Sentenza 5 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 05/07/2002, n. 9732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9732 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2002 |
Testo completo
Reg. Gen. N. 23 410/99 UD. 27.03.2002 0 97 32 02 REPUBBLICA ITALIAN IN N LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE 2a CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente brom 26490 Dott. Vincenzo CALFAPIETRA Consigliere Rep 1962 Dott. Antonio VELLA Consigliere rel. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dott. Antonino ELEFANTE UFFICIO COPIE Dott. Giandonato NAPOLETANO Consigliere Richiesta copia studio dal Sig.IL SOLE 24 ORE Dott. Giovanni SETTIMJ Consigliere per diritti € 1.55 5 LUG. 2002 ha pronunciato la seguente IL CANCELLIERE SENTENZA Sul ricorso n. 23410/99 proposto Oggetto: Distanze da tra costruzioni. IS AD, LI SA e SS RL, quest'ultime anche nella qualità di eredi di SS TO, elettivamente domiciliate in Roma, Largo Lanciani n. 1, presso lo studio dell'Avv. G. Di Marco, difese dagli Avv.ti Pietrantonio Rizzo e Pietro Tosti come da procura in calce al ricorso. RICORRENTI
contro
DOMUS AUREA S.r.l., in persona del suo Amministratore unico p. t. Erminia Mastrobattista, elettivamente domiciliata 513/02 ; in Roma, P.le Clodio n. 12, presso lo studio dell'Avv. Paolo Giammarioli che la difende come da procura a margine del controricorso. CONTRORICORRENTE per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Roma n. 1724/99 del 23.04.1999 / 02.06.1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27.03.2002 dal Cons. Dott. Antonino Elefante. Sentiti gli Avv.ti Pietro Tosti e Paolo Giammarioli. Udito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen.le Dott. Aurelio Golia che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di Latina, con sentenza n. 896 del 1996, in ac- coglimento della domanda proposta da AD AT e da US SS e UI CA, proprietari di due apparta- menti, contraddistinti dagli interni n. 1 e 6, facenti parti dell' edificio condominiale di Via Priverno n. 40, condannava la s.r.l. MU EA ad arretrare il proprio fabbricato, costruito in aderenza al suddetto edificio condominiale, fino alla distan- za di metri 16,50. Contro tale sentenza la soc. MU EA proponeva ap- pello, deducendo la legittimità della costruzione sia ex art. 877 c.c., sia con riferimento alla disciplina delle distanze conte- nuta nel P.R.G e nel piano particolareggiato o di attuazione, 2 prescrivente per la zona in questione la possibilità di costruire a filo, quindi in aderenza ai preesistenti fabbricati, ovvero, a scelta, alla distanza di metri 16,50 dai fabbricati stessi. AD AT, UI CA e LA SS, quest'ultime anche quali eredi di US SS, frattanto deceduto, conte- stavano la fondatezza del gravame, ribadendo, fra l'altro che il fabbricato era stato edificato, sia pure in piccola parte, su ter- reno di proprietà condominiale e deducendo, altresi, la viola- zione dell'art. 907 c.c. per non avere la soc. MU EA, nel costruire in aderenza, osservato la distanza di metri tre dalle loro vedute dirette. In via subordinata, per l'ipotesi di accogli- mento del gravame della soc. MU EA, chiedevano il ri- sarcimento dei danni. La Corte d'appello di Roma, con sentenza n. 1724/99 del 23.04.1999 / 02.06.1999, accoglieva l'appello della soc. Do- mus EA e, in riforma della decisione del Tribunale, rigetta- va la domanda proposta da AD AT, UI CA e LA SS, che condannava al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio. Osservava la Corte romana che, come risultava dalla docu- M mentazione prodotta e come d'altra parte ammesso dalle stes- se appellate, il fabbricato della soc. MU EA era stato co- struito in aderenza a quello condominiale di Via Priverno n. 40 e, pertanto, era da ritenere legittimo prevedendo lo strumento 3 urbanistico vigente all'epoca della sua realizzazione la facoltà, con riferimento alla zona in questione, di costruire in aderenza ovvero alla distanza di metri 16,50 dalle preesistenti costru- zioni. Le appellate non avevano fornito alcun elemento di prova circa l'asserita occupazione, da parte del fabbricato della soc. MU EA, di una porzione di terreno di proprietà del con- dominio di Via Priverno n. 40. Anzi dell'esibita sentenza emes- sa dalla Corte d'appello di Roma in data 23.7.1997, passata in giudicato, risultava che l'area a confine con l'edificio condomi- niale non era mai stata di proprietà del condominio, ma di proprietà esclusiva della soc. MU EA. La violazione della distanza dalle vedute, ex art. 907 c.c., quale presupposto di fatto e di diritto della domanda di ridu- zione in pristino, era stata dedotta per la prima volta in ap- pello e come tale era inammissibile a norma dell'art. 345 c.p.c. In ogni caso, aggiungeva la Corte territoriale, l'applicazione di tale norma postulava che si fosse acquisito il diritto di avere vedute dirette verso il fondo del vicino, mentre, nel caso speci- fico, nessuna prova era stata fornita della sussistenza di tale diritto. Infine, la legittimità della costruzione escludeva la risarcibi- lità di eventuali pregiudizi conseguenti alla sua realizzazione. