Sentenza 23 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 23/04/2002, n. 5926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5926 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2002 |
Testo completo
LA CORTE SUP 05926 /02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME LA CORTE SUPREMADICASSAZIONE Oggetto SERVITU SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Franco PONTORIERI R.G.N. 15472/99 - Cron.∙17326 Dott. Ugo RIGGIO - Consigliere Rep. 1341 - Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ Rel. Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO Ud. 18/10/01 - Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE RIZZUTO GI, RIZZUTO ANNA, elettivamente Richiesta copia studio domiciliate in ROMA PIAZZA UGO DA COMO 1, presso lo dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti € 1,55 studio dell'avvocato ARTURO CAPPELLANI, che le 12.3 APR. 2002. IL CANCELLIERE difende, giusta delega in atti;
- ricorrenti ISS M ERIA
contro
CU GI, in nome proprio che nella qualità di procuratrice generale del fratello CU RO LV, elettivamente domiciliata in ROMA VLE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO MONZINI, difesa dall'avvocato LV BLANDI, giusta2001 1388 delega in atti;
B -1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE controricorrente Richiesta copia esecutiva BLANDI da Sig. avverso la sentenza n. 138/99 della Corte d'Appello di per diritti € 18, 60+9 011. 2082 PALERMO, depositata il 20/02/99; IL CANCELLERE udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/10/01 dal Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO;
udito l'Avvocato Francesco DI GANGI pr delega depositata in udienza Avv. CAPPELLANI, difensore dei ricorrenti che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- } SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione in data 11 giugno 1988 CC PP, in proprio e in rappresentanza del fratello CC PI LV, affermandosi comproprietaria, unitamente al predetto, di 6/8 dei beni relitti dal padre PP CC e dagli zii EA e MA CC, tra i quali beni erano compresi una casa ed un terreno in AL, alla Via dei Cappuccini, nonché una vasca per la raccolta di acqua irrigua posta in un vicino fondo di proprietà di TO PP e NA e destinata all'irrigazione del fondo attoreo, convenne le predette in giudizio davanti al Tribunale di AL e, lamentando che le convenute avevano demolito la vasca ed utilizzato l'area di sedime per costruire una casa a pianterreno, facendo mancare la fonte di irrigazione del fondo attoreo, chiese il ripristino dello stato dei luoghi, il rilascio dell'area di sedime ed risarcimento dei danni. Le convenute resistettero alla domanda eccependo l'usucapione ultraventennale della vasca. Intervenne nel giudizio CC US, quale comproprietaria della vasca oggetto di causa in forza di successione a CC PI. Espletata una CTU, il Tribunale, con sentenza 25 maggio 1995 , dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse dell'interveniente CC US (avendo costei rinunziato alle proprie domande) e rilevato che, a seguito di sentenza resa in altro giudizio e divenuta irrevocabile, l'attrice CC PP ed il fratello PI erano divenuti assegnatari dell'intero complesso ereditario di cui faceva parte la vasca, li dichiarò comproprietari Б di sedime della vasca,di tre quinti dell'area condannando le convenute a rilasciare all'attrice, in proprio e nella qualità, la relativa superficie previa demolizione del manufatto che vi era stato costruito. La decisione venne confermata dalla Corte d'appello di AL che, con sentenza 20 febbraio 1999, rigettò il gravame proposto dalle soccombenti. Contro la sentenza le TO hanno proposto ricorso per cassazione basato su un unico motivo. 5 CC PP, in proprio e nella qualità di rappresentante del fratello CC PI LV, ha resistito al gravame con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso si denuncia I - insufficiente e contraddittoria 11 omessa, motivazione" circa un punto decisivo della controversia per avere l'impugnata sentenza: a) erroneamente affermato che la richiesta di prova testimoniale delle ricorrenti decisiva perché volta а provare la loro eccezione di usucapione era inammissibile perché proposta per con la comparsa conclusionale ia prima volta considerando che, come risultava d'appello, non dagli atti, le ricorrenti, già con la comparsa di costituzione in primo grado, avevano chiesto di provare con testi sia l'esercizio, anche attraverso il dante causa, di un possesso ultraventennale della vasca, sia il mancato uso di essa, nello stesso periodo di tempo, da parte degli attori;
b) per avere erroneamente riconosciuto a favore degli attori (che non ne avevano fatto 6 richiesta) il possesso ad usucapionem della vasca dando rilievo soltanto ai dati forniti dal CTU, rigettato, invece, l'eccezione di usucapione delle ricorrenti, che era dimostrata non solo dalla prova per testi non ammessa, ma anche dallo stato di rinsecchimento del fondo attoreo, dimostrativo, secondo le ricorrenti, del non uso ultraventennale della vasca;
