Sentenza 9 luglio 1999
Massime • 1
Ai sensi dell'art. 4 della legge 29 ottobre 1971 n. 889 l'obbligo di iscrizione allo speciale Fondo di previdenza per gli autoferrotranvieri sussiste incondizionatamente per il personale di ruolo (al quale si applica il R.D. 8 gennaio 1931 n. 148 ed il relativo allegato A per il solo fatto dell'esistenza del rapporto di lavoro in ruolo); viceversa per il personale non di ruolo, per il quale non ricorre l'obbligo di applicazione del regolamento di cui all'allegato A, l'obbligo di iscrizione al Fondo ricorre solo per il personale effettivo ovvero adibito in modo continuativo ai pubblici servizi di trasporto. L'obbligo di iscrizione al Fondo permane anche nel caso in cui il personale di ruolo venga distaccato a prestare l'attività lavorativa presso azienda non di trasporto, purché sussistano i requisiti della temporaneità e dell'interesse del datore di lavoro distaccante a che il lavoratore presti la propria opera presso il destinatario.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/07/1999, n. 7248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7248 |
| Data del deposito : | 9 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Marino Donato SANTOJANNI - Presidente -
Dott. Ettore MERCURIO - Consigliere -
Dott. Giovanni MAZZARELLA - Consigliere -
Dott. Camillo FILADORO - Consigliere -
Dott. Aldo DE MATTEIS - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
INPS, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, rappresentato e difeso dagli avvocati LUIGI CANTARINI, PIETRO COLLINA, ANTONIO TODARO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
MO UL RU, domiciliato in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato TOMMASO MO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2542/95 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 17/11/95 r.g.n.41901/93;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/01/99 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;
udito l'Avvocato Antonio TODARO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
Il Pretore di Napoli, con sentenza 2 aprile/IO giugno 1993, in accoglimento della domanda formulata da CE GI NO nei confronti dell'ATAN e dell'Inps, ha dichiarato il diritto del ricorrente all'iscrizione al fondo di previdenza degli autoferrotranvieri anche per tutto il periodo, contestato dal datore di lavoro e dall'Inps, in cui aveva prestato attività lavorativa presso la Regione Campania in posizione di comando o distacco. Il Tribunale di Napoli, con sentenza 9 ottobre/17 novembre 1995 n. 2542, riuniti gli appelli proposti dall'ATAN e dall'Inps, li respingeva entrambi condannando l'ATAN al rimborso delle spese del grado di appello in favore del CE e della Regione Campania, IINPS al rimborso delle spese in favore del CE e compensandole tra l'INPS e l'ATAN.
Il Tribunale ha basato la propria decisione sull'esegesi dell'art. 4 della Legge 29.10.1971 n. 889, e sulla nozione di distacco.
In relazione al primo elemento, ha ritenuto che il requisito richiesto dalla norma in questione per l'iscrizione al fondo di previdenza degli autoferrotranvieri sia costituito in tutti i casi dal legame tra l'attività lavorativa prestata dall'iscrivendo ed il pubblico trasporto;
ciò posto, ha ritenuto che il legame è individuato dal legislatore, per le ipotesi di cui alla lettera a) nn. 1 e 2 dell'art. 4 in questione, nell'elemento di natura formale, di per sè solo sufficiente, costituito dalla dipendenza organica da determinati enti esercenti il pubblico trasporto, mentre per il personale di cui alle lettere b) e c) la norma richiede l'ulteriore elemento funzionale dell'adibizione effettiva e continuativa. Riteneva poi, per quanto riguarda il distacco, con espresso riferimento all'insegnamento di questa Corte a Sezioni Unite (Cass. sez. un. 20 gennaio 1993 n. 642), che tale istituto non comporti modifica soggettiva del rapporto di lavoro, sicché alla permanenza del rapporto sostanziale non poteva non farsi conseguire la permanenza dei diritti ed obblighi previdenziali conseguenti. Ha proposto ricorso per Cassazione l'Inps, con due motivi. Si è costituito con controricorso il CE, resistendo. Le altre parti, nei cui confronti sono decorsi i termini di cui all'art. 332 c.p.c., non si sono costituite. Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso il ricorrente Istituto deduce violazione dell'art. 4 della Legge 29.10.1971 n. 889 in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., censurando la tesi del Tribunale sulla sufficienza dell'elemento formale.
L'Inps ribadisce la propria tesi della necessità della effettività o per lo meno della continuità delle prestazioni lavorative quale auto ferro tranviere, desumendola non dalla lett. b) dell'art. 4 L.889/1971 in esame (interpretazione respinta dal Tribunale), ma dalla lett. a) n. 1 dello stesso art. 4 L. 889/1971, la quale conterrebbe già al proprio interno il requisito indispensabile della effettività o continuità, in quanto rinvia al le aziende private tenute all'applicazione del r.d. 8 gennaio 1931 n. 148, il quale, nell'art. 8, e nell'intero allegato A (ed in particolare gli artt. 5, 7, 8 e 20), prevederebbe come requisito essenziale per la qualifica di autoferrotramviere l'effettività o, quantomeno, la continuità delle prestazioni lavorative;
effettività e continuità delle prestazioni esplicitate sotto il punto b) dell'art. 4 L. 889/1971 per l'intuitiva esigenza di estendere il medesimo criterio della effettività ai rapporti di lavoro ai quali la disciplina generale del regolamento e del decreto non si applica.
