Sentenza 23 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 23/03/2001, n. 4214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4214 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO IT14 0 1 SUPREMA DICASSATIOSUP LA COR E Oggetto 。 Scento MUTUO SEZIONE TERZA CIVILE INTERPRETATIONE NEG0310 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: GURIDICO Dott. Paolo VITTORIA Presidente - R.G.N. 9341/98 Dott. SC SABATINI Consigliere 10492/98 9054 Dott. Luigi SC DI NANNI Consigliere Cron. Rep. 1424 TALEVI Rel. Consigliere Dott. Alberto Dott. Alfonso AMATUCCI Consigliere- Ud. 06/10/00 ha pronunciato la seguente SE NTENZA sul ricorso proposto da: SUP RA OLCASSAZIONE QUATTRINI PIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA Bichiesta copia-studio IL COLE 24 ORE DEI VILLINI 4, presso lo studio dell'avvocato ARTURO del Sig. per diritti L. 6000 ANTONUCCI, che lo difende con procura speciale del #23 MAR 2001--- IL CANCELLIERE Notaio Dott.ssa Maria Caterina Doleatti, in Frosinone 8/5/2000 Rep. n. 32395; unitamenbte all'Avvocato 3000 CANCELLERIA GIOVANI OZZOLA per delga in calce;
- ricorrente
contro
FONTANA FRANCESCO;
00663738 intimato CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE e sul 2° ricorso n° 10492/98 proposto da:2000 Richiesta copia studio dal Sig. MUR A 1561 FONTANA FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA per diritti L. 000 11-1 GIU. 2001... -1- IL CANCELLIERE VIA BUCCARI 3, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SALVUCCI, che lo difende, giusta delega in atti;
UFFICIO COPIE - controricorrente e ricorrente incidentale Richiesta copia studio dal Sig. ANTONYC per diritti L. 6000 contro 25 MAG. 2001 QUATTRINI PIO;
✗CANCELLIERE intimato - avverso la sentenza n. 1047/97 della Corte d'Appello di ROMA, emessa il 17/12/1996, depositata il 03/04/97; RG.3509/1994; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/10/00 dal Consigliere Dott. Alberto TALEVI;
CANCELLERIA udito l'Avvocato ARTURO ANTONUCCI;
udito l'Avvocato ANTONIO SALVUCCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per il BC439410 rigetto di entrambi i ricorsi. CG508247 LIRE 2000 CANCELLER 2 BE139720 BE139725 BE139713 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO QU PI chiedeva al Presidente del Tribunale di Frosinone l'emissione di un decreto ingiuntivo a carico di AN SC per somma di lire 15.215.800, deducendo di essere creditore del AN in virtù di n. 15 effetti cambiari, più le spese di protesto. Chiedeva altresì liquidarsi gli interessi convenzionali del 35% dalla scadenza al saldo, come disposti ed accettati dal AN, in caso di insolvenza, con apposita scrittura privata. Il Presidente del Tribunale di Frosinone emetteva in data 15/6/1990 il richiesto decreto e il AN con atto 30/7/1990, proponeva opposizione chiedendo dichiararsi l'inefficacia del decreto. Esponeva che il QU aveva già esperito azione esecutiva per il credito in oggetto;
che ciò era avvenuto nella procedura immobiliare n. 189/83 nella quale esso debitore aveva chiesto ed ottenuto la conversione ed avea fatto fronte ai pagamenti disposti dal giudice dell'esecuzione così soddisfacendo la pretesa creditoria del QU, che conseguentemente, i titoli erano tenuti nella disponibilità del debitore, mentre la scrittura privata, essendo posta a fondamento del negozio, cambiario non era più valida ed operante. Il QU si costituiva osservando che il debito in questione non era stato soddisfatto e chiedeva, il rigetto dell' opposizione. Il Tribunale, con sentenza 14 gennaio/31 maggio 1994 n. 241.revocava il decreto opposto e condannava il AN al pagamento della somma di lire 14.838.125 in favore del QU, oltre spese di lite. Con sentenza 17.12.96 – 3.4.97 la Corte di Appello di Roma, in parziale accoglimento dell'appello principale, dichiarava interamente compensate tra le parti le spese di lite di primo grado;
rigettava nel resto l'appello principale;
rigettava l'appello incidentale;
dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite del 3 grado. Contro questa decisione ricorre per cassazione QU PI con un motivo. Resiste con controricorso e propone ricorso incidentale con tre motivi AN SC. Il QU ha depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Va anzitutto disposta la riunione dei due ricorsi. Il AN eccepisce l'improcedibilità del ricorso in quanto le cartelle dattiloscritte che lo compongono sono spillate "senza alcun timbro di congiunzione". Il rilievo non può essere accolto in quanto la tesi in diritto (evidente presupposto dell'eccezione in esame) secondo la quale gli atti difensivi in genere (non vi sarebbe infatti motivo per affermare una regola diversa con riferimento agli atti innanzi ai Giudici di merito) ed in particolare il ricorso per cassazione dovrebbero essere composti da fogli uniti con timbro di congiunzione non trova valido fondamento in alcuna norma o principio di diritto. Con l'unico motivo il ricorrente QU denuncia "violazione degli artt. 1322, 1283, 1224 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. - Omessa motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c. Violazione e falsa applicazione degli artt. 61 e 112 c.p.c." esponendo le seguenti doglianze. Con la scrittura 6/6/1982 qualificata "sconto di cambiali ipotecarie" è stata posta in essere una operazione finanziaria che comporta la restituzione della sorte capitale e degli interessi secondo uno scadenzario e la corresponsione di interessi convenzionali decorrenti dalla data di inadempimento (cioè dalla data delle singole scadenze). A tale operazione non può attribuirsi il "nomen iuris" contratto di mutuo bensì quello di "sconto" in quanto è prevista l'estinzione del debito a scadenze con 4 capitalizzazione annuale degli interessi. caratteristica che è saliente nel contratto di anticipazione su titoli come praticato dalle Banche. La decisione impugnata incorre nella violazione dell'art. 1283 c.c. in quanto, secondo la tesi del Tribunale, recepita dalla Corte di Appello, la capitalizzazione anticipata degli interessi incorporati nella cifra risultante dai titoli cambiari (secondo la scrittura) comporterebbe - in caso di inadempimento - la produzione di interessi con violazione dell'art. 1283 che vieta l'anatocismo ed è norma di ordine pubblico, la cui violazione determina la nullità della clausola. Non sembra che l'art. 1283 costituisca norma di ordine pubblico. Nella specie, anche se il credito per sorte capitale è stato soddisfatto, ricorre per l'applicabilità degli interessi anatocistici il presupposto di una domanda giudiziale. Il giudice del merito avrebbe dovuto riconoscere il diritto alla riscossione degli interessi convenzionali con capitalizzazione annuale secondo gli usi bancari, tenendo presenti i risultati della consulenza tecnica d'ufficio e quella di parte. Essi interessi, infatti, sono stati riconosciuti dal AN SC con la scrittura 6/6/1982. Tale accettazione configura la determinazione convenzionale degli interessi come una clausola penale in funzione liquidativa e al tempo stesso limitativa del risarcimento. Alla luce dei principi esposti il calcolo eseguito dal Tribunale di Frosinone appare errato. Ed appare errata anche la motivazione sul punto adottata dalla Corte di Appello che così si esprime: "Pertanto il calcolo effettuato dal Tribunale, previa detrazione degli interessi legali 5%, già liquidati dal giudice della esecuzione, è stato correttamente eseguito sul presupposto della reale natura della obbligazione di cui alla scrittura 6/6/1982 in relazione alla effettiva durata dell'inadempimento". Tale motivazione "per relationem" è imprecisa e generica e non dà conto dei criteri effettivamente adoperati dal giudice di primo grado. 5 Il motivo non può essere accolto. Infatti va anzitutto rilevato che la parte ricorrente non appare contestare specificamente e ritualmente (e comunque una eventuale tesi diversa dovrebbe ritenersi inammissibile in quanto non esposta in modo rituale e compiuto ed in quanto nuova rispetto a quelle ritualmente esposte in secondo grado) l'applicabilità nella specie dell'art. 1283 c.c., e conseguentemente il suo diritto agli interessi in questione solo nei limiti stabiliti da detto articolo, con l'ulteriore conseguenza che per la sussistenza del diritto stesso nella specie occorre l'applicabilità degli usi bancari (donde la necessità di stabilire anzitutto la natura del contratto in questione); non sembra inutile aggiungere che il rilievo secondo cui l'art. 1283 c.c. non sarebbe norma di ordine pubblico (di fronte ad una sentenza di secondo grado che si limita semplicemente a dare implicitamente per scontata l'inderogabilità della norma) non integra una rituale doglianza in quanto priva di