Sentenza 3 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/03/2003, n. 3139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3139 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2003 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN031 39/03 LA CORTE SUPREMA DI Oggetto LavoroSEZIONE LAVORO 1 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. IU IANNIRUBERTO Presidente R.G.N. 25220/1 Consigliere Cron.7183 Dott. Fernando LUPI Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Rep. Dott. Guido VIDIRI - Consigliere Ud.04/12/02 Dott. Paolo STILE Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA ப sul ricorso proposto da: "MUNISTERI TES > RD MINISTERO DELL' INTERNOV in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1 'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che 10 rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
EN EP, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ARCHIMEDE 122, presso lo studio dell'avvocato FABIO MICALI. rappresentato e difeso dall'avvocato CLAUDIO COMO, giusta delega in atti;
2002 controricorrente 5101 avvers0 la sentenza п. 437/00 del Tribunale di -1- IMESSINA, depositata il 21/05/00 R.G.N. 746/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica I udienza del 04/12/02 dal Consigliere Dott. Paolo !. STILE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IU NAPOLETANO che ha concluso per l'accoglimento del quinto e sesto motivo del ricorse rigetto del settimo ed ottavo, assorbiti gli altri. : ! -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al RE di Mistretta depositato in data 26 febbraio 1997, IU TI chiedeva il riconoscimento del proprio diritto a percepire, a carico del Ministero dell'Interno, l'assegno/pensione di invalidità, negatogli all'esito del procedimento amministrativo. Si costituivano il Ministero dell'Intemo e quello del Tesoro, entrambi convenuti in giudizio, i quali contestavano la fondatezza della domanda, di cui chiedevano il rigetto. Disposta ed espletata consulenza medico-legale, con sentenza del 5 maggio 1998, il RE rigettava la domanda ritenendo insussistenti le condizioni di invalidità legittimanti il riconoscimento della prestazione richiesta. Avverso tale decisione, proponeva appello il TI, sostenendo che il RE aveva a torto escluso il proprio stato di invalidità basandosi sulle erronce conclusioni della consulenza tecnica. L I Ministeri si costituivano chiedendo la conferma della sentenza impugnata. Disposta ed espletata nuova consulenza medico-legale, con sentenza del 19-21 maggio 2000, l'adito Tribunale di Messina dichiarava il diritto del TI alla prestazione richiesta (assegno/pensione di invalidità), essendosi il requisito sanitario perfezionatosi nel mese di maggio 1998 con decorrenza dall'1 dicembre 1997, e dichiarava il TI non assoggettato al pagamento delle spese di lite, ai sensi dell'art. 152 disc, att. c.p.c., rimanendo a carico della parte anticipataria lo spese di consulenza. Per la cassazione di tale sentenza ricorrono i Ministeri dell'Interno e del Tesoro con otto motivi. Resiste il TI con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Vanno per prima esaminati, nell'ordine logico, il settimo ed ottavo motivo, con cui il Ministero dell'Interno denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 100 e101 c.p.c., dell'art.4 della legge n.260 del 1958, e dell'art.24 Cost. nonché vizio di motivazione (art.360 nn. 3 e 5 c.p.c.). In particolare, il Ministero dell'Interno deduce che, nella specic, stante l'esistenza di due distinti procedimenti, facenti capo a due diversi organi, fino a che non sia definita la fase relativa all'accertamento sanitario non sarebbe possibile ottenere la statuizione di condanna al pagamento della prestazione, come desumibile dall'art.6/5 del d.P.R. 698/94, in cui si esclude che si possa agire nei confronti del Ministero dell'Interno per gli aspetti sanitari.lla norma. Dette disposizioni non sarebbero in contrasto con norme costituzionali. Il motivo non merita accoglimento. Va premesso che in materia di prestazioni assistenziali in favore dei mutilati e degli invalidi civili, la distinzione delle competenze per l'accertamento dei requisiti sanitari per la concessione delle provvidenze economiche. rispettivamente assegnate (anteriormente al trasferimento delle relative funzioni statuali al Fondo di gestione INPS e alle Regioni, ex art. 130 decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112) al Ministero del Tesoro e al Ministero dell'Interno, ai sensi dell'art. 11 della legge 24 dicembre 1993 n. 537 e degli art. 3 e 6 del regolamento contenuto nel d.P.R. 21 settembre 1994 n. 698, comporta che l'interessato, dopo avere inutilmente esperito il procedimento amministrativo di accertamento della sua condizione di invalidita', deve convenire in giudizio il Ministero dell'Interno per ottenerne la condanna alla corresponsione della relativa prestazione, previo l'accertamento solo incidentale dello stato di invalidita;
