Sentenza 19 marzo 2002
Massime • 1
In materia di tutela delle zone demaniali, è legittimo il sequestro preventivo di una costruzione realizzata nella fascia di rispetto di trenta metri dal demanio marittimo, in relazione all'ipotesi di reato di cui agli artt. 55 e 1161 cod. nav., anche successivamente alla avvenuta ultimazione dell'opera, atteso che a tal fine non occorre fare riferimento alla condotta attiva del soggetto, bensì alle conseguenze di essa, accertando se nel caso tali conseguenze siano tuttora lesive dell'interesse protetto, potendosi verificare che attraverso la disponibilità del bene, anche ad evento realizzatosi, si producano ulteriori conseguenze antigiuridiche che le disposizioni in questione mirano ad evitare.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/03/2002, n. 16240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16240 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. UMBERTO PAPADIA - Presidente - del 19/03/2002
Dott. ANTONIO ZUMBO - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMEDEO POSTIGLIONE - Consigliere - N. 455
Dott. CLAUDIA SQUASSONI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARLO GRILLO - Consigliere - N. 46199/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Repubblica Latina
nei confronti di:
Volpe Nazzareno n. Napoli 12-10-1929
avverso ordinanza Tribunale Latina in data 17 dicembre 2001. Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ZUMBO Udito il Pubblico Ministero nella persona del Dott. MARIO FRATICELLI che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
uditi i difensori Avv. Alfredo Zaga d'Ausilio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza in data 17 dicembre 2001, il Tribunale di Latina revocava il sequestro preventivo disposto dal GIP del Tribunale di Latina in data 16 novembre 2001, avente ad oggetto una costruzione di proprietà di Volpe Nazzareno indagato per il reato di cui agli art.55, 1161 Codice della Navigazione.
Il Procuratore della Repubblica di Latina proponeva ricorso per erronea applicazione di legge sostenendo che la commissione del contestato reato si protrae per tutto il tempo che permane l'illecita occupazione e che l'epoca di ultimazione dei lavori non ha alcuna incidenza in quanto la disposta misura cautelare non è diretta ad impedire l'ultimazione dell'opera edilizia, ma ad evitare che perduri l'occupazione del bene mediante godimento dell'immobile senza autorizzazione.
Osserva la Corte che non è corretto argomentare sulla consumazione del reato o sulla cessazione della sua permanenza al fine di stabilire la legittimità della adozione del sequestro preventivo: è quindi alla ratio legis dell'istituto del sequestro che occorre fare riferimento, tenendo ben presente che il provvedimento cautelare mira a prevenire secondo il chiaro tenore dell'art. 321 c.p.p. - il pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso, ovvero agevolare la commissione di altri reati.
Pertanto, non solo "le conseguenze che il sequestro preventivo tende ad ostacolare sono ulteriori rispetto alla fattispecie tipica già realizzata", ma deve essere precisato che queste non sono identificabili ne' con la condotta nei reati formali, ne' con l'evento naturalistico in quelli materiali: ed, infatti, è ben possibile che attraverso la disponibilità del bene, anche dopo l'ultimazione della condotta e dopo la causazione dell'evento, si producano ancora ulteriori conseguenze antigiuridiche. In altri termini, spetta all'interprete "definire quali sono le conseguenze del reato che la misura cautelare reale è destinata ad impedire, perché esse ovviamente non possono essere tutte le conseguenze possibili, ivi comprese quelle causali, quelle non volute dall'agente, o quelle in genere del tutto giuridicamente irrilevanti. Esse non saranno neppure tutte le conseguenze che recano un vantaggio all'autore del reato, ma, secondo la ratio stessa dell'istituto, saranno piuttosto quelle che continuano nel tempo (protraggono) e approfondiscono in intensità (aggravano) la lesione o la messa in pericolo del bene tutelato dalla norma penale".
Conclusivamente "le conseguenze che il sequestro preventivo mira a neutralizzare ai sensi dell'art. 321 c.p.p. sono tutte quelle connesse all'offesa del bene protetto dalla norma incriminatrice". Quindi, non è tanto alla condotta del soggetto attivo - esaurita o meno - che occorre fare riferimento, ma piuttosto alle conseguenze di essa, nel caso siano tuttora lesive dell'interesse protetto. Ora, se la mancanza di un alto di concessione è elemento positivamente valutabile al fine di ritenere sussistente, allo stato il "fumus" del reato contestato all'indagato, occorre individuare e valutare, in concreto, anche la ricorrenza delle esigenze di prevenzione connesse alla lesione del bene protetto. Tali conseguenze non debbono necessariamente identificarsi con la condotta tipica ne' con l'evento, ma attengono sostanzialmente al volontario aggravamento o protrarsi dell'offesa anche dopo la consumazione del reato.
Al riguardo non deve essere tuttavia trascurato altro fondamentale insegnamento della Suprema Corte, secondo il quale (cfr. Cass. Sez. Un. 14.12.94 ric. Benigno) "ancorché manchi per le misure cautelari reali una previsione esplicita di concretezza come quella codificata per le misure sulla libertà personale alla lett. c) dell'art. 274 c.p.p., è nella fisiologia del sequestro preventivo di cui all'art.321 c.p.p., quale misura anch'essa limitativa di libertà
costituzionalmente garantite (artt. 41 e 42 cost.), che il pericolo debba presentare i requisiti della concretezza e della attualità e debba essere valutato in riferimento alla situazione esistente al momento dell'adozione della misura reale"; tale pericolo deve attenere alla libera disponibilità del bene che costituisce cosa pertinente al reato.
Nel caso in specie il Tribunale ha solamente ed erroneamente motivato che "dopo l'ultimazione dei lavori vengono meno le necessità cautelari che possono giustificare un sequestro".
Ne consegue che vanno approfonditi temi essenziali quali la, concreta compromissione degli interessi attinenti al territorio ed ogni altro dato utile a stabilire in che misura la fruibilità attuale del bene, da parte dell'indagato, posso implicare una effettiva ulteriore lesione delle esigenze di sicurezza della navigazione, o se la attuale disponibilità del manufatto costituisca un elemento neutro sotto il profilo della offensività, o semplicemente preluda alla imminente possibilità di sanare le opere, mediante eventuale rilascio di autorizzazione: in altri termini, appare necessaria la valutazione dell'effettivo rischio di protrazione della lesività in concreto dell'interesse pubblico.
Nè tali considerazioni possono essere pretermesse in base alla recentissima sentenza delle Sezioni Unite in data 27.2.2002 la quale ha ritenuto che il reato previsto dagli art. 55 e 1161 Codice della Navigazione è di natura permanente ma che la permanenza cessa al termine della esecuzione delle opere abusive in quanto "il giudice è tenuto ad effettuare una valutazione prognostica delle esigenze cautelari, in particolare dando conto della concretezza del pericolo cui la misura cautelare destinata a far fronte attraverso l'indicazione dei fatti presi in esame e della particolarità della specie, senza che tale valutazione possa risolversi in enunciazioni astratte e generiche meramente ripetitive del dettato normativo" (Cass., 4^, 7.2.2000, R.V. 217431),
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione annulla l'impugnata ordinanza con rinvio al Tribunale di Latina.
Così deciso in Roma, il 19 marzo 2002.
Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2002