Cass. civ., sez. III, sentenza 13/02/2002, n. 2066
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Sentenza 13 febbraio 2002

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Affinché la divulgazione a mezzo stampa di notizie lesive dell'onore, della reputazione o della riservatezza di terzi possa considerarsi lecito esercizio del diritto di cronaca, devono ricorrere le seguenti condizioni: la verità dei fatti esposti, che può essere oggettiva o anche soltanto putativa, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca, e che è esclusa quando vengano riferiti fatti veri, ma incompleti; l'interesse pubblico alla conoscenza del fatto oggetto della cronaca (c.d. pertinenza); la correttezza dell'esposizione (c.d. continenza). Quest'ultima condizione va intesa sia come correttezza formale, sia come limite sostanziale, individuabile in ciò che è strettamente necessario per soddisfare l'interesse generale alla conoscenza di determinati fatti di rilievo sociale, e che va accertato in base ad un'indagine orientata verso il risultato finale della comunicazione e vertente imprescindibilmente, in particolare, sui seguenti elementi: 1) accostamento di notizie, quando esso sia dotato di autonoma attitudine diffamatoria; 2) accorpamento di notizie che produca un'espansione di significati; 3) uso di determinate espressioni nella consapevolezza che il pubblico le intenderà in maniera diversa o addirittura contraria al loro significato letterale; 4) tono complessivo della notizia e titolazione.

La pronuncia di compensazione delle spese processuali, ancorché priva di esplicita, specifica motivazione, va posta in relazione ed integrata con la motivazione della sentenza e con tutte le vicende processuali, che possono essere sufficienti a giustificarla.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 13/02/2002, n. 2066
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2066
Data del deposito : 13 febbraio 2002

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