Cass. pen., sez. III, sentenza 06/05/2010, n. 20578
CASS
Sentenza 6 maggio 2010

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Il reato di induzione a compiere o subire atti sessuali con l'inganno per essersi il reo sostituito ad altra persona (art. 609 bis, comma secondo, n. 2, cod. pen.) è integrato anche dalla falsa attribuzione di una qualifica professionale, rientrando quest'ultima nella nozione di sostituzione di persona di cui all'art. 609 bis cod. pen.. (Nella specie il ricorrente aveva convinto la vittima a sottoporsi ad una visita ginecologica "tantrica" qualificandosi come medico ginecologo, qualifica di cui non era in possesso).

Commentari2

  • 1Art. 609-bis - Violenza sessuale (1)
    https://www.filodiritto.com/

    Rassegna di giurisprudenza Elemento soggettivo Ai fini dell'integrazione dell'elemento soggettivo del reato di violenza sessuale non è necessario che la condotta sia specificamente finalizzata al soddisfacimento del piacere sessuale dell'agente, essendo sufficiente che questi sia consapevole della natura oggettivamente “sessuale” dell'atto posto in essere volontariamente, ossia della sua idoneità a soddisfare il piacere sessuale o a suscitarne lo stimolo, a prescindere dallo scopo perseguito (Sez. 3, 3648/2018). Elemento oggettivo Integra l'elemento oggettivo del reato di violenza sessuale non soltanto la condotta invasiva della sfera della libertà ed integrità sessuale altrui realizzata …

     Leggi di più…

  • 2Finto ginecologo induce le pazienti a compiere atti sessuali via
    Davide Sibilio · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 06/05/2010, n. 20578
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20578
Data del deposito : 6 maggio 2010

Testo completo