Sentenza 17 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 17/04/2001, n. 5655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5655 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2001 |
Testo completo
5.655/0 1 A I R E T A M .
5 - N : B L L A . T A B 3 1 . 1 N R 1 8 6 9 / D . / 4 D P I . 6 . L 2 E I S E N S A N E I O T A E R Z I G S R D E A E N T E S R B T A I T U I R A RE BBLICA ITALIANA R. G. N. 17256/97 - 1224/98 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rep. SEZIONE CIVILE V - TRIBUTARIA- Сои 12205 Composta dai Sigg. Magistrati: Ud. 20/12/2000 - Presidente - Vincenzo CARBONE CASSAZIONE - Consigliere - Giovanni PAOLINI IVILE DI A Eugenio AMARI C SUPREM E N Antonio MERONE PIO CORTE 2 AM 8 rel. Antonino DI BLASI C 5 58 ha pronunciato la seguente . N SENTENZA Oggetto: IRPEG sui ricorsi n. 17256/97 - 1224/98 R.G. proposti da Agevolazioni ed esenzioni tributarie di carattere MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro-tempore, per territoriale. Requisiti per fruire delle legge difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici è agevolazioni ex art. 26 D.P.R. 601/73 legalmente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12,
- Ricorrenti -
contro
GD PREFABBRICATI S.r.L, con sede in Castiglione Messer Raimondo, in persona dell'Amministratore Unico Enzo Di Federico, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Lorenzo del Federico e Luigi Di Filippo, elettivamente domiciliata, presso quest'ultimo in Roma alla Via Giacinto de Vecchi Pieralice n. 112 - Resistente - Ricorrente incidentale - per la cassazione della sentenza n. 109/TV/96, resa dalla Commissione 9 12 2 Tributaria Regionale di L'Aquila, Sez. 4 in data 8-10-96, depositata il 29-10- 1996. udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20 dicembre 2000 dal Relatore Consigliere Dott. Antonino Di Blasi;
udito per l'Amministrazione l'Avv. De Stefano dell'Avvocatura generale dello Stato;
udito per la resistente l'Avv. Del Federico;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele Palmieri che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e per l'accoglimento di quello incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con provvedimento notificato il 7-11-1992, l'Ufficio Imposte Dirette di Teramo rigettava l'apposita istanza, presentata dalla G & D Prefabbricati s.r.l. con sede in Castiglione Messer Raimondo, volta ad ottenere la riduzione al 50% dell'IRPEG, ai sensi dell'art. 26 DPR n. 609/1973. ok L'atto veniva tempestivamente impugnato dalla società, ma la Commissione Tributaria di primo grado di Teramo, con decisione n. 11-1/13-9-1995 rigettava il ricorso, considerando nel caso insussistente il presupposto della novità dell'iniziativa produttiva, dal momento che nel caso la costituzione della società ricorrente si era avuta per trasformazione da una precedente società di persone. L'appello della contribuente, veniva accolto dalla Commissione tributaria Regionale di L'Aquila, la quale, giusta sentenza in epigrafe indicata, riteneva che la stessa avesse titolo al beneficio fiscale dovendosi ritenere riconducibile al disposto dell'art. 26 del DPR n. 601 del 29-9-1973, quelle iniziative poste 2 in essere da imprese esistenti o di nuova costituzione che realizzino ampliamenti, trasformazioni e riattivazioni che comportino nuove attività ed iniziative economiche e, quindi, nuova ricchezza. Il Ministero delle Finanze, con ricorso notificato il 5-10/12/1997, ha chiesto la cassazione della decisione di appello con un mezzo. Resiste la G.& D. Prefabbricati s.r.l., con ricorso notificato il 12-1-1997, eccependo l'inammissibilità del ricorso e rilevandone, comunque, l'infondatezza nel merito e contestualmente, censurando la medesima decisione con un motivo di ricorso incidentale. Con memoria 13-12-2000 la controricorrente ha ulteriormente illustrato le proprie difese. