Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/11/2004, n. 7615
CASS
Sentenza 10 novembre 2004

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Massime1

In tema di circolazione stradale, l'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 189 comma sesto del codice della strada (punito solo a titolo di dolo) ricorre quando l'utente della strada, al verificarsi di un incidente - idoneo a recar danno alle persone e riconducibile al proprio comportamento - ometta di fermarsi per prestare eventuale soccorso, non necessario per contro essendo che il soggetto agente abbia in concreto constatato il danno provocato alla vittime. (La Corte ha peraltro ritenuto, con riferimento alla fattispecie, che non sussiste contraddizione tra l'accertamento della colpevolezza dell'agente in ordine al reato sopra menzionato, e il suo proscioglimento dal reato di cui al successivo comma settimo dell'art. 189, attesa la diversità di tale ultima previsione finalizzata a garantire la identificazione del soggetto agente).

Commentario1

  • 1Incidente obbliga a fermarsi (Cass. 23931/19)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 7 luglio 2019

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/11/2004, n. 7615
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7615
Data del deposito : 10 novembre 2004

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