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazio- ne AD AT, UI CA e LA SS in base a tre motivi. La soc. MU EA ha resistito con controricorso, illu- strato da memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Col primo motivo, deducendo violazione degli artt. 907 e 1062 c.c., nonché falsa applicazione degli artt. 873 e 877 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., le ricorrenti assumono che la Corte d'appello nel ritenere legittima la costruzione, perché realizzata in aderenza al fabbricato condominiale, non avrebbe tenuto conto del fatto che la costruzione di Via Priverno n. 40 non era stata realizzata “ab origine" sul confine tra i due fondi, ma vi si sarebbe successivamente trovata a seguito dell' alie- nazione delle particelle di terreno costituenti l'area ad esso pertinenziale. Questa essendo la situazione di fatto, ne deriverebbe la le- gittimità delle vedute aperte su tale area pertinenziale, in forza dell'art. 1062 c.c., cioè, per destinazione del padre di famiglia. In altri termini, sostengono le ricorrenti che il diritto di ave- re vedute dirette sarebbe stato legittimamente acquistato dal condominio di Via Priverno n. 40 sotto forma di servitù costi- tuita per destinazione del padre di famiglia, per cui la soc. MU EA, in osservanza dell'art. 907 c.c., avrebbe dovuto 5 realizzare la propria costruzione ad una distanza minima di tre metri dal confine. Inoltre la Corte territoriale non avrebbe minimamente con- siderato che l'edificio in questione occupava parzialmente le particelle nn. 681 e 666. Il motivo è infondato. Nella prima e ultima parte perché prospetta una ricostru- zione dei fatti diversa da quella effettuata dalla Corte d'ap- pello, previo esame e valutazione degli elementi di causa, ad- ducendo o una differente valutazione degli stessi elementi considerati, ovvero l'omesso esame di circostanze ulteriori ri- spetto a quelle esaminate e valutate dalla Corte d'appello e che quindi devono ritenersi da questa implicitamente considerate non decisive: le doglianze pertanto concretano una soggettiva ricostruzione dei fatti, contrastante con quella adottata dal giudice di merito, la quale, in quanto corretta logicamente e giuridicamente, è insuscettibile di sindacato in sede di legitti- mità, essendo il giudice di merito libero, solo che ne dia ade- guata giustificazione, di individuare gli elementi che esso ritie- ne decisivi della controversia a preferenza di altri. Ed in effetti la Corte di merito, con valutazione pienamente motivata e ri- spondente ai fatti quali risultanti dagli atti processuali, ha ri- tenuto che la costruzione del condominio di via Priverno n. 40 si trovava esattamente sulla linea di confine con la proprietà della soc. MU EA e che la costruzione da quest'ultima effettuata in aderenza era pienamente legittimata sia in rela- zione alle norme urbanistiche che tale costruzione in aderenza appunto consentivano, sia in relazione alle norme codicistiche. Ha altresì ritenuto con apprezzamento di fatto, sostanzial- mente ammesso dalle stesse ricorrenti, che nessuna porzione di terreno condominiale era stata occupata dalla soc. MU EA, la quale aveva costruito solo su terreno di sua pro- prietà, come del resto accertato anche con sentenza passata in giudicato (allegata agli atti), e che nessuna area pertinenziale era risultata esistente all'epoca della costruzione del fabbri- cato condominiale (come rilevato dal c.t.u.). Tali accertamenti, essendo conformi alla realtà fattuale e ri- spondenti alle risultanze processuali, non possono essere po- sti in discussione in questa sede di legittimità. Il motivo è poi inammissibile nella restante parte perché con esso le ricorrenti pongono per la prima volta una questione del tutto nuova in riferimento all'art. 1062 c.c., mai dedotta nelle precedenti fasi del giudizio, circa l'acquisto per destinazione del padre di famiglia dell'asserito diritto di veduta. E' principio costantemente affermato nella giurisprudenza di questa Corte che il motivo del ricorso per cassazione deve investire, a pena di inammissibilità, statuizioni e questioni che abbiano formato oggetto di gravame, e che siano dunque già 7 comprese nel tema del decidere del giudizio di secondo grado, come fissato dalle impugnazioni o dalle richieste delle parti (Cass.