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente, in applicazione dell'art. 335 C.p.C., va disposta la riunione dei due ricorsi, in quanto proposti avverso la medesima sentenza. Sempre, in via preliminare, va esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per violazione degli artt. 170 e 330 C.p.C., sollevata dalla società intimata con il proprio controricorso. Rileva al riguardo la contribuente l'irritualità della notifica del ricorso principale per essere stata effettuata direttamente, presso la sede legale, in data 10-12-1997, quando, invece, in applicazione delle richiamate norme, avrebbe dovuto eseguirsi nel domicilio eletto, presso il procuratore costituito. Ne deduce, essendosi costituita dopo il decorso del termine di un anno e quarantacinque giorni dalla pubblicazione della sentenza impugnata, la relativa inidoneità a sanare la nullità derivante dall'irregolare notifica e, 3 coerentemente, l'inammissibilità dell'impugnazione. La censura non è fondata sotto un duplice profilo. Anzitutto, perché dall'impugnata sentenza, cui in questa sede occorre far riferimento, non si evince che nel corso del pregresso giudizio di merito la società si sia ritualmente costituita avvalendosi del patrocinio di un difensore nella persona del Dott. Sebastiano Ferretti, ed abbia eletto domicilio in Roseto degli Abruzzi, Via Nazionale n. 147. La circostanza che nel frontespizio della sentenza si indichi che la G D Prefabbricati s.r.l. è rappresentata dal dott. Ferretti non può, di certo, essere idonea a supportare la tesi dell'intimata società. Ciò non solo perché in detta parte della sentenza, non vengono esplicitati il nome e la veste giuridica del dott. Ferretti, la cui definizione di rappresentante è da ritenersi neutra, potendo essere riferita alla rappresentanza organica della società, e non si fa riferimento alcuno al der domicilio elettivo in Roseto degli Abruzzi, ma, pure, perché da nessuna altra parte della medesima decisione, tali elementi possono desumersi, non consentendo, in ipotesi, la notificazione secondo le modalità prospettate con la formulata eccezione. In ogni caso, ragionevolmente, deve presumersi, in assenza di specifici riferimenti fattuali e considerazioni giuridiche, che la Commissione Tributaria Regionale abbia ritenuto improduttivi degli effetti giuridici previsti dall'art. 170 C.p.C., gli atti posti in essere dalla contribuente, negando, conseguentemente, loro, sia pur implicitamente, rilevanza. La doglianza è, pure, priva di pregio avuto riguardo agli effetti sananti ricollegabili all'avvenuta costituzione dell'intimata società, a nulla rilevando la . circostanza che la stessa sia avvenuta il 12-8-1998 e, quindi, allorquando, rispetto alla data di pubblicazione della decisione (29-10-1996), era già trascorso il termine lungo (un anno e 46 giorni) per l'impugnazione. Al riguardo, infatti, questa Corte condivide, e non ravvisa ragioni per discostarsene, il principio affermato con precedenti pronunce, secondo cui la notificazione dell'impugnazione avverso sentenza non notificata, effettuata direttamente alla parte, anziché alla stessa presso il procuratore nel domicilio eletto, non è inesistente ma semplicemente nulla, sicchè il relativo vizio resta sanato, con efficacia ex tunc, ex art. 156 C.p.C., dalla costituzione del destinatario, anche se questa avvenga dopo la scadenza del termine per impugnare e sia effettuata al solo fine di eccepire la nullità. Con l'unico mezzo il Ministero delle Finanze censura l'impugnata decisione siccome resa in violazione e con errata applicazione dell'art. 105 D.P.R. n. 217/1978, per avere ritenuto che la s.r.l. G & D Prefabbricati fosse in possesso del requisito, rappresentato dalla novità dell'iniziativa, per poter usufruire del beneficio fiscale previsto dall'art. 26 del D.P.R. n. 601 del 29-9- 1973. Deduce al riguardo, il ricorrente Ministero, che nel caso non è possibile riconoscere l'esistenza del prescritto presupposto essendo la predetta società, nata in [...] alla trasformazione di una preesistente società di fatto;
