Sentenza 24 febbraio 2003
Massime • 1
In tema di controversie in materia di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatorie, la nomina del consulente tecnico in appello, a seguito della entrata in vigore della legge 11 agosto 1973, n. 533, è divenuta facoltativa, salvo, in ordine ai procedimenti concernenti domande di invalidità pensionabile, che vengano in considerazione le situazioni descritte nell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ. (aggravamento delle malattie denunciate od accertate, insorgenza di nuove infermità) e l'assicurato deduca e documenti che dette situazioni non siano state tenute presenti dal primo giudice, o che si siano verificate nel giudizio di appello. In tali ipotesi, infatti, si impone, di regola, il riscontro, mediante nuova consulenza tecnica, della documentazione esibita dall'interessato a sostegno del proprio assunto. In mancanza di tali evenienze, la valutazione circa la necessità del rinnovo della consulenza in appello integra un giudizio di fatto, incensurabile in sede di legittimità ove adeguatamente motivato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/02/2003, n. 2797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2797 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICIRETTI Stefano - Presidente -
Dott. D'ANGELO Bruno - Consigliere -
Dott. SPANÒ Alberto - rel. Consigliere -
Dott. VIGOLO Luciano - Consigliere -
Dott. GUGLIELMUCCI Corrado - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BR FA, elettivamente domiciliato in Roma, via Arno 47, presso l'avv. Franco Agostini che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
I.N.A.I.L., Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, elettivamente domiciliato in Roma, via IV Novembre n. 144, presso gli Avvocati Antonio Catania, Giuseppe De Ferra e Emilia Favata che lo rappresentano e difendono per proc. Not.
c.f. Tuccari di Roma del 19/10/2000 Rep. n. 55321.
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 735/99, decisa il 20 settembre 1999 e pubblicata il 30 settembre 1999, resa dal Tribunale di La Spezia nel procedimento n. 549/98 P.G.;
udita la relazione dei. la causa svolta nella pubblica udienza del 18 dicembre 2002 dal Relatore Cons. Dott. Alberto Spano;
udito l'avv. Emilia Favata per l'Istituto controricorrente;
udito il P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo Fuzio, ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 27 maggio 1993, BR FA conveniva in giudizio dinanzi al Pretore di La Spezia in funzione di Giudice del Lavoro l'I.N.A.I.L., Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, al fine di ottenere il riconoscimento di un grado di invalidità per asbestosi in misura superiore a quella del 5% riconosciuta dall'Istituto e cumulata con altra invalidità preesistente, fino a raggiungere il minimo indennizzabile . Con sentenza n. 943/96 in data 18 aprile 1997 il Giudice adito respingeva la domanda.
Interponeva appello il BR FA e in esito il gravame veniva rigettato con sentenza n. 735/99, emessa in data 20 - 30 settembre 1999 dal Tribunale di La Spezia. La decisione veniva così motivata.
Il Collegio di merito considerava meritevole di adesione la consulenza espletata in primo grado;
valutava come "generiche, apodittiche e non supportate dal benché minimo riscontro obiettivo" le critiche mosse dall'appellante.
Avverso la sentenza, non notificata, propone ricorso per Cassazione BR FA con atto notificato in data 26 settembre 2000, sulla base di un unico complesso motivo.
L'INAIL resiste con controricorso notificato in data 31 ottobre 2000.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico complesso motivo si denuncia, con riferimento al n.3 dell'art. 360 cpc, la violazione o falsa applicazione degli artt. 3, 74, 78, 140, 141, 145 DPR 30 giugno 1965 n. 1124, 1^ e 2^ legge 27 dicembre 1975 n. 730. Si denuncia altresì, con riferimento al n. 5
dell'art. 360 cpc, il vizio di motivazione. Si osserva che nella consulenza di parte vi erano argomenti decisivi, avuto riguardo alle differenze fra una TAC effettuata nell'anno 1992, che aveva evidenziato una sola placca pleurica, ed altro analogo esame radiologico risalente all'anno 1995, che ne aveva evidenziato più d'una.
