Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/07/1999, n. 7248
CASS
Sentenza 9 luglio 1999

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Ai sensi dell'art. 4 della legge 29 ottobre 1971 n. 889 l'obbligo di iscrizione allo speciale Fondo di previdenza per gli autoferrotranvieri sussiste incondizionatamente per il personale di ruolo (al quale si applica il R.D. 8 gennaio 1931 n. 148 ed il relativo allegato A per il solo fatto dell'esistenza del rapporto di lavoro in ruolo); viceversa per il personale non di ruolo, per il quale non ricorre l'obbligo di applicazione del regolamento di cui all'allegato A, l'obbligo di iscrizione al Fondo ricorre solo per il personale effettivo ovvero adibito in modo continuativo ai pubblici servizi di trasporto. L'obbligo di iscrizione al Fondo permane anche nel caso in cui il personale di ruolo venga distaccato a prestare l'attività lavorativa presso azienda non di trasporto, purché sussistano i requisiti della temporaneità e dell'interesse del datore di lavoro distaccante a che il lavoratore presti la propria opera presso il destinatario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/07/1999, n. 7248
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7248
    Data del deposito : 9 luglio 1999

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