compiutezza, di specificità di concludenza e di supporto argomentativo (non viene neppure espressamente precisato se la norma in esame sarebbe derogabile ed in caso di risposta positiva entro quali limiti); e ciò appare ancor più evidente se si considerano le complesse problematiche (con cui almeno in parte è collegata la questione in esame) alle quali dà luogo il concetto (con le questioni correlate) di "ordine pubblico”. Ciò premesso, si osserva che l'assunto della Corte di merito in ordine a detta natura del contratto in questione si basa su una motivazione sufficiente, logica, non contraddittoria e rispettosa della normativa in questione. Occorre ricordare a questo punto che“Il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimita' ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ., sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato 0 deficiente esame di punti decisivi della controversia, e non puo' invece consistere 6 in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte perche' la citata norma non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta - dal giudice del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento, e, all'uopo, valutarne le prove, controllarne l'attendibilita' e la concludenza, e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione" (Cass. S. U. n. 05802 dell' 11/06/1998); le doglianze in esame consistono in sostanza in una diversa valutazione delle risultanze processuali ma non riescono ad evidenziare effettivi vizi logici o giuridici. Le ulteriori doglianze non possono essere esaminate in quanto inammissibili, difettando di compiutezza e di adeguato e rituale supporto argomentativo;
nella misura poi in cui si basano su risultanze processuali, come le predette consulenze, sono inammissibili anche perché, in violazione del principio dell'autosufficienza del ricorso, non riportano adeguatamente il contenuto delle risultanze medesime (v. tra le altre cass. n. 2802 del 10/03/2000: "Nel giudizio di legittimita' il ricorrente che deduca omessa o insufficiente motivazione della sentenza impugnata, per mancata o erronea valutazione di alcune risultanze probatorie, ha l'onere, in considerazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di specificare, trascrivendole integralmente, le prove non o male valutate nonché di indicare le ragioni del carattere decisivo delle stesse"). Con il primo motivo di ricorso incidentale AN SC denuncia “VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE NORME DI DIRITTO (art. 360 n. 3) in relazione all'insufficiente od omessa motivazione (Art. 360 n. 5 )" esponendo le seguenti osservazioni. la sentenza penale (che pure ha assolto il quattrini per mancata dimostrazione della conoscenza dello stato di bisogno, ovvero dell'approfittamento a danno del AN) ha definitivamente sancito che gli interessi erano (e sono) usurari. Ancora: a fronte di essa scrittura venivano date le cambiali per l'importo comprensivo degli interessi di cui alla scrittura stessa;
e allora nel mentre la scrittura (riguardo agli interessi stabiliti) è stata dichiarata inefficace perché contraria a norme imperative di diritto di natura penale, dall'altra la scrittura, con la dazione degli interessi, si è esaurita (il credito di cui alla scrittura si è travasato in quello portato dagli effetti cambiari). Il motivo è inammissibile sia per la parte in cui denuncia vizi ex art. 360 n. 3 sia per la parte in cui denuncia vizi ex art. 360 n. 5, per cinque ragioni ciascuna delle quali già di per sé decisiva: -A) in quanto non prende specificamente in considerazione la motivazione sul punto (peraltro comunque immune da vizi logici e giuridici) della Corte di Appello (la quale ha chiaramente basato l'insussistenza della nullità della convenzione sulla base del giudicato penale di assoluzione perché esplicita ed il fatto non sussiste;
ed ha esposto una esauriente motivazione implicita in ordine alle ulteriori doglianze in questione); -B) in quanto non precisa ritualmente (e suffragando le doglianze con un rituale supporto argomentativo) né quali siano le norme violate e/o falsamente applicate né in cosa consistano i vizi logici lamentati;
occorre ricordare che la parte che propone un ricorso per cassazione non può limitarsi ad una sostanziale ripetizione delle medesime argomentazioni che la sentenza di secondo grado ha esplicitamente od esplicitamente esaminato e motivatamente respinto, ma deve denunciare specifici vizi concernenti detta motivazione;
