Sentenza 16 gennaio 2008
Massime • 1
Integra il reato di introduzione di armi in area protetta di cui all'art. 11, comma terzo, lett. f), L. n. 394 del 1991, la condotta di chi, a bordo di auto contenente armi, abbia anche solo a transitarvi al fine di portarsi in area non protetta al fine di cacciare.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 16/01/2008, n. 6985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6985 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ONORATO Pierluigi - Presidente - del 16/01/2008
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - N. 113
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 28455/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Ancona;
avverso la sentenza resa dal Tribunale di Ancona - Sezione Distaccata di Fabriano nel processo a carico di:
FE GI, nato ad [...] il [...];
vista la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione svolta in udienza dal Consigliere Dott. Santi Gazzara;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto Procuratore Generale, Dott. IZZO Gioacchino, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Ancona, sezione distaccata di Fabriano, con sentenza del 27/3/07, ha condannato FE GI all'ammenda di Euro 1.000,00, perché riconosciuto colpevole del reato di cui alla L. n.349 del 1991, art. 11, comma 3, lett. f, per avere introdotto un focile, marca Franchi, cal. 12 e n. 24 munizioni, cal. 12 nell'area naturale protetta, Parco Regionale Gola della Rossa. Ha assolto il prevenuto dalla imputazione di cui alla L. n. 157 del 1992, art. 21, ritenendo escluso l'esercizio di attività venatoria nell'area predetta disponendo il dissequestro dell'arma e delle munizioni, con restituzione al legittimo proprietario. Propone ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Corte di Appello di Ancona, con i seguenti motivi:
mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione - art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e). Inosservanza od erronea applicazione della legge penale - art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), in relazione all'art. 240 c.p. e L. n. 152 del 1992, art. 6.
Con il gravame si censura la sentenza sul punto della omessa confisca dell'arma e delle munizioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
La sentenza resa dal Tribunale di Ancona appare motivata correttamente e logicamente ed in essa non si ravvisano vizi di implausibilità.
Il giudice di merito evidenzia che la vicenda trae origine da un accertamento eseguito, in data 21/9/03, da Agenti del Corpo Forestale dello Stato, che, dopo avere intimato l'alt al prevenuto, il quale percorreva a bordo del proprio fuoristrada il Parco Regionale Gola della Rossa, area naturale protetta, rilevavano che sull'automezzo il FE trasportava un vecchio cane e rinvenivano un fucile, marca Franchi, riposto nella custodia, sopra il sedile posteriore, nonché 24 munizioni.
Da quanto dichiarato dai testi, TT e BE, agenti che avevano eseguito l'accertamento, è emerso che l'imputato non era in atteggiamento di caccia, così da determinare il giudicante ad escludere la commissione della violazione di esercizio dell'attività venatoria in zona vietata;
nel mentre, non potevasi dubitare che la condotta posta in essere dal prevenuto avesse concretizzato la violazione contravvenzionale relativa al divieto di porto di armi e munizioni all'interno del parco.
Il Tribunale ha quindi riconosciuto colpevole il FE solo in ordine al primo capo di imputazione (L. n. 349 del 1991, art. 11, comma 3, lett. f), assolvendolo dalla imputazione di cui al capo b).
Il legislatore, onde scongiurare qualsiasi pericolo di danno all'ecosistema dell'area protetta vieta la introduzione di armi da parte di privati, in quanto ritenute cose destinate ad impieghi incompatibili con la natura dell'area stessa, quale l'abbattimento e la cattura di specie selvatiche e sul punto questa Corte ha avuto modo di affermare che si configura il reato di cui alla L. n. 394 del 1991, art. 11, comma 3, e art. 30, nella condotta di cacciatori,
fermati con le loro auto, nel bagagliaio delle quali erano custodite armi, mentre transitavano lungo una strada pubblica, ricompresa all'interno dell'area protetta, per recarsi in zone in cui l'attività venatoria era consentita (Cass. 12/1/01, Ricci;
Cass.14/2/02, Nocentini;
Cass. 22/10/99, Bianchi).
Quanto sostenuto in gravame dal Procuratore Generale di Ancona non può trovare accoglimento, visto che la confisca dell'arma e del munizionamento, sottoposte a sequestro, segue alla condanna attinente alla violazione della L. n. 157 del 1992, art. 21, mentre l'applicazione di tale misura di sicurezza è prevista dalla L. n.349 del 1991, art. 30, solo nei casi ritenuti di particolare gravità
e viene applicata, pertanto, discrezionalmente dall'organo giudicante.
Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto di qualificare la condotta posta in essere dal prevenuto "di minima offensività", così che, correttamente, ha disposto la restituzione di quanto sequestrato.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2008.
Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2008