Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/02/2003, n. 2797
CASS
Sentenza 24 febbraio 2003

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di controversie in materia di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatorie, la nomina del consulente tecnico in appello, a seguito della entrata in vigore della legge 11 agosto 1973, n. 533, è divenuta facoltativa, salvo, in ordine ai procedimenti concernenti domande di invalidità pensionabile, che vengano in considerazione le situazioni descritte nell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ. (aggravamento delle malattie denunciate od accertate, insorgenza di nuove infermità) e l'assicurato deduca e documenti che dette situazioni non siano state tenute presenti dal primo giudice, o che si siano verificate nel giudizio di appello. In tali ipotesi, infatti, si impone, di regola, il riscontro, mediante nuova consulenza tecnica, della documentazione esibita dall'interessato a sostegno del proprio assunto. In mancanza di tali evenienze, la valutazione circa la necessità del rinnovo della consulenza in appello integra un giudizio di fatto, incensurabile in sede di legittimità ove adeguatamente motivato.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/02/2003, n. 2797
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2797
    Data del deposito : 24 febbraio 2003

    Testo completo