Sentenza 10 novembre 2004
Massime • 1
In tema di circolazione stradale, l'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 189 comma sesto del codice della strada (punito solo a titolo di dolo) ricorre quando l'utente della strada, al verificarsi di un incidente - idoneo a recar danno alle persone e riconducibile al proprio comportamento - ometta di fermarsi per prestare eventuale soccorso, non necessario per contro essendo che il soggetto agente abbia in concreto constatato il danno provocato alla vittime. (La Corte ha peraltro ritenuto, con riferimento alla fattispecie, che non sussiste contraddizione tra l'accertamento della colpevolezza dell'agente in ordine al reato sopra menzionato, e il suo proscioglimento dal reato di cui al successivo comma settimo dell'art. 189, attesa la diversità di tale ultima previsione finalizzata a garantire la identificazione del soggetto agente).
Commentario • 1
- 1. Incidente obbliga a fermarsi (Cass. 23931/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 7 luglio 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/11/2004, n. 7615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7615 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COCO Giovanni Silvio - Presidente - del 10/11/2004
Dott. MARINI Lionello - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE BIASE Arcangelo - Consigliere - N. 1509
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - N. 007180/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ER FL N. IL 31/03/1951;
avverso SENTENZA del 08/07/2002 CORTE APPELLO di TRIESTE;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. MARINI LIONELLO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Giovanni Galati che ha concluso per il rigetto del ricorso;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza in data 8-7-2002 la Corte d'appello di Trieste ha confermato la sentenza del Tribunale di Udine datata 14-12-2000, che aveva dichiarato LA VI responsabile del reato di cui all'art. 189, comma 6^, del Codice della strada, per avere costui, alla guida di un'autovettura ed in occasione di un incidente stradale ricollegabile al suo comportamento, omesso di ottemperare all'obbligo di fermarsi e lo aveva condannato, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, alla pena di quindici giorni di reclusione, sostituita ex art. 53 L. 689/81 con la pena di 1.225.000 lire di multa, disponendo la sospensione della patente di guida per la durata di quattro mesi, con irrogazione della sanzione amministrativa di 300.000 euro di multa, assolvendolo invece, per insussistenza del fatto, dall'ulteriore reato previsto dal citato art. 189, comma 7^, C.d.s., ascrittogli per non avere prestato assistenza alle persone rimaste ferite a seguito del sinistro.
Ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato deducendo:
1) il vizio di manifesta illogicità della motivazione, sull'assunto che - assolto il LA con la sentenza di primo grado dall'accusa di non avere prestato l'assistenza necessaria ai feriti per la ragione che le lesioni erano risultate ed erano state certificate a distanza di giorni da quello di verificazione del sinistro ma non erano emerse subito dopo la collisione tra i veicoli - i giudici di merito avrebbero dovuto assolverlo anche dall'ulteriore violazione contestata, quella consistente nella violazione della norma che impone l'obbligo di fermarsi in caso di incidente con danni alle persone.
Diversamente da quanto affermato nella sentenza impugnata, il LA non era fuggito successivamente all'incidente, ma più semplicemente aveva proseguito la sua marcia perché - così come aveva sempre dichiarato - non si era accorto della entità del danno avendo ritenuto che il contatto fosse stato circoscritto ai rispettivi specchietti retrovisori esterni delle due autovetture, in un contesto nel quale aveva visto proseguire quella, coinvolta nell'incidente, di proprietà di IC DI, (circostanza confermata dallo stesso IC), salvo poi, una volta giunto alla propria abitazione e resosi conto della entità dei danni subiti dal proprio veicolo, essere ritornato sul luogo dell'incidente, ove aveva constatato non esservi persone ferite.
2) violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza, nel sopra descritto contesto fattuale, del dolo del delitto ex art. 189, comma 6^, cod. pen., pur non essendo stato provato che il LA fosse consapevole del fatto che le persone presenti all'interno dell'autovettura coinvolta nel sinistro (da subito sintomaticamente qualificato "con solo danno alle cose") fossero ferite. Secondo una corretta valutazione riferita alla immediatezza del sinistro, la gravità dell'incidente, tale da poter avere cagionato lesioni, non risultava, ne' emergeva che vi fossero feriti da soccorrere, restando quindi escluso il dolo del reato ascritto. I motivi posti a base del ricorso sono infondati.
