Sentenza 28 febbraio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 28/02/2002, n. 2960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2960 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2002 |
Testo completo
O L 4 L 7 O .3 B ) N E E , E C 1 N 9 A 9 O I P 1 Z - I 1 A D 1 R - T 1 E S 2 I C . G I L E D R 9 U 3 I A REPUBBLICA ITALIANA D E G E 6 LA CORTE SU2 96 0 / 0 2 E T 4 N N . . E T T S T IN NOME DEL POPOLO ITALIANO E IS R A ( Oggetto SE ONE TERZA CIVILE Resoramento Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: cla Dott. Gaetano NICASTRO Presidente - R.G. N. 8946/99 .6514 Dott. Ugo FAVARA - Consigliere- Cron Dott. Luigi Francesco DI NANNI - Consigliere Rep. Dott. Michele LO PIANO - Consigliere Ud.11/12/01 Dott. Gianfranco MANZO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S EN TE N Z A sul ricorso proposto da: CONTIERI DR, elettivamente domiciliato in ROMA LGO TRIONFALE 7, presso lo studio dell'avvocato MANNUCCI LUIGI, difeso dall'avvocato MINUCCI ARMANDO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
NUOVA TIRRENA SPA ASSICURAZIONI, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in ROMA ' presso lo studio VIA PIETRO DELLA VALLE 4 dell'avvocato TUCCILLO MARIO, che la difende, giusta 2001 delega in atti;
B 2140 controricorrente -1- nonchè
contro
COMUNE DI NAPOLI;
intimato avversO la sentenza n. 9835/98 del Giudice di pace di NAPOLI, SEZIONE 6 CIVILE emessa il 24/6/1998, depositata il 25/06/98; RG.25884/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/12/01 dal Consigliere Dott. Gianfranco MANZO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA che ha concluso per accoglimento del I motivo, rigetto del resto. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO DR ON conveniva dinanzi al Giudice di pace di Napoli il Comune di Napoli e la Nuova Tirrena S.p.a., quale società assicuratrice, per sentirli condannare in solido tra loro а risarcirgli i danni subiti alla sua autovettura in conseguenza di un incidente avvenuto con un autocarro di proprietà del Comune. La Nuova Tirrena S.p.a., costituitasi in giudizio, contestava il fondamento della domanda, deducendo che l'attore non aveva superato la presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054 C.C. Il Giudice di pace, con sentenza del 25 giugno 1998, dichiarava che ciascuno dei conducenti aveva concorso ugualmente a produrre il danno. Avverso questa sentenza, DR ON propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi. La Tirrena Assicurazioni S.p.a. resiste con Nuova controricorso. Il Comune di Napoli non ha svolto difese. Il ricorrente ha depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. La sentenza è stata pronunziata dal giudice di pace secondo equità, in causa non eccedente le lire duemilioni, avendo l'attore r 3 ا م espressamente limitato la condanna alla soglia massima del giudizio d'equità. Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza del 15 ottobre 1999, n. 716 hanno argomentazioni che questo tracciato - con - i limiti del controllo Collegio condivide esercitabile in sede di legittimità nei confronti delle sentenze pronunziate dal giudice di pace secondo equità, enunciando il principio secondo sono ricorribili incui tali sentenze cassazione per violazione delle norme processuali ai sensi dell'art. 360 primo comma numeri 1, 2 e 4 cod. proc. civ. (in quest'ultimo caso anche con riferimento alle ipotesi di inesistenza della motivazione), nonché ai sensi del n. 5 dell'art. 360 citato, quando l'enunciazione del criterio di equità adottato sia inficiata da un vizio che, attenendo ad un punto decisivo della controversia, si risolva in un'ipotesi di mera apparenza, ovvero di radicale ed insanabile contraddittorietà della motivazione, mentre la censura di violazione della legge sostanziale ai sensi del n. 3 del citato soltanto in caso di consentita art. 360 applicazione della 0 falsa inosservanza 4 r costituzione e delle norme comunitarie (se di rango superiore a quelle ordinarie) >>.
2. Ciò premesso circa i limiti del controllo esercitabile, il secondo e il terzo motivo del ricorso vanno trattati con priorità, in quanto con essi si contesta la decisione con la quale il giudice di pace ha ritenuto di applicare la all'art.2054, secondo comma presunzione di cui C.C., mentre con il primo si lamenta l'omessa pronunzia sulla domanda di condanna, nell'ambito della norma indicata. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 320 c.p.c., terzo e quarto comma, in relazione all'art. 360 c.p.c. nn. 3 e 4 e la violazione dell'art. 101 c.p.c., lamentando che il giudice di pace aveva fondato la propria decisione su documenti - dichiarazioni rese dal conducente dell'autocarro ai propri superiori, avallate da altri due dipendenti comunali che erano stati allegati alla comparsa conclusionale della Nuova Tirrena S.p.a. Il motivo, che nella prospettazione del ricorrente è volto a criticare l'attività 5 r processuale svolta dal giudice di pace, che avrebbe basato la sua decisione su documenti non è prodotti in contraddittorio tra le parti, infondato. Manca infatti ogni rilevanza causale dell'errore dedotto, poiché il Giudice di pace ha fondato la propria decisione d'equità sulla considerazione che l'attore non aveva fornito prova idonea a superare la presunzione di pari responsabilità. Le ulteriori considerazioni contenute nella sentenza impugnata e relative al documento in questione non assurgono dunque а ratio decidendi Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 2043, 2054, 1227c.c., nonché l'omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, criticando in sostanza il convincimento stesso espresso dal giudice di pace. In ogni caso, avuto riguardo al principio di diritto sopra enunciato in tema di ambito del controllo esercitabile dalla Corte di cassazione sulle sentenze del giudice di pace pronunziate secondo equità, il motivo è inammissibile in quanto non si ravvisa alcuna inosservanza ○ falsa 6 لا applicazione della costituzione e la motivazione non appare né inesistente né apparente.
3. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 112 c.p.c., deducendo che il giudice di pace aveva ritenuta applicabile la presunzione di cui all'art. 2054, secondo comma omettendo però di pronunziare sulla domandaC.C., di condanna. Il motivo, con il quale si fa valere la violazione di una norma processuale, è fondato. Il giudice di pace ha infatti dichiarato la concorsualitàpiena nella produzione dell'evento dannoso per il quale è causa della parte attorea e di quella convenuta>>, omettendo però del tutto di pronunziare sulla domanda di condanna svolta dall'attore. In conclusione, il secondo e il terzo motivo del ricorso vanno rigettati mentre il primo motivo va accolto. In relazione al motivo accolto la sentenza Va cassata con rinvio ad altro Giudice di pace di Napoli, che pronunzierà sulla domanda di condanna e provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
7 لا La Corte accoglie il primo motivo e rigetta gli altri;
cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altro Giudice di pace di Napoli che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma 1'11 dicembre 2001 Сыбано Св ите IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. мы IL CANCELLIERE C1 Depositata in Cancelleria Gina Daso 991, 11 28-12-07 IL CANCELLIERE C Gina ook O 4 L 7 L 3 ) . O B E N E , C 1 E A 9 N P 9 1 O I I - Z 1 D 1 A - E R 1 T 2 C S I I D G E U R I G A 5 D E E - N T . N T I E T S S I R E ( A