c) per avere erroneamente considerato la vasca come pertinenza del fondo attoreo, laddove essa costituiva pertinenza del fondo delle ricorrenti, dove era ubicata;
d) per non avere osservato la regola dell'onere probatorio in tema di rivendicazione, secondo cui spetta all'attore in rivendicazione fornire la prova rigorosa della proprietà, mentre colui che è convenuto in rivendica può limitarsi ad invocare il possesso senza altrimenti giustificare il suo diritto. I I - I rilievi, da esaminare congiuntamente connessi, nonessendo tra loro strettamente meritano accoglimento. Correttamente sono state ritenute inammissibili sia l'eccezione di usucapione che la 7 richiesta di prova delle ricorrenti. L'eccezione, infatti, era stata sì formulata dalle TO all'atto della costituzione nel giudizio di primo grado (v.comparsa di costituzione), ma non era stata più riproposta in appello. In tale sede, infatti, le TO si erano limitate a contestare genericamente la sentenza di primo grado (che aveva ritenuto sfornita di prova 1' eccezione di dagli attori un usucapione e maturato, invece, senza muovere ad valido possesso ad usucapionem) , essa alcuna censura specifica né avanzare richieste istruttorie, pur avendone l'onere in base al generale principio della specificità dell'appello (V. atto di citazione in appello). Pertanto, sia l'eccezione che la richiesta di prova, formulate solo con la comparsa conclusionale, e cioè dichiaratetardivamente, non potevano che essere inammissibili. Il rilievo sub a) è, perciò, infondato. Altrettanto correttamente la corte territoriale ha ritenuto assolto da parte attrice l'onere della prova della proprietà del bene rivendicato. 8 Costituisce principio pacifico che l'onere cosiddetta probatio diabolica incombente della sull'attore in rivendicazione si attenua quando il convenuto si difenda deducendo un proprio titolo di acquisto, quale l'usucapione, che non sia in contrasto con l'appartenenza del bene rivendicato ai danti causa dell'attore, e può ritenersi assolto, nel fallimento della prova della prescrizione acquisitiva, con la dimostrazione della validità originaria del titolo in base al quale quel bene è stato trasmesso dal dante causa (cfr., ex multis, Cass. 4659/98). Alla stregua di tale principio, il giudice d'appello ha ritenuto sufficiente la prova fornita dagli attori osservando, da un lato, che dalla serie ininterrotta dei titoli di acquisto risultava dimostrato il loro possesso conforme ai titoli, e, dall'altro, come, in presenza delle opere rilevate in loco dal CTU (un pozzetto ed una condotta), rivelatrici dell'oggettivo permanere della derivazione d'acqua (e perciò ritenute dal giudicante più significative della contingente situazione in cui versava il fondo attoreo), era 9 del tutto mancata da parte delle TO la prova positiva del loro possesso ad usucapionem. Sono perciò infondati anche i rilievi sub b) e d) . Inammissibile è il rilievo sub c) in quanto la questione della natura pertinenziale della vasca nuova. Il ricorso va, dunque, rigettato, condannando le ricorrenti in solido al pagamento delle spese del grado, secondo la liquidazione fattane in dispositivo. Con atto depositato il 26 aprile 2000 III - entrambi i resistenti CC, a mezzo del loro difensore, dopo avere premesso che nelle more del ricorso per cassazione la Corte d'appello di AL, in data 10 dicembre 1999, aveva rigettato la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione avanzata dalle TO senza però provvedere in ordine alle spese, hanno avanzato istanza a questa Suprema Corte di liquidazione delle dette spese. La richiesta merita accoglimento (v. Cass. S.U. 29/73; nonché Cass.2152/85 e Cass.3780/87). ло In base alla soccombenza, tali spese, liquidate equitativamente in mancanza di notula , vanno poste a carico solidale delle TO.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna le ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in lire 3178900 (€ 1644,86) (€ 1549,37) di cui lire 3.000.000 per onorari, nonchè al pagamento delle spese richieste con l'istanza 26/4/2000, liquidate equitativamente in lire (€258,23) (€41,32) 500.000 (di cui 80.000/per spese). Roma, 18 ottobre 2001 Il preДерма L'estensore horan kell IL CANCELLIERE C1 Paolo Talarico DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 23 APR 2002 IL CANCELLIERE 109T12951 4567 30 99 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 TOT. 160,10 8 OTT.2002Serie 4 12186 verrata 160,10Registrato in data" C.. CENTOSESSANTA/10 (euro p. 11 Dirigents Area Servizi (Dott.ssa MA Grazia DI FILIPPO Il Responsabile Servizio Atti Giudiziari (Dr. M. RACCICHINH