Sentenza 24 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 24/07/2002, n. 10828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10828 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2002 |
Testo completo
2 REPUBBLICA ITALIANA 0-8 28 IN NOME DEL PO LIANO 1 5) LIANO 4 A CORTE DUCASSAZIONE Oggetto SEZIONE TERZA CIVILE Pagamento somma Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 3701/00 Dott. Vincenzo - Presidente CARBONE Consigliere Dott. Paolo VITTORIA Dott. Ernesto LUPO Consigliere 28434 Cron. Dott. Roberto PREDEN Rel. Consigliere Rep. Ud. 09/05/02 Dott. Francesco SABATINI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OR RE, domiciliato in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato ANTONIO ESPOSITO con studio in 84100 SALERNO CORSO GARIBALDI 194, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
D'ANTONIO LE, HE ANTONIO, ID IO, RO EP;
intimati - avverso la sentenza n. 1125/99 del Giudice di pace di 2002 SALERNO, emessa 09/11/99 e depositata il 18/11/99 (R.G. 1094 2188/98); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 09/05/02 dal Consigliere Dott. Roberto PREDEN;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. PE NAPOLETANO che ha chiesto si respinga il ricorso per manifesta infondatezza con le conseguenze di legge. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO EL D'IO, IO HI, RI SP ro e PE RO hanno convenuto davanti al Giu- dice di pace di Salerno EN Forte per sentirlo con- dannare la pagamento della somma di £. 500.000 a titolo di compenso per la prestazione d'opera effettuata nel corso della Festa dell'Unità. Il convenuto ha eccepito il difetto di legittima- zione passiva per essere stato citato in proprio e non quale legale rappresentante della Sezione G. Di Vitto- rio del P.D.S. organizzatrice della manifestazione. Il giudice di pace ha accolto la domanda, conside- rando che dall'istruttoria svolta era emerso che il Forte aveva ingaggiato gli attori direttamente, nella qualità di organizzatore della serata musicale, assu- mendo personalmente l'obbligo di corrispondere il paga- mento, e che mai aveva dichiarato di operare in nome e per conto della Sezione G. Di Vittorio, ed ha condanna- 2 to il convenuto al pagamento della somma richiesta ed alle spese. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il Forte. E' stata disposta la trattazione del ricorso in ca- mera di consiglio. Il P.M. ha chiesto il rigetto del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Secondo la giurisprudenza di questa S.C., contro le sentenze del giudice di pace in cause da decidere, per ragioni di valore, secondo equità, il ricorso per cassazione è ammissibile solo per il mancato rispetto delle regole processuali, per violazione di norme CO- stituzionali о comunitarie (se di rango superiore a quelle ordinarie) e per carenza assoluta, mera apparen- della motivazione za о insanabile contraddittorietà (v., per tutte, S.U. n. 716/99).
2. Il primo motivo, con il quale è denunciata omes- insufficiente e contraddittoria motivazione circa sa, conclusione del contratto da parte del Forte in la proprio, è manifestamente infondato, in quanto la moti- vazione della sentenza non è affetta dalle radicali ca- renze che consentono di censurarla con il ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c.
3. Il secondo motivo, recante denuncia di violazio- ne e falsa applicazione dell'art. 75 c.p.c. nonché 3 omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo, concernente il difetto di legittimazio- ne passiva del convenuto, è egualmente manifestamente infondato, atteso che non pertinente è il richiamo alla norma suindicata, relativa alla disciplina della capa- cità processuale, poiché il giudice di pace ha ritenuto correttamente citato il Forte in proprio, e non quale rappresentante di una Sezione di un partito politico, dal momento che ha ritenuto, con insindacabile apprez- zamento delle risultanze processuali, che il convenuto in proprio, e non nella suddetta veste, aveva concluso il contratto di prestazione d'opera assumendosi le re- lative obbligazioni. In conclusione, ravvisandosi una delle ipotesi 4. di cui all'art. 375, comma 2, c.p.c., il ricorso va ri- gettato perchè manifestamente infondato.
5. Non avendo gli intimati svolto difese, non vi è luogo a pronunciare sulle spese del giudizio di cassa- zione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese. Così deciso in Roma, il 9.5.2002, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di cassazione. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE 4 IL CANCE RE C1 Dott.ssa Maria Aiello