Si afferma ancora che viene riferito dallo stesso CTU un aumento della dispnea.
La censura non appare fondata siccome tale da implicare una critica ad un giudizio di fatto in quanto tale e non già in quanto non rispondente ai canoni della logica.
Invero il ricorrente si limita a richiamare una consulenza di parte ove si afferma che il danno sarebbe "valutabile più equamente al 40%, non si comprende se in luogo del 5% ravvisato dal CTO" per la sola componente polmonare o del complessivo 11% risultante dalla coesistenza della componente a carico dell'apparato, auditivo. Peraltro la valutazione offerta dal Tribunale, trattarsi di "mere allegazioni", appare coerente con l'incolmabile e immotivata discrepanza di valutazione ora l'ausiliario del giudice e quella della parte, tale da configurare un mero dissenso diagnostico, non suscettibile di censura in sede di legittimità.
Si osserva infine che nei ricorso testualmente si afferma: "si doveva e si deve tenere presente che anche secondo la valutazione I.N.A.I.L. il ricorrente già gode di una rendita ai sensi dell'art. 80 DPR n. 1124 del 1965, risultante anche dal danno di un pregresso infortunio sul lavoro. Pertanto anche un modesto aumento oltre il 5% della inabilità riconosciuta per asbestosi comporta un incremento della misura della rendita stessa". Si deve escludere che con tale affermazione si voglia censurare il mancato intervento del Tribunale in tema di cumulo delle invalidità accertate atteso che nella stessa narrativa si da atto che il cumulo è avvenuto in sede amministrativa, a cura dell'Istituto, e d'altro canto una richiesta in tal senso risulterebbe del tutto nuova e insuscettibile di rilievo in sede di legittimità. Si può dare un senso al testo sopra riportato solo se vi si legga un mero invito ad una prudente ed oculata valutazione di differenze anche minime, peraltro insuscettibile di valere come critica alla pronuncia resa in grado di appello, dovendosi se mai dimostrare aliunde che il Collegio di merito non ha adeguatamente motivato in ordine ai giudizi di fatto formulati, ciò che, come si e visto, deve essere escluso. In ordine al mancato rinnovo della consulenza, si osserva infine che "con l'entrata in vigore della legge 11 agosto 1973 n. 533 (disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie), la nomina del consulente tecnico in appello è divenuta facoltativa sia nei procedimenti relativi a controversie individuali di lavoro che in quelli attinenti a controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie, ivi comprese quelle concernenti domande di invalidità pensionabile, salvo, in ordine a queste ultime, che vengano in considerazione le situazioni descritte nell'art. 149 disp. trans, c.p.c., nel nuovo testo di cui all'art. della citata legge n. 533 del 1973, e l'assicurato deduca e documenti che le situazioni medesime (aggravamento delle malattie denunciate od accertate, o insorgenza di nuove infermità) non siano state tenute presenti dal primo giudice, o si siano verificate nel giudizio di appello. In queste ultime ipotesi, infatti, si impone, di regola, il riscontro, mediante nuova consulenza tecnica, della documentazione esibita dall'interessato a sostegno del proprio assunto" (Cass., Sez. Lav., sent. n. 4152 del 16-06-1983, rv 429106). In mancanza di tali evenienze, neppure adombrate dal ricorrente, la valutazione circa il rinnovo della consulenza integra un giudizio di fatto, non censurabile in sede di legittimità siccome adeguatamente se pur succintamente motivato. Conclusivamente il ricorso va rigettato.
Non ravvisandosi gli estremi della manifesta infondatezza e temerarietà della pretesa, nulla deve disporsi per le spese del presente giudizio di legittimità, in applicazione dell'art. 152 disposizioni attuazione Codice Procedura Civile.
P.Q.M.
La Corte
Rigetta il ricorso.
Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2003