-C) in quanto, in relazione alle norme che disciplinano l'efficacia della sentenza penale nel giudizio civile, non precisa su quale norma si fonderebbe la doglianza e se la sentenza penale è stata emessa in seguito a 8 dibattimento;
-D) in quanto, in relazione a dette norme, non precisa se e perché detta sentenza penale dovrebbe essere considerata opponibile alla controparte in relazione alla posizione e/o alla partecipazione o possibilità di partecipazione di questa al processo penale predetto;
- E) in quanto, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso non riporta adeguatamente i brani della sentenza penale e della scrittura predetta su cui intende basare le sue tesi (v. tra le altre Cass. n. 2802 del 10/03/2000 cit.). Con il secondo motivo i ricorrenti incidentali denunciano "VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE NORME DI DIRITTO (Art.360 n.3 in relazione all'art. 360 n.5)" esponendo le seguenti doglianze. Il QU avanzava la richiesta (per la quale poi presentava ricorso per decreto ingiuntivo) nel corso della procedura esecutiva immobiliare dove aveva azionato le cambiali protestate. La richiesta gli veniva rigettata. Quell'ordinanza (di valenza decisoria) doveva essere dall'interessato tempestivamente impugnata;
in difetto di tale atto v'è acquiescenza, di modo che la riproposizione della domanda (a processo esecutivo terminato dopo la conversione, effettuata) viola il principio del ne bis in idem. Il motivo è inammissibile. Infatti anche in tal caso i ricorrenti incidentali si sono limitati a ripetere in sostanza le medesime argomentazioni che la sentenza di secondo grado ha esaminato e motivatamente respinto, omettendo di esaminare detta motivazione (peraltro comunque immune da vizi logici e giuridici) per denunciarne specifici e rituali vizi. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano " VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE (Art. 360 n. 3 in relazione all'art. 360 n. 5)" esponendo le seguenti doglianze: - a) avvenuta la prescrizione, il rapporto non può, tornare a rivivere in un secondo tempo;
b) ultrapetizione;
nella resistenza 9 all'opposizione a decreto (nella fase di Tribunale prima e in quella d'appello poi) il QU richiedeva solo e soltanto la conferma del provvedimento monitorio e non anche la eventuale condanna del AN al pagamento di una qualche somma diversa). Il Tribunale, pertanto, non poteva processualmente (una volta revocato il decreto), condannare l'opponente a una qualche cifra. Anche il terzo motivo deve ritenersi inammissibile sia per la parte in cui denuncia vizi ex art. 360 n. 3 sia per la parte in cui denuncia vizi ex art. 360 n. 5, per due ragioni ciascuna delle quali già di per sé decisiva: -A) in quanto non prende specificamente in considerazione la motivazione sul punto della Corte di Appello (la quale ha esposto una esauriente motivazione in ordine alle doglianze in questione); -B) in quanto non precisa ritualmente (e suffragando le doglianze con un rituale supporto argomentativo) né quali siano le norme violate e/o falsamente applicate né in cosa consistano i vizi logici lamentati;
anche in tal caso i ricorrenti incidentali non potevano limitarsi a ripetere in sostanza le medesime argomentazioni che la sentenza di secondo grado aveva (implicitamente od esplicitamente) esaminato e motivatamente respinto (con motivazione peraltro immune da vizi logici e giuridici), ma dovevano denunciare specifici vizi concernenti detta (sussistente) motivazione. Sulla base di quanto sopra esposto entrambi i ricorsi vanno respinti. Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta;
compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso a Roma il 6.10.2000. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE مدن (LCANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista 10 Depositata Oggi, li A 0,CASSA I N E O 60000 310000 in Cancelleria 2 3 MAR 2001 IL CANCELLIERE Giovanni Giambattista UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 .7 MAG. 2001 Registrato un dat. Serie 4 an. 21039 varcote C. 310.000 (lire trecentodiecimila p. 11 Dirigente Area Seri (Dott.ssa Mana Grazi EWIPPOL 1) Responsabile Servicio iudiziari (Dr. M. MACCHINI) 201