La ragione della rigorosa disciplina andrebbe individuata nella specialità del trattamento particolare riservato agli iscritti e quindi nella necessità di applicare i relativi vantaggi (secondo rigorose forme di copertura finanziaria) solo a chi svolge effettivamente l'attività autoferrotramviaria sia pure nella sue varie forme.
In tale sistema si comprende, continua il ricorrente, come il regio decreto citato e il regolamento non contemplino il distacco e come, in presenza di esso, soprattutto quando la prestazione assuma a sembri (come nella specie) assumere oggettivamente caratteristiche diverse (non sia cioè assimilabile a quella autoferrotramviaria nelle sue varie forme), venga meno il diritto all'iscrizione al fondo in funzione di altro o altri regimi assicurativi (generali o speciali).
Il motivo non è fondato.
Recita l'art. 4 della Legge 29.10.1971 n. 889: "È iscritto obbligatoriamente al fondo: a) il personale di ruolo, in servizio di prova o in pianta stabile, dipendente da:
1) aziende private esercenti ferrovie, tramvie, autolinee, filovie, funivie assimilabili per atto di concessione alle ferrovie e linee di navigazione interna, tenute all'applicazione del regio decreto 8.1.1931 n. 148, nonché relativi allegati, successive aggiunte e modificazioni;
2) comuni, provincie, regioni e loro consorzi esercenti, in economia o mediante aziende speciali, i servizi di cui al precedente punto 1) e tenuti all'applicazione del regio decreto 8.1.1931 n. 148, nonché relativi allegati e successive aggiunte e modificazioni;
b) il personale effettivo o adibito in modo continuativo ai pubblici servizi di trasporto, dipendente dalle aziende e dagli enti di cui alla precedente lettera a) nei confronti dei quali non ricorre l'obbligo di applicazione del regolamento di cui all'allegato A del regio decreto 8.1. 1931 n. 148;
c) il personale dipendente da aziende esercenti in appalto operazioni di riparazione, manutenzione e rifornimento e ricovero dei mezzi di trasporto utilizzati dalle aziende e dagli enti di cui alla precedente lettera a) per la gestione di pubblico servizio, sempreché, per effetto della legge 22.9.1960 n. 1054, siano state loro estese le norme contenute nel regio decreto 8.1.1931 n. 148. " L'esegesi operata dal ricorrente delle norme sopra richiamate non è corretta, mentre è corretta quella della sentenza impugnata, con le precisazioni che seguono.
L'art. 4 Legge 29 ottobre 1971, n. 889 va interpretato nel senso che esso dispone l'obbligatoria iscrizione al fondo di previdenza, alla lett. a) n. 1), del personale di ruolo dipendente da aziende private esercenti ferrovie, tramvie, autolinee, filovie, funivie assimilabili per atto di concessione alle ferrovie e linee di navigazione interna, le quali, in forza dell'art. 8 r.d. 8 gennaio 1931 n. 148, sono tenute all'applicazione del medesimo regio decreto nei confronti di tutto il proprio personale di ruolo, tale dovendosi intendere quello che gode del trattamento di stabilità secondo le norme del regolamento (allegato A), senza distinzioni di mansioni, identificandosi il termine agente, impiegato nel medesimo decreto, con quello di personale.
La corretta esegesi dell'art. 4 lett. b) del medesimo art. 4 (che estende l'obbligo di iscrizione al fondo al personale effettivo o adibito in modo continuativo ai pubblici servizi di trasporto, dipendente dalle aziende e dagli enti di cui alla precedente lettera a) nei confronti dei quali non ricorre l'obbligo di applicazione del regolamento di cui all'allegato A del regio decreto 8.1. 1931 n. 148) va operata tenendo presente la disciplina sostanziale del rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, ed in particolare l'art. 1 del regolamento all. A, che definisce il proprio ambito di applicazione limitandolo al personale di ruolo.
L'obbligo di cui all'art. 4 lett. b) va perciò riferito alla azienda auto ferrotranviaria in relazione alla posizione dei suoi dipendenti, i quali godono del c.d. equo trattamento nei limiti soggettivi di inquadramento stabiliti dall'art. 8 r.d. 8 gennaio 1931 n. 148 e 1 del regolamento all. A.