ponendosi, dunque, la stessa come mera "appendice della ditta preesistente.......e, quindi, non indipendente nè costituente un'entità a se stante", deve escludersi che ricorrano gli estremi dell'impianto di un nuovo stabilimento industriale, tecnicamente organizzato, meritevole dell'invocato beneficio. 5 La censura non è fondata. In effetti, la richiamata normativa, nella interpretazione che ne ha dato questa Corte (Sentenze n. 5732/98; 3602/97), richiede per il riconoscimento dell'agevolazione IRPEG la presenza di due requisiti, e cioè la costituzione in forma societaria, e la realizzazione di una nuova iniziativa produttiva, intendendosi come tale un'iniziativa incrementativa dell'occupazione e dello sviluppo delle popolazioni del Sud Italia. In particolare, con riferimento al secondo requisito è stato affermato che possono rientrare nella previsione dell'art. 105 le innovazioni e le trasformazioni di un opificio esistente che siano talmente pregnanti da avere effetti comparabili con quelli propri di un nuovo insediamento industriale;
sicchè, potrà essere riconosciuta come nuova anche la innovazione o trasformazione di un opificio o azienda esistente che sia talmente pregnante da svolgere, in correlazione con la nuova forma societaria richiesta dal citato art. 105, nel caso pacificamente sussistente, effetti comparabili a quelli propri di un nuovo insediamento industriale. Dovrà cioè, accertarsi, in concreto, al di fuori di astratti parametri analogici, se una specifica iniziativa produttiva, avviata attraverso una società di nuova costituzione, si ponga come nuova ed autonoma fonte di lavoro, rispetto ad una preesistente azienda, svolgendo una attività incrementativa dell'occupazione e dello sviluppo. Solo in esito ad una verifica positiva di siffatti elementi caratterizzanti, l'iniziativa potrà essere ricondotta nel quadro della legislazione premiale in esame. Ora, nel caso, tale verifica risulta essere stata fatta dal giudice di 6 merito, il quale, come si evince dalla parte motiva dell'impugnata sentenza ha accertato, che il capitale della nuova società era stato aumentato, rispetto a quello della precedente società di persone, di L. 310.000.000, che la stessa aveva realizzato un nuovo impianto investendo tra immobili e macchinari la somma di L. 3.190.000.000, che era stata dismessa la produzione della precedente ditta, consistente in modesti articoli in calcestruzzo e che era stata attivata la produzione di prefabbricati per il settore industriale, delle grandi opere ed abitativo, ed ancora, che erano stati assunti settanta dipendenti. Alla stregua di tali emergenze, con ragionamento logico, ha dedotto che l'iniziativa imprenditoriale della contribuente, "sia per quantità e qualità del prodotto, sia per gli impianti, sia per gli impieghi finanziari, sia per il più consistente numero delle maestranze impiegate "era a ritenersi cosa diversa e nuova rispetto a quella della preesistente società di persone e, quindi, tale da giustificare la concessione del beneficio previsto dalla richiamata normativa. In sostanza, la novità dell'iniziativa, che costituisce il punto controverso in causa, risulta accertata in fatto dal giudice del merito, con apprezzamento, esaurientemente motivato, non sindacabile in sede di legittimità, non essendo consentito attraverso uno strumentale ricorso al n. 3 dell'art. 360 C.p.C. il riesame delle questioni fattuali. Conclusivamente il ricorso principale va rigettato. Va, invece, accolto l'unico motivo del ricorso incidentale con cui viene denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 112 C.p.C., nonché omessa motivazione, con riferimento alla pronuncia sulle spese. La sentenze sul punto è, infatti, censurabile non avendo provveduto 7 sulle spese e, d'altronde, non ricavandosi dal relativo contenuto elementi tali da poter ritenere una pronuncia implicita di compensazione. La cassazione della decisione sul punto, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, giustifica la statuizione sulle spese dell'intero giudizio, che si ritiene di dover compensare, ricorrendo giusti motivi.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso principale. Accoglie il ricorso incidentale e compensa le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma il 20 dicembre 2000. Il Presidente Dott. Vincenzo Carbone Il Consigliere Relatore - Estensore - Dott An Di Blasi IL CANCELLERE C1 NN IS DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 17 APR. 2001 IL CANCELLIERE C1 Innocenzo IS E N IO 86 Z /19 A ISTR 5 /4 . . 26 N EG - .P.R R B L. IA D A L D R EL A A TE B. D T SI A SEN U T SEN IB 1 IA E 13 R I A T R . E N T A M 8