Sentenza 15 gennaio 2004
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/01/2004, n. 507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 507 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERCURIO Ettore - Presidente -
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO Mario - Consigliere -
Dott. MAZZARELLA Giovanni - Consigliere -
Dott. CELENTANO Attilio - rel. Consigliere -
Dott. CATALDI Grazia - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UL MA, elettivamente domiciliata in ROMA via MONTE ZEBIO 32, presso lo studio dell'avvocato MARINA MESSINA, rappresentata e difesa dall'avvocato MA PAOLETTI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ALESSANDRO RICCIO, MICHELE DI LULLO, NICOLA VALENTE, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso.
- resistente con mandato -
avverso la sentenza n. 114/00 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 12/06/00 - R.G.N. 151/2000;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 02/07/03 dal Consigliere Dott. Attilio CELENTANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Pisa la signora IA LL , titolare di due pensioni a carico dell'INPS (una diretta, cat. IO, con decorrenza dal febbraio 1972, ed una di reversibilità, cat. SO, decorrente dall'agosto 1995 e liquidata con più di 781 contributi settimanali), chiedeva la condanna dell'Istituto previdenziale ad integrare al minimo la pensione diretta e non quella ai superstiti. Con sentenza del 4 giugno 1999 il Tribunale rigettava la domanda. L'appello della pensionata, cui resisteva l'INPS, veniva rigettato dalla Corte di Appello di Firenze con sentenza del 30 maggio/12 giugno 2000. I giudici di secondo grado osservavano che entrambe le pensioni erano a carico della assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, per cui la fattispecie era regolata dalla seconda parte del comma 3 dell'art. 6 del d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convenite, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638:
nel caso di titolarità di pensioni dirette e ai superstiti a carico della stessa gestione, inferiori al trattamento minimo, l'integrazione al trattamento minimo è garantita solo sulla pensione diretta, salvo che una delle due pensioni risulti costituita per effetto di un numero di settimane di contribuzione non inferiore a 781, dovendosi allora integrare questa pensione.
Per i giudici di secondo grado l'INPS aveva correttamente applicato tale disposizione, disposizione che aveva superato il vaglio della Corte Costituzionale (sentenza n. 18 del 1998). Per la cassazione della sentenza di secondo grado ricorre, formulando un unico motivo di censura, IA LL.
L'INPS ha depositato solo procura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 6, comma 3, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, la difesa della ricorrente sostiene che la seconda ipotesi della seconda parte di tale comma (quella che, in caso di titolarità di pensioni dirette e ai superstiti a carico della stessa gestione, privilegia l'integrazione della pensione costituita per effetto di non meno di 781 settimane di contribuzione) deve ritenersi implicitamente abrogata a seguito della abrogazione del trattamento di miglior favore riservato a tali pensioni dall'art. 14 quater del d.l. n. 663 del 1979, convertito nella legge n. 33 del 1980.
Essendo venuto meno ogni vantaggio per i cd. settecentoottantunisti, dovrebbe ritenersi abrogata la seconda parte del terzo comma del citato art. 6.
Il ricorso non è fondato.
La questione proposta dalla difesa della signora LL è già pervenuta all'esame della Corte.
Con sentenza n. 7840 del 10 agosto 1998 è stato affermato il seguente principio:
"L'incompatibilità tra le nuove disposizioni e quelle precedenti - che costituisce una delle due ipotesi di abrogazione tacita ai sensi dell'art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale - si verifica soltanto quando fra le leggi considerate vi sia una contraddizione tale da renderne impossibile la contemporanea applicazione, cosicché dall'applicazione ed osservanza della nuova legge non possono non derivare la disapplicazione e/o l'inosservanza dell'altra. Tale situazione non è ravvisatile nell'ipotesi in cui la nuova legge abbia determinato esclusivamente il venire meno della "ratio" della legge precedente, senza tuttavia occuparsi di dettare una nuova disciplina della materia da quest'ultima regolata. Ne consegue che l'art. 6, comma terzo, ultimo alinea, del D.L. n. 463 del 1983 (conv. in legge n. 638 del 1983) - in base al quale, nel caso di titolarità di pensione diretta e di pensione ai superstiti entrambe inferiori al trattamento minimo e a carico della medesima gestione, l'integrazione al minimo deve essere operata sulla pensione corrisposta in virtù di almeno 781 contributi settimanali (in deroga alla regola generale che privilegia la pensione diretta,secondo il criterio del maggior beneficio economico del percipiente) - non può ritenersi tacitamente abrogato per effetto dell'art. 4, comma ottavo, della legge n. 140 del 1985, il quale ha espressamente abrogato i commi terzo e quarto dell'art. 14 quater del D.L. n. 663 del 1979 (conv. in legge n. 33 de 1980) che prevede il cosiddetto "superminimo per i settecentottantunisti", la cui salvaguardia costituiva la "ratio" originaria del criterio di scelta dettato dall'art. 6 cit. D'altra parte, secondo quanto affermato nella sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 1998, deve escludersi che tale criterio di scelta limiti alcuna posizione soggettiva garantita dall'ordinamento a livello costituzionale o legislativo in genere".
Alla luce di tale orientamento, recentemente confermato con le sentenze n. 10053 del 10 luglio 2002 e n. 14129 del 1 ottobre 2002, il ricorso va rigettato.
Nessun provvedimento va preso in ordine alle spese, atteso che l'INPS non ha svolto attività difensiva.
P.T.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 2 luglio 2003.
Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2004