Sentenza 13 febbraio 2002
Massime • 2
Affinché la divulgazione a mezzo stampa di notizie lesive dell'onore, della reputazione o della riservatezza di terzi possa considerarsi lecito esercizio del diritto di cronaca, devono ricorrere le seguenti condizioni: la verità dei fatti esposti, che può essere oggettiva o anche soltanto putativa, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca, e che è esclusa quando vengano riferiti fatti veri, ma incompleti; l'interesse pubblico alla conoscenza del fatto oggetto della cronaca (c.d. pertinenza); la correttezza dell'esposizione (c.d. continenza). Quest'ultima condizione va intesa sia come correttezza formale, sia come limite sostanziale, individuabile in ciò che è strettamente necessario per soddisfare l'interesse generale alla conoscenza di determinati fatti di rilievo sociale, e che va accertato in base ad un'indagine orientata verso il risultato finale della comunicazione e vertente imprescindibilmente, in particolare, sui seguenti elementi: 1) accostamento di notizie, quando esso sia dotato di autonoma attitudine diffamatoria; 2) accorpamento di notizie che produca un'espansione di significati; 3) uso di determinate espressioni nella consapevolezza che il pubblico le intenderà in maniera diversa o addirittura contraria al loro significato letterale; 4) tono complessivo della notizia e titolazione.
La pronuncia di compensazione delle spese processuali, ancorché priva di esplicita, specifica motivazione, va posta in relazione ed integrata con la motivazione della sentenza e con tutte le vicende processuali, che possono essere sufficienti a giustificarla.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 13/02/2002, n. 2066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2066 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Ernesto LUPO - Presidente e Relatore -
Dott. Antonio LIMONGELLI - Consigliere -
Dott. Giuliano LUCENTINI - Consigliere -
Dott. Bruno DURANTE - Rel. Consigliere -
Dott. Gianfranco MANZO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
OL IO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTE SANTO 2, presso lo studio dell'avvocato SERGIO BARENGHI, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
FELTRI VITTORIO, R.C.S. EDITORI SPA;
- intimati -
e sul 2° ricorso n° 07024/00 proposto da:
FELTRI VITTORIO, R.C.S. EDITORI SPA, con sede in Milano, in persona del suo legale rappresentante pro tempore Dott. Claudio Calabi, elettivamente domiciliati in ROMA VIA GIOACCHINO ROSSINI 9, presso lo studio dell'avvocato NATALINO IRTI, che li difende anche disgiuntamente all'avvocato GILBERTO VITALE, giusta procure speciali del Notar IO Ripamonti di Milano rispettivamente del 04/03/00 rep. n. 141101 e del 04/03/01 rep. n. 141100;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
contro
OL IO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1132/99 della Corte d'Appello di MILANO, Sezione II Civile, emessa il 17/02/99 e depositata il 30/04/99 (R.G. 2456/95);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/06/01 dal Consigliere Dott. Bruno DURANTE;
uditi gli Avvocati Gilberto VITALE e Natalino IRTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
OL IO convenne innanzi al tribunale di Milano l'editore ed il direttore del giornale "L'Europeo", la R.C.S. Rizzoli periodici s.p.a. e EL TT, per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni cagionatigli mediante la pubblicazione sul numero 12 del detto giornale apparso il 24.3.1990 di un articolo intitolato "L'Italia ci truffa" lesivo del suo onore.
I convenuti si difesero, sostenendo che l'articolo non aveva contenuto diffamatorio.
Il tribunale accolse la domanda e condannò i convenuti al risarcimento dei danni liquidati in lire 40.000.000. Proposero gravame la R.C.S. editori s.p.a. - incorporante della R.C.S. Rizzoli periodici s.p.a. - ed il EL.
La corte di appello di Milano con sentenza resa il 17-2-1999 accolse il gravame e rigettò la domanda.