La Corte territoriale, dopo avere rilevato, in fatto, che l'imputato non si era fermato dopo che il veicolo del quale era alla guida aveva colliso con quello condotto da IC ND, e che in conseguenza del sinistro due persone trasportate sull'autovettura di quest'ultimo avevano riportato lesioni, come da certificati ospedalieri, ha affermato quanto segue:
A) Non aveva rilevanza alcuna la circostanza che le suddette lesioni (trauma contusivo discorsivo per IC IA IA e distorsione rachide cervicale per MO FE, persone trasportate sul veicolo condotto da AS ND), non fossero - data la loro particolare tipologia - emerse nella immediatezza, bensì a distanza di breve tempo e fossero state refertate soltanto, rispettivamente, uno e due giorni dopo quello di verificazione dell'incidente stradale.
B) Era del tutto inattendibile l'assunto dell'imputato di aver ritenuto, in un primo momento, che l'urto tra i due autoveicoli avesse interessato soltanto i relativi specchietti retrovisori e fosse, quindi, pressoché irrilevante e tale da non comportare la possibilità di danni alle persone;
tale assunto era infatti smentito dall'esame delle fotografie in atti dell'autovettura condotta dal IC, fotografie evidenzianti una collisione di notevole entità che aveva interessato tutta la fiancata sinistra della medesima, determinandone la rientranza, con foratura delle gomme sullo stesso lato (nonché perdita della targa dell'automobile condotta dall'imputato, rinvenuta sul posto dai Carabinieri della stazione di Torviscosa).
C) Era pertanto priva di consistenza la tesi di una pretesa "buona fede" alla quale sarebbe stata improntata la condotta del Verginei la, tesi non confortata neppure dall'asserito, ma non riscontrato, ritorno dell'imputato sul luogo del sinistro, in un contesto nel quale il teste Carabiniere Vetrano, fermatosi sul posto per almeno un'ora per compiere gli opportuni accertamenti, aveva affermato che non gli risultava l'avvenuto ritorno in loco del conducente del veicolo investitore, che nessuno - a parte il conducente del veicolo incidentato e le tre persone su questo trasportate - gli si era avvicinato affermando di essere stato coinvolto nell'incidente e declinando le proprie generalità, ed infine che egli aveva successivamente provveduto ad accertare quelle generalità del conducente dell'autovettura che aveva investito quella dal IC;
D) Alla stregua di quanto precede risultava provata la piena consapevolezza, da parte dell'imputato, della gravità dell'incidente e della conseguente concreta probabilità che da esso potessero essere derivati danni alle persone che viaggiavano Sul veicolo guidato dal IC, e ciononostante l'imputato non aveva ottemperato all'obbligo di fermarsi, così essendosi reso responsabile del reato omissivo di pericolo previsto dall'art. 189, comma sesto del codice stradale, obbligo diretto ad una duplice finalità, che quella di consentire la esatta identificazione del responsabile e di permettere l'accertamento delle modalità del sinistro.
Tale articolata motivazione, immune da errori logico-giuridici , non incorre nei vizi di legittimità dedotti con il ricorso. In primo luogo va osservato che non sussiste la dedotta contraddizione logica tra la pronuncia assolutoria, per insussistenza del fatto, dal reato previsto dall'art. 189, comma 7^, del Codice della strada (motivata dal primo giudice sul rilievo che nella immediatezza gli occupanti l'autovettura investita da quella dell'imputato non erano risultate bisognose di soccorso) e l'affermazione di responsabilità per il reato di cui al sesto comma del citato art. 189, attesa la diversità ontologica tra le due fattispecie incriminatici, descrittive di due condotte diverse e poste a tutela di interessi giuridici diversi, in quanto la norma del sesto comma dell'art. 189 - contemplante il reato cosiddetto "di fuga", il cui elemento materiale consiste nell'allontanarsi dell'agente dal luogo dell'investimento così da impedire o comunque, ostacolare l'accertamento della propria identità personale e l'individuazione del veicolo investitore - ha la finalità di assicurare la possibilità di individuazione del soggetto agente e dei dati identificativi del veicolo investitore, mentre la norma del settimo comma del suddetto articolo è posta a tutela delle persone investite nel sinistro, le quali abbiano riportato danni fisici (o la morte) in conseguenza del sinistro medesimo.
