisizioni processuali, già coerentemente e sufficientemente esaminate in sede di merito.
Invero dalla ricostruzione dei fatti riportata nella sentenza di primo grado e, in particolare, dai precisi richiami alla deposizione del teste LA risulta chiaro che al momento del sequestro gli assegni erano stati consegnati dal ET al ES ("...il teste ha chiarito di avere notato il Besi, il ET e la UO...e poteva, così, vedere che il ET prelevava un qualche cosa dalla tasca posteriore del sedile lato guida della sua autovettura e la consegnava al Besi. Prontamente intervenuti i carabinieri constatavano che si trattava di assegni, che venivano quindi sequestrati ...").
Questa la ricostruzione del fatto storico, riservata al Giudice del merito e confermata nella sentenza di appello attraverso il richiamo alla medesima deposizione testimoniale, deve ritenersi correttamente affermata la sussistenza del reato concorsuale, posto che il termine "ricezione" di cui all'art. 648 c.p., comprende tutte le forme di conseguimento del possesso, anche solo temporaneo, della cosa a non domino con la consapevolezza della provenienza delittuosa del bene.
2.4. Relativamente all'ultimo motivo si osserva che le SS.UU. (con sentenza n. 35525 del 2007) hanno, di recente, chiarito, con particolare riferimento all'ipotesi di ricettazione di assegni in bianco, che la valutazione del danno patrimoniale cagionato alla persona offesa dal reato, ai fini della concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 4, non deve avere esclusivo riguardo al valore economico della cosa ricettata, ma deve fare riferimento a tutti i danni patrimoniali oggettivamente prodotti, quale conseguenza diretta del fatto reato, la cui consistenza deve essere apprezzata in termini oggettivi e nella globalità degli effetti, precisando che si tratta di un apprezzamento di merito incensurabile in cassazione, se logicamente e adeguatamente motivato.
La decisione impugnata è conforme a tali principio, giacché non ha considerato solo "il valore cartaceo dei titoli", peraltro non esiguo, ma ha considerato anche "la pluralità degli assegni rinvenuti" e l'avvenuto riempimento di alcuni di essi "già per cifre ragguardevoli (assegno Jolly Team di L. 3.834.200)": argomenti cui si aggiunge, al più specifico fine del diniego dell'attenuante ad effetto speciale di cui al cpv. dell'art. 648 c.p., anche il riferimento alle "modalità del fatto".
Orbene tenuto conto che il ricorrente aveva invocato le attenuanti generiche sotto il duplice profilo della "modestia del fatto" e della concedibilità dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 4, le argomentazioni sopra riportate consentono di ritenere esaurita la motivazione anche con riguardo alla richiesta delle attenuanti generiche. Si rammenta che in tema di concessione delle attenuanti generiche e nella determinazione del trattamento sanzionatorio in generale, il dovere del giudice di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale non deve esplicarsi attraverso un'analitica e prolissa esposizione di tutti gli elementi previsti dagli artt. 133 e 62 bis c.p., essendo sufficiente che egli mostri di avere valutato le varie componenti del fatto, indicando, poi, soltanto quei criteri che siano stati da lui ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio (Cass. pen., Sez. 2^, 23/09/2005, n. 40793). In definitiva i motivi di ricorso, al limite dell'inammissibilità, vanno rigettati, con i consequenziali provvedimenti in ordine alle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2007.
Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2007