Secondo la corte risponde al vero la notizia pubblicata sul giornale e, cioè, che il servizio e le interviste televisivi concernenti i DY, ZI TT e NE ND non sono stati realizzati direttamente dal OL;
in particolare, il predetto ha ammesso di essere apparso come conduttore del servizio sui DY, che in realtà è stato realizzato da HR PL ed a nulla rileva che questo ultimo abbia dichiarato di avere autorizzato la versione del servizio trasmessa in Italia;
nell'intervista a ZI TT il OL ha assunto il ruolo di intervistatore, che è stato, invece, svolto dalla collaboratrice esterna di MI, OS AR, sia pure su domande predisposte dal OL;
la versione della realizzazione diretta dell'intervista di NE ND, anche se a mezzo di telefono, è inattendibile in quanto la prenotazione di un riversamento audio + video della televisione sud africana per il giorno dell'intervista risulta partito il giorno dopo. Sussiste "non solo l'utilità delle notizie per cui è causa, non messa in discussione, ma altresì la verità dei fatti esposti. Tenuto conto di ciò la forma usata nell'articolo, pur nel suo vigore polemico e nel suo spirito giornalistico, non può considerarsi al di là dei limiti della civiltà e della continenza".
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il OL sulla base di quattro motivi: hanno resistito con controricorso la R.C.S. editore s.p.a. ed il EL, i quali hanno proposto ricorso incidentale con un motivo.
Le parti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi sono proposti contro la medesima sentenza e, a norma dell'art. 335 c.p.c., vanno riuniti. Con il primo motivo del ricorso principale, denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 57, 595 c.p. in relazione all'art. 2043 c.c., degli artt. 6, 7, 10 c.c. in relazione all'art. 2 cost.,
nonché vizio di motivazione, si censura la sentenza impugnata per avere incentrato la propria valutazione sulla verità della notizia, che ha ritenuto in base ad un esame erroneo ed incompleto delle risultanze, senza dedicare la dovuta attenzione alla correttezza formale dell'esposizione ovverosia alla c.d. continenza che - esclusa da una consistente serie di elementi (l'inserimento in un contesto teso alla comunicazione di illeciti;
la titolazione;
l'uso di parole allusive di comportamenti rilevanti sul piano penale) - ha affermato apoditticamente.
Con il secondo motivo dello stesso ricorso, nel denunciarsi violazione e falsa applicazione degli artt. 51, 58, 595 c.p., 8 L. 47/1948, 2043 c.c., si muove censura alla sentenza impugnata per avere ritenuto che con la pubblicazione della rettifica si è esaurito il potere di azione del diffamato, sostenendosi che la rettifica opera su piano diverso da quello del risarcimento e non vale ad escluderlo.
Il terzo motivo ripropone i temi che formano oggetto del primo motivo.
Ribadito che la verità oggettiva della notizia ne' copre ne' legittima le affermazioni ingiuriose, che ne accompagnano la pubblicazione, si deduce che la sentenza impugnata non ha motivato sul punto che si può commettere - e nella specie si è commessa - diffamazione anche pubblicando una notizia oggettivamente vera.
Il quarto motivo contiene denuncia di violazione e falsa applicazione degli artt. 51, 58, 595 c.p., 8 L. 47/1948, 112, 115, 116 c.p.c., nonché di vizi di motivazione.
La sentenza impugnata è censurata 1) per avere valorizzato nella valutazione della notizia concernente l'intervista DY due elementi, di cui uno (la pubblicazione della rettifica esclude l'azione risarcitoria) erroneo e l'altro (il OL non è stato conduttore della trasmissione) privo di rilevanza;
2) per avere affermato che l'intervista a ZI TT è stata interamente realizzata dalla collaboratrice esterna di MI senza fornire congrua motivazione e valutare le risultanze probatorie;
3) per avere immotivatamente disatteso la richiesta di prova testimoniale e di audizione della cassetta riguardante NE ND ed avere ritenuto che non vi sia stata l'intervista diretta sulla base di documento privo di valore probatorio al riguardo.
I motivi, che vanno esaminati in un contesto unitario per la reciproca interdipendenza, sono infondati.