Inoltre va osservato che la condotta contemplata nel sesto comma dell'art. 189 del codice stradale integra un reato omissivo di pericolo e consiste nella violazione da parte dell'agente dell'obbligo di fermarsi in presenza di un incidente, da lui percepito, che sia riconducibile al suo comportamento e che sia concretamente idoneo a produrre eventi lesivi, non essendo necessario che si debba riscontrare l'esistenza di un effettivo danno alle persone, peraltro non accertabile immediatamente nella sua sussistenza e consistenza (Cass. Sez. 4^ 12-11-2002 n. 3982, Mancini). Una diversa interpretazione che collegasse l'obbligo di fermarsi alla condotta da cui sia derivato un danno effettivo alle persone emergente ictu oculi e nella immediatezza dell'incidente (o meglio contestualmente al verificarsi del medesimo) limiterebbe, invero, l'ambito di operatività della fattispecie ai soli casi di macroscopica e immediata evidenza di lesioni o di morte. Milita invero, a giudizio di questa Corte, a favore di quanto sopra affermato (e cioè alla sufficienza, per la integrazione dell'elemento soggettivo del reato in esame, dell'apprezzamento, da parte del soggetto agente, della verificazione di un incidente stradale idoneo a cagionare eventi lesivi, ancorché da questi non constatati) l'elemento logico costituito dal rilievo che, diversamente opinando, ogni volta che l'utente della strada omette di fermarsi dopo che si è verificato un incidente stradale ricollegabile al suo comportamento, questi, precludendosi proprio a causa dell'omesso arresto del proprio veicolo, la possibilità di verificare de visu e nella immediatezza se dall'incidente siano derivati danni alle persone, non sarebbe sistematicamente (tranne che nei casi di verificazione di sinistri così gravi da rendere indubbia ed inequivocabile la causazione di lesioni o della morte a terzi) a conoscenza del fatto che è stato provocato un danno alle persone, sicché il dato conoscitivo insito nel dolo del delitto de quo dovrebbe, illogicamente, essere escluso proprio a causa della inottemperanza a quell'obbligo di fermarsi che la norma impone "in caso di incidente con danno alle persone".
In definitiva, l'elemento soggettivo del reato in esame (previsto come delitto e punito solo a titolo di dolo) ricorre quando l'utente della strada siasi reso conto dell'avvenuta verificazione di un incidente ricollegabile al suo comportamento ed idoneo a recare danno alle persone, senza che sia necessario - per le ragioni sopra evidenziate - che il soggetto agente abbia effettivamente constatato che tale danno siasi verificato, essendo invece sufficiente che, in relazione alla dinamica ed alla entità del sinistro nel quale egli ed altri sono stati coinvolti, il sinistro medesimo sia da lui apprezzabile come potenzialmente causativo di eventi lesivi alle persone.
Pertanto il thema decidendum nella presente vicenda processuale s'incentra - pacifica la circostanza che il LA percepì la verificazione dell'incidente ricollegabile alla sua condotta di guida, ed altrettanto pacifico che egli, nonostante ciò, proseguì, senza fermarsi, nella conduzione del proprio veicolo si da allontanarsi dal luogo del sinistro - sulla avvenuta percezione e consapevolezza, da parte dell'imputato, della idoneità dell'incidente vendicatosi a cagionare lesioni a terzi, ed al riguardo i giudici di merito hanno reso motivazione del tutto congrua, esaustiva e logica, nonché rispettosa del principio di diritto sopra enunciato in tema di elemento soggettivo del reato qui in esame,e tale, in definitiva, da resistere agevolmente alle censure di illogicità manifesta e violazione di legge poste a base del ricorso.
Per le ragioni che precedono il ricorso proposto da LA VI deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 10 novembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2005