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Sentenza 28 marzo 2023
Sentenza 28 marzo 2023
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- 1. Immigrazione: sanatoria presentata prima della chiusura dell'istruttoria sospende il giudizioAccesso limitatoSimone Marani · https://www.altalex.com/ · 6 febbraio 2024
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/03/2023, n. 12956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12956 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AS CI EY EN nato il [...] avverso la sentenza del 15/02/2021 del GIUDICE DI PACE di MACERATA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore / OLGA :j q oinTri n i t p,- ; rui„L'of- Òw 437//Pto P A A , 1149 i che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. \J4 LO IZ ‘21/4/1j 'ro ft n Penale Sent. Sez. 1 Num. 12956 Anno 2023 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: BIANCHI MICHELE Data Udienza: 17/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 15 febbraio 2021 il Giudice di pace di Macerata ha dichiarato PA IO EY RE colpevole della contravvenzione di cui all'art. 10-bis d.lvo n. 286/1998, commessa in Macerata il 3 luglio 2019, condannandola alla pena di C 5.000 di ammenda. 2. Il difensore di PA IO EY RE ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. Con l'unico motivo viene denunciata la violazione dell'art. 103, comma 11, decreto legge n. 34/2020, avendo l'imputata in data 22 luglio 2020 presentato richiesta di emersione, accolta in data 16 febbraio 2021 con il rilascio di permesso di soggiorno. 3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato e va pronunciato annullamento, con rinvio, della sentenza impugnata. Nel corso del giudizio di primo grado la difesa dell'imputata aveva documentato l'avvenuta presentazione della dichiarazione di emersione di lavoro irregolare, adempimento che determina, ai sensi dell'art. 103, comma 11, decreto-legge n. 34/2020, la sospensione dei procedimenti penali per l'ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato. Il Giudice di pace avrebbe, quindi, dovuto disporre la sospensione del procedimento sino alla definizione della procedura amministrativa;
tiowera' AIA T- i (Akg r.;Airo- Va, quindi, pronunciato annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di Macerata, in diversa persona fisica.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di us \''. -•_,7 pace di Macerata, in diversa persona fisica. ) 9 e: Così deciso, il 17 febbraio 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore / OLGA :j q oinTri n i t p,- ; rui„L'of- Òw 437//Pto P A A , 1149 i che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. \J4 LO IZ ‘21/4/1j 'ro ft n Penale Sent. Sez. 1 Num. 12956 Anno 2023 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: BIANCHI MICHELE Data Udienza: 17/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 15 febbraio 2021 il Giudice di pace di Macerata ha dichiarato PA IO EY RE colpevole della contravvenzione di cui all'art. 10-bis d.lvo n. 286/1998, commessa in Macerata il 3 luglio 2019, condannandola alla pena di C 5.000 di ammenda. 2. Il difensore di PA IO EY RE ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. Con l'unico motivo viene denunciata la violazione dell'art. 103, comma 11, decreto legge n. 34/2020, avendo l'imputata in data 22 luglio 2020 presentato richiesta di emersione, accolta in data 16 febbraio 2021 con il rilascio di permesso di soggiorno. 3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato e va pronunciato annullamento, con rinvio, della sentenza impugnata. Nel corso del giudizio di primo grado la difesa dell'imputata aveva documentato l'avvenuta presentazione della dichiarazione di emersione di lavoro irregolare, adempimento che determina, ai sensi dell'art. 103, comma 11, decreto-legge n. 34/2020, la sospensione dei procedimenti penali per l'ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato. Il Giudice di pace avrebbe, quindi, dovuto disporre la sospensione del procedimento sino alla definizione della procedura amministrativa;
tiowera' AIA T- i (Akg r.;Airo- Va, quindi, pronunciato annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di Macerata, in diversa persona fisica.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di us \''. -•_,7 pace di Macerata, in diversa persona fisica. ) 9 e: Così deciso, il 17 febbraio 2023.