la chiamata in causa del Ministero del Tesoro s'impone, invece, solo ove l'attore o il Ministero convenuto abbiano domandato l'accertamento dello "status" di invalido con efficacia di giudicato, dovendosi invece escludere che l'interessato debba separatamente domandare nei confronti del Ministero del Tesoro l'accertamento di invalidita' e successivamente nei confronti del Ministero dell'Interno la corresponsione della prestazione, in quanto l'imposizione di due distinti procedimenti giudiziari, non prevista nel citato - con leart. 1 della legge delega n. 537 del 1993 e peraltro contrastante finalita' di semplificazione di tale disposizione, renderebbe eccessivamente difficile il diritto di difesa in giudizio, garantito dall'art. 24 Cost., e pregiudicherebbe lo stesso diritto all'assistenza, garantito dall'art. 38 Cost.(Cass. scz.un. 3 agosto 2000 n.529). Nel caso in esame -in cui l'assistito, come risulta dalla stessa sentenza impugnata, non ha limitato la propria pretesa all'accertamento del proprio stato di invalidità (nel qual caso sarebbe stato sufficiente evocare il giudizio il solo Ministero del Tesoro), ma ha fatto richiesta di riconoscimento del proprio diritto a percepire "l'assegno/pensione di invalidità" l'applicazione del principio sopra cnunciato comporta la permanente titolarità del rapporto controverso in capo al Ministero dell'Interno, onde entrambi i motivi di ricorso vanno rigettati. Fondati sono invece il quinto e susto mezzo di impugnazione che seguono nell'ordine logico gli esaminati motivi con cui parte ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 12 e 13 della legge 30 marzo 197] n.118 e motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria (art.360 nn. 3 e 5 c.p.c.), lamenta che il Tribunale, a fondamento della sua decisione, abbia ritenuto, sulla base delle risultanze della perizia espletata dal consulente tecnico di ufficio, la sussistenza del requisito sanitario necessario per la concessione della provvidenza assistenziale, genericamente definita nel dispositivo "assegno/pensionc di invalidità", senza considerare la diversità dei presupposti sanitari nell'uno e nell'altro caso. Le censure vanno condivise, essendo richiesta in un caso (art.12 legge n.118/71) la perdita totale della capacità lavorativa (100% di invalidità), e nell'altro (art. 13 legge n.118/71) la perdita parziale in misura superiore ai due terzi, portata al 74% dall'art.9 del D.L.vo 23 novembre 1988, n.509, con decorrenza 26 febbraio 1992. data di entrata in vigore del decreto richiamato dal primo comma dello stesso art.9 (cfr. Cass.7 giugno 1995 n.6414). Nella impugnata decisione, portanto, non solo sė ravvisabile un vizio di indeterminatezza riguardo alla provvidenza auribuita, ma anche una mancata specificazione circa la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento della pensione oppure dell'assegno di invalidità. Il ricorso va, dunque, accolto, per le suddette ragioni, rimanendu assorbiti gli altri motivi e, segnatamente, il primo ed il secondo con cui si denuncia violazione, da parte del Giudice d'appello, dell'art. 149 disp. atl. c.p.c. e vizio di motivazione, ed il terzo ed il quarto concernente un preteso difetto di motivazione circa l'accoglimento delle conclusioni del consulente tecnico nominato in secondo grado. Conseguentemente la sentenza impugnata va cassata, e la causa rinviata per il ricsame ad altro giudice di appello, indicato in dispositivo e che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il quinto ed il sesto motivo di ricorso;
rigetta il settimo c l'ottavo motivo e dichiara assorbiti gli altri;
cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, Corte d'appello di Catania. Roma, 4 dicembre 2002. Π IL CANCELLIERE Il Consignerc'est. Versy Depositat: in Concalieris 12371 1003