Sentenza 27 settembre 2016
Massime • 1
La confisca per equivalente del profitto del reato va obbligatoriamente disposta, anche con la sentenza di applicazione di pena ex art. 444 cod. proc. pen., pur laddove essa non abbia formato oggetto dell'accordo tra le parti, attesa la sua natura di vera e propria sanzione, non commisurata alla gravità della condotta né alla colpevolezza dell'autore, ma diretta a privare quest'ultimo del beneficio economico tratto dall'illecito, anche di fronte all'impossibilità di aggredire l'oggetto principale dell'attività criminosa. (Fattispecie in tema di violazioni tributarie).
Commentari • 3
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnata sentenza, il G.i.p. del Tribunale di Firenze applicava, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., a Francesco D. la pena concordata in relazione a tre violazioni dell'art. 512-bis c.p. (capi 6, 7 e 8), nonché a plurimi fatti ex artt. 2 e 8 d.lgs. n. 74 del 2000 (capi da 12 a 40); il G.i.p., inoltre, ai sensi degli artt. 240 e 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, disponeva la confisca di quanto in sequestro. 2. Avverso l'indicata sentenza, l'imputato, per il ministero dei difensori di fiducia, propone ricorso per cassazione affidato a due motivi. 2.1. Con un primo motivo si chiede di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., …
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RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnata sentenza, il G.i.p. del Tribunale di Firenze applicava, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., a Francesco D. la pena concordata in relazione a tre violazioni dell'art. 512-bis c.p. (capi 6, 7 e 8), nonché a plurimi fatti ex artt. 2 e 8 d.lgs. n. 74 del 2000 (capi da 12 a 40); il G.i.p., inoltre, ai sensi degli artt. 240 e 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, disponeva la confisca di quanto in sequestro. 2. Avverso l'indicata sentenza, l'imputato, per il ministero dei difensori di fiducia, propone ricorso per cassazione affidato a due motivi. 2.1. Con un primo motivo si chiede di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., …
Leggi di più… - 3. Patteggiamento 231: nell’accordo delle parti deve essere compresa anche la confiscaAccesso limitatoFrancesco Sbisà · https://www.altalex.com/ · 2 novembre 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/09/2016, n. 6047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6047 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2016 |
Testo completo
06047-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ACR LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da 2007 Sent. n. - Presidente - Domenico Carcano cc 27 settembre 2016 Andrea Gentili R.G. n. 31417/2015 Emanuela Gai Motivazione semplificata Alessandro M. Andronio Relatore - Giuseppe Riccardi ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da IN LU, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del Gip del Tribunale di Civitavecchia del 18 febbraio 2015 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro M. Andronio;
letta la requisitoria del pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Massimo Galli, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla confisca. 1 RITENUTO IN FATTO il1.- Con sentenza del 18 febbraio 2015, pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., Gip del Tribunale di Civitavecchia ha applicato all'imputato la pena da questo richiesto, disponendo la confisca per equivalente del profitto (per euro 103.064,27), in relazione al reato di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000. 2. Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, deducendo: 1) l'erronea applicazione dell'art. 322 ter cod. pen., in relazione alla confisca per equivalente, sul rilievo che il profitto del reato sarebbe stato determinato in misura ben superiore al risparmio di spesa derivante dall'illecito; 2) la radicale incompatibilità del patteggiamento con la confisca, in mancanza di un compiuto accertamento della responsabilità penale. CONSIDERATO IN DIRITTO 3.-Il ricorso è inammissibile.
3.1. Deve rilevarsi che le censure della ricorrente non tengono conto del principio secondo cui la confisca per di diritto costantemente enunciato da questa Corte - equivalente disciplinata dall'art. 322 ter cod. pen. opera in via obbligatoria, discendendo tale conclusione, da un lato, dal dato testuale della norma, ove si prevede infatti, sia nel primo che nel comma 2, che la confisca sia "sempre ordinata", sia dalla natura sanzionatoria ad essa incontestabilmente riconosciuta dalla giurisprudenza;
attraverso di essa, infatti, si è inteso privare l'autore del reato di un qualunque beneficio economico derivante dall'attività criminosa, anche di fronte all'impossibilità di aggredire l'oggetto principale, nella convinzione della capacità dissuasiva e disincentivante di tale strumento, che assume, così, i tratti distintivi di una vera e propria sanzione, non commisurata né alla colpevolezza dell'autore del reato, né alla gravità della condotta. La confisca per equivalente, che opera come anticipato - oltre che in caso di condanna, anche, in virtù - del testuale contenuto della norma, in ipotesi di sentenza di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen., va poi applicata, tanto più in quanto, come precisato, obbligatoria, pur laddove la stessa non abbia costituito oggetto dell'accordo delle parti (ex multis, sez. 2, 4 febbraio 2011, n. 20046), conclusione, questa, ulteriormente discendente dal fatto che la sentenza di patteggiamento è sentenza vincolata relativamente al solo profilo del trattamento sanzionatorio e non anche a quello relativo alla confisca, per il quale la discrezionalità del giudice (discrezionalità vincolata quanto alla confisca obbligatoria) si riespande come in una normale sentenza di condanna, sì che, ove accordo tra le parti su tale punto vi sia comunque stato, il giudice non è obbligato a recepirlo o a recepirlo per intero (sez. 2, 19 aprile 2012, n. 19945, rv. 252825). Né è necessario, per l'assenza di norme che dispongano in senso contrario, che la confisca per equivalente sia preceduta dal sequestro preventivo dei beni oggetto della stessa (sez. 3, 4 febbraio 2013, n. 17066, the rv. 255113). In altri termini -per quanto qui rileva la confisca per equivalente del profitto di reato deve essere obbligatoriamente disposta, anche con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., pur quando non abbia formato oggetto dell'accordo tra le parti, non potendo tale accordo vincolare il giudice né per quel che attiene alla disposizione della misura stessa, né per quel che concerne il suo concreto oggetto (ex multis, sez. 3, 9 ottobre 2013, n. 44445, rv. 257616; sez. 3, 11 marzo 2014, n. 19461).
3.2. Tali principi non sono stati correttamente applicati nel caso di specie, perché - ferma restando l'applicabilità della confisca per equivalente anche nel patteggiamento - il Gip non ha correttamente determinato l'ammontare del profitto del reato, che ha fissato in euro 103.064,27 a fronte di fatture per operazioni inesistenti per complessivi euro 11.600,00. 4. Di conseguenza, la sentenza dev'essere annullata, con rinvio al Tribunale di Civitavecchia, limitatamente all'importo della confisca, perché proceda a nuova deliberazione sul punto, fornendo adeguata motivazione circa l'entità del profitto illecito.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente all'importo della confisca, con rinvio al Tribunale di Civitavecchia, per nuova deliberazione sul punto. Così deciso in Roma, il 27 settembre 2016. Il Presidente Il Consigliere estensore Domenico rcano Alessandro M. Andronio DEPOSITATA IN CANCELLERIA 9 FEB 2017 IL CANCELLIERE Luana Mariani