In sostanza la sentenza impugnata viene censurata per avere ritenuto non già che nella specie sussista la condizione dell'utilità o interesse sociale della notizia pubblicata (c.d. pertinenza), ma che ricorrano le altre due condizioni, che sono necessarie per la configurazione dell'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca e, cioè, la verità oggettiva della notizia e la correttezza formale dell'esposizione o continenza (ex plurimis Cass. 24-1-2000, m° 747). La censura che concerne la verità oggettiva è di insufficiente e, comunque, erronea motivazione.
Nel ribadire che la verità può anche essere solo putativa, purché risulti da un serio e diligente lavoro di ricerca, e non è rispettata quando vengano riferiti fatti veri, ma incompleti (Cass. 7-2-1996, n° 982), va rilevato che la censura è nella sua totalità
inammissibile, risolvendosi per una parte in una richiesta di rivalutazione delle risultanze probatorie o nella contrapposizione di una lettura alternativa di tali risultanze a quella della sentenza impugnata e non essendo supportata per la parte che concerne la richiesta di audizione della cassetta e di prova testimoniale dalla indicazione delle circostanze di fatto, che ne formano oggetto, sì da consentire la valutazione di decisività sulla sola base del ricorso senza bisogno di utilizzare altre fonti. L'esame della censura relativa alla continenza deve muovere dalla considerazione che nel difficile bilanciamento tra diritto di cronaca e diritto del singolo all'onore ed alla reputazione assume particolare importanza il limite.
L'analisi giurisprudenziale ha evidenziato che il limite può venire in considerazione, oltre che sotto il profilo della correttezza formale dell'esposizione, sotto quello sostanziale da individuare in ciò che è strettamente necessario per soddisfare l'interesse generale alla conoscenza di determinati fatti di rilievo sociale (Cass. 6-4-1993, n° 4109). L'indagine sul limite postula la valutazione delle parole nel momento dinamico, atteso che esse, combinandosi con la funzione semantica delle modalità con le quali è fornita la notizia, possono generare ulteriori significati (Cass. Pen. Sez. V, 21-2-1995, Scalfari, in C.P. 1995, 2545).
Tale indagine, che deve essere orientata verso il risultato finale della comunicazione, non può in particolare prescindere dai seguenti elementi: 1) accostamento di notizie, quando esso sia dotato di autonoma attitudine diffamatoria;
2) accorpamento di notizie che produca un'espansione di significati;
3) uso di determinate espressioni nella consapevolezza che il pubblico le intenderà in maniera diversa o addirittura contraria al loro significato letterale;
4) tono complessivo della notizia e titolazione. Ora le corte di merito ha affermato che la forma usata nell'articolo, nonostante il suo vigore polemico ed il suo spirito giornalistico, non si può considerare al di là dei limiti della civiltà e della continenza e siffatta motivazione, pur nella sua estrema sinteticità, si ritiene appagante, costituendo il punto di approdo di una valutazione complessiva della vicenda condotta sulla scorta di corretti criteri logico-giuridici.
La censura relativa alla rettifica è evidente frutto di equivoco, non avendo la sentenza impugnata affermato che la rettifica esaurisca il potere di azione del diffamato.
Con l'unico motivo del ricorso incidentale si denuncia violazione degli art. 91, comma 1, 92, comma 2, c.p.c. in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, stesso codice, sostenendosi che la corte di merito non ha motivato la compensazione delle spese si lite. Neppure questo motivo può essere accolto.
La compensazione delle spese deve essere posta in relazione ed integrata con la motivazione della sentenza e con tutte le vicende processuali, stante l'inscindibile connessione tra lo svolgimento della causa e la pronuncia sulle spese (Cass. 21-2-1998, n° 1887), ed alla stregua di tale principio risulta nella specie assistita da una sorta di motivazione "per relationem" sufficiente a giustificarla.
In conclusione, i ricorsi vanno rigettati.
Nel rigetto di entrambi i ricorsi si ravvisa motivo idoneo alla compensazione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta;
compensa le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di cassazione il 26 giugno 2001. Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2002