La norma in esame, sopra riportata, va quindi intesa nel senso che l'obbligo di iscrizione al fondo di previdenza sussiste incondizionatamente per il personale di ruolo, al quale si applica il r.d. 8 gennaio 1931 n. 148 ed il relativo allegato A, per il solo fatto dell'esistenza del rapporto di lavoro in ruolo (art. 4 L.889/71, lett. a) n. l); mentre per il personale, diverso da quello di ruolo, per il quale non ricorre l'obbligo di applicazione . del regolamento di cui all'allegato A, solo quando sussista l'ulteriore requisito che tale personale sia effettivo o adibito in modo continuativo ai pubblici servizi di trasporto.
Poiché non è contestato che il CE sia agente di ruolo, la interpretazione delle norme in esame operata dal Tribunale è corretta.
Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente deduce violazione dell'art. 4 della Legge 29.10.1971 n.889, dell'art. 56 del DPR 10.1.1957 n. 3, del D. Lgs.
3.2.1993 n. 29, degli artt. 115, 414
punto 5, 421, 437 cpc. in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. Il ricorrente Istituto argomenta in subordine che il distacco, non previsto dalla legge 889/71, dovrebbe mantenere le caratteristiche che lo distinguono e cioè: l'assegnazione temporanea e per tempo determinato, le riconosciute esigenze del datore di lavoro distaccante o quelle del datore cessionario (queste ultime rientranti nella specifica competenza del lavoratore distaccato, che, nella specie, erano e sono quelle di lavoratore autoferrotramviere). Rileva che tali caratteristiche sono individuate puntualmente nella disciplina sul pubblico impiego (art 56 del D.P.R. 10.1.1957, n.3) estensibili dopo l'entrata in vigore D.Lgs. 29/93 al rapporto di lavoro privato.
Nel caso in esame, nessuna allegazione e nessuna indagine sarebbero state espletate nei gradi del merito in ordine: alla riconducibilità dell'attività svolta dal lavoratore all'azienda di provenienza (ATAN), alle esigenze soddisfatte da quest'ultima con l'asserito distacco, all'attività di competenza specifica omologabile a quella ferrotranviaria esercitata dal lavoratore presso il datore cessionario (Regione Campania) ; con la conseguenza che, nel difetto di alcuna allegazione e prova in tale direzione, il Tribunale non avrebbe potuto decidere e soprattutto non avrebbe potuto qualificare il lungo periodo di "asserito distacco" come periodo di effettivo e continuo lavoro, secondo le previsioni del sopracitato art. 4 della Legge 889/71. Anche tale motivo è infondato.
Come correttamente ricordato dal giudice di appello, il comando (o distacco) del dipendente, temporaneamente destinato a prestare la propria attività lavorativa presso un'amministrazione od un ente diversi da quello di provenienza, non comporta una novazione soggettiva dell'originario rapporto e la nascita di un nuovo rapporto con l'ente destinatario delle prestazioni, ma determina solo una modificazione oggettiva del rapporto originario, nel senso che l'ente datore di lavoro rinuncia alle prestazioni lavorative del dipendente, le quali vengono invece espletate a favore dell'ente (o amministrazione) di destinazione, che acquisisce il relativo potere direttivo e disciplinare (Cass. Sez. un. 20 gennaio 1993 n. 642). Come altresì precisato da questa Corte, il "comando" o "distacco" disposto dal datore di lavoro presso altro soggetto destinatario delle prestazioni lavorative è configurabile quando sussista l'interesse del datore di lavoro distaccante a che il lavoratore presti la propria opera presso il destinatario, la temporaneità del distacco (intesa non come brevità, bensì come "non definitività"), nonché la persistenza, in capo al datore di lavoro distaccante, sia del potere di determinare la cessazione del distacco, sia del potere direttivo (eventualmente in parte delegato al destinatario). (Cass. Sez. lav. 21 maggio 1998 n. 5102). Ed ancora che la temporaneità del distacco non richiede necessariamente la predeterminazione, o la brevità, della durata del distacco stesso ed è configurabile anche nella semplice persistenza dell'interesse del datore distaccante, con la sola eccezione di un'assunzione a tempo indeterminato finalizzata alla esclusiva destinazione della prestazione a favore di terzi (Cass. 13 giugno 1995 n. 6657). La sentenza del Tribunale, che si è attenuta agli esposti principi di diritto (vi è atti dichiarazione non contestata della Regione Campania attestante che il CE era adibito a studi del sistema di trasporti regionale, di ovvio interesse dell'azienda distaccante, oltre che della Regione distaccataria), ed ha motivato con ampio, articolato e persuasivo ragionamento logico-giuridico, privo di vizi logici, non merita perciò le censure del ricorrente Istituto. Le spese del giudizio di Cassazione seguono la soccombenza e vengono liquidate in L.25.000 oltre L. tre milioni per onorari.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare le spese del presente giudizio, liquidate in L. 25.000, oltre L. tre milioni per onorari.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione, il 27 gennaio 1999. Depositato in Cancelleria il 9 luglio 1999