Sentenza 21 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 21/06/2002, n. 9083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9083 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2002 |
Testo completo
83 /0 2 REPUBBLICA ITALIANA PRTE SUPREM: IN NOME DEL POPO ORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto OPPOSIZIONE A SEZIONE PRIMA CIVILE SANZIONE AMMINISTRATIVA la dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Comp R.G.N. 22922/00 Dott. Giovanni OLLA - Presidente Dott. Donato PLENTEDA Consigliere 24684 Dott. Walter CELENTANO Consigliere - Cron. Rel. Consigliere Rep. Dott. Aniello NAPPI Consigliere Ud. 10/04/2002 Dott. Sergio DI AMATO ha pronunciato la seguente S EN TEN ZA sul ricorso proposto da: AM AV, elettivamente domiciliata in ROMA VIA I PANATTONI 177, 1'avvocato ARISTIDE MILIONI GUERRIERO, rappresentata e difesa dagli avvocati CARMELO RAUDINO, EMANUELE TRINGALI, giusta delega a margine del ricorso;
ricorrente -
contro
PREFETTURA DI SIRACUSA, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO 2002 STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
841 - resistente - avverso la sentenza n. 63/00 del Tribunale di SIRACUSA, depositata il 31/07/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/04/2002 dal Consigliere Dott. Aniello NAPPI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO AV SI ricorre per cassazione contro la sentenza che ne ha respinto l'opposizione avversO l'ordinanza con la quale le era stato ingiunto il paga- mento della somma di £. 129.400 per aver lasciato il proprio autoveicolo in sosta nella via Mameli di Avola in zona vietata. Propone tre motivi d'impugnazione.
1. Con il primo motivo la ricorrente deduce viola- zione dell'art. 204 codice della strada, eccependo la tardiva emissione in data 21 luglio 1998 dell'ordinanza ingiunzione, oltre il termine di sessanta giorni dalla presentazione, in data 26 marzo 1998, del ricorso ammi- nistrativo. Con il secondo motivo la ricorrente deduce viola- zione dell'art. 3 comma 2 legge n. 689 del 1981, lamen- tando che la sanzione amministrativa le sia stata irro- 2 gata nonostante la totale incolpevolezza del suo com- portamento, determinato da un improvviso guasto alla vettura. Con il terzo motivo la ricorrente deduce violazione degli art. 184, 187 c.p.c. e 24 Cost., lamentando che il giudice del merito abbia apoditticamente disatteso le sue richieste istruttorie, intese a provare i fatti dedotti a giustificazione della sua condotta. MOTIVI DELLA DECISIONE E' fondato e assorbente il primo motivo del ricor- risultando adottata intempestivamente l'ordinanza SO, ingiunzione impugnata. Nella giurisprudenza di questa Corte, invero, è indiscusso ormai che, "in tema di san- zioni amministrative per violazione delle norme sulla circolazione stradale, il rispetto, da parte del Pre- fetto, del termine complessivo di novanta giorni, ri- sultante dal combinato disposto degli art. 204, comma 1, e 203, comma 2, cod. strada e decorrente dalla data della presentazione del ricorso о da quella della sua spedizione postale (data in cui si considera presentato il ricorso ai sensi dell'art. 388 del regolamento al c. strad.), per l'emissione dell'ordinanza motivata di pa- gamento ○ di archiviazione, costituisce requisito di legittimità della fattispecie tipica prefigurata dalla legge per la conclusione del relativo procedimento san- 3 zionatorio amministrativo, con la conseguente annulla- bilità per violazione di legge dell'ordinanza - ingiun- zione tardivamente emessa, suscettibile, tuttavia, di divenire inoppugnabile se non impugnata dall'interessa- to in sede giudiziaria entro i termini previsti dalla legge, deducendo espressamente il vizio di legittimità costituito dalla tardiva emissione. L'invalidità del provvedimento tardivo deriva infatti dai principi posti dalla 1. n. 241 del 1990 (in diretta attuazione del principio di buona amministrazione posto dall'art. 97, comma 1, cost.), ed in particolare dall'art. 2, dal quale può desumersi la regola generale secondo la qua- le, nell'ipotesi in cui il procedimento consegua diret- tamente ad una istanza, e per esso la legge determini il termine in cui deve concludersi, la p.a. ha il dove- re di concluderlo, mediante l'adozione di un provvedi- mento espresso, entro il termine previsto dalla legge" (Cass., sez. III, 27 luglio 2000, n. 9889, Cass., sez. III, 9 agosto 2000, n. 10541). Si giustifica la compensazione totale delle spese.
P.Q.M.
Cass la sentenza impugnata e provvedendo nel merito annulla l'ordinanza opposta;
compensa le spese di en- trambi i gradi del giudizio. Roma, 10 aprile 2002. 4 ESENTE DA REGISTRAZIONE E BOLLI ART. 23 L. 24-11-1981, N. 689 modifiche al sistema penale T I H 15