4.6.1994 n. 5442; 18.5.1994 n. 4857).
2. Col secondo motivo, deducendo violazione dell'art. 112 c.p.c., nonché falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c., in relazio- ne all'art. 360 n. 3 c.p.c., le ricorrenti censurano l'impugnata sentenza laddove ha ritenuto che la domanda di riduzione in pristino per violazione dell'art. 907 c.c. costituiva domanda nuova, come tale inammissibile in appello. Sostengono le ri- correnti che tale domanda era già compresa nell'atto di cita- zione dove, sotto il profilo della causa petendi, era stata de- dotta la illegittimità della costruzione della società convenuta per violazione delle distanze legali tra gli edifici di cui alle di- sposizioni codicistiche ed ai regolamenti urbanistici, nonché in considerazione della presenza sul lato interessato dalla co- struzione, di balconi e finestre relativamente agli appartamenti di cui erano titolari;
e, sotto il profilo del petitum, era stata chiesta la demolizione della costruzione, invocando, oltre al ri- sarcimento dei danni, la tutela restitutoria. Dette allegazioni, idonee ad integrare un'azione volta al ri- spetto delle distanze legali tra edifici e alla revindica di porzio- ni illegittimamente occupate, una volta accertato che le parti- celle in questione non erano state indebitamente occupate, ma regolarmente acquistate dalla soc. MU EA, avrebbero 8 dovuto essere ritenute sufficienti ad integrare un'azione volta alla tutela dell'asserita servitù di veduta. Invero, in entrambi i casi, è analogo sia il "petitum", la tutela restitutoria rappre- sentata dalla demolizione della costruzione, sia la "causa pe- tend?', l'illegittimità della costruzione a seguito della violazione delle distanze legali minime normativamente imposte dagli artt. 873 e 905 c.c.. Anche tale motivo è infondato. L'impugnata sentenza, oltre a ritenere la domanda di ridu- zione in pristino ex art. 905 c.c. nuova e perciò inammissibile in appello ex art. 345 c.p.c., ha anche rilevato come tale do- manda era, in ogni caso, infondata in quanto le appellate nes- suna prova avevano dato di aver acquistato il diritto di avere vedute dirette verso in fondo del vicino. Tale seconda argomentazione, che è risultata esatta in base alle considerazioni sopra svolte, atteso che come risulta dall' esame degli atti (consentito poiché è stato dedotto un error in procedendo) né nell'atto introduttivo né in sede di precisazione delle conclusioni mai era stata avanzata istanza di accerta- M mento di acquisto di servitù di veduta ex art. 1062 c.c. (per destinazione del padre di famiglia), comporta l'inconsistenza della dedotta censura. In base alle considerazioni svolte, il ricorso va, dunque, ri- gettato, con condanna delle ricorrenti in solido al pagamento 9 delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispo- sitivo.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liqui- 19,00 oltre Euro 1.500,00 per onora-da in complessivi Euro.. rio. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 2^ Se- zione Civile, il 27 marzo 2002. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Antories Elfark IL CANCELLIERE 01 Paplo Talarico Lelorico DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 5 LUG 2002Roma. IL CANCELLERE C1 Lalarico 109T129,11 456T 30,99 16010 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in da: 26 SET.2002 4 Sene 40315 160,10 al n. CENTOCE NTA/10 (euro p. Dirigento Area Servizi (Dott.ssa Maria Grazia DI FILIPPO) Il Responsabile Servizio Atti Ciudiziar (Dr. M. RACCICHIMI) 10