CASS
Sentenza 3 novembre 2023
Sentenza 3 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/11/2023, n. 44325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44325 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO la CORTE D'APPELLO DI ANCONA nel procedimento a carico di: TU IU NU nato a [...]( ROMANIA) il 27/12/1982 avverso la sentenza del 20/09/2022 del TRIBUNALE di ASCOLI PICENO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
letta la memoria del Sostituto Procuratore ASSUNTA COCOMELLO che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza senza rinvio. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnato provvedimento il tribunale di Ascoli Piceno, dando atto della intervenuta riqualificazione del fatto contestato nell'ipotesi di ricettazione di denaro o altra utilità proveniente da contravvenzione (art.648 comma 2 cod. pen.) ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti dell'imputato per essersi estinto il reato a lui ascritto per l'intervenuta prescrizione. 2. Il sostituto procuratore Generale presso la corte di appello di Ancona ha presentato ricorso deducendo violazione di legge ex art. 606 lett. b) c.p.p. osservando che ai fini del calcolo della prescrizione non deve farsi riferimento all'ipotesi circostanziata ma a quella della pena base salvo per le aggravanti delle quali la legge stabilisca una pena di specie diversa da quelle ordinarie e per quelle ad effetto speciale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1 t Penale Sent. Sez. 2 Num. 44325 Anno 2023 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 12/10/2023 teresidente 1. Il ricorso è fondato. Va preliminarmente osservato che il riferimento contenuto in sentenza all'ipotesi del secondo comma dell'art.648 cod. pen. va invece intesto al quarto comma della stessa disposizione. A seguito di inserimenti successivi (ad opera dell'art.1 comma 1 lett. c) n.1 del d. I.vo 8 novembre 2021 n.195) la circostanza attenuante della particolare tenuità del fatto è ora 'scivolata' al quarto comma. E che a tale ipotesi il giudice e le parti intendessero fare riferimento (e non alla ricettazione di denaro o cose provenienti da contravvenzione secondo la alla previsione del secondo comma) è reso manifesto dal fatto che la imputazione espressamente indica l'origine furtiva del telefono sottratto a CO IC. La disposizione menzionata non ha perduto la propria caratteristica di costituire una circostanza attenuante e non una ipotesi autonoma di reato. Ed è pertanto corretto il rilievo sollevato nel ricorso secondo cui la prescrizione va determinata in relazione all'a previsione del primo comma dell'articolo 648 c.p. (ex multis: Sez. 7, Ordinanza n. 39944 del 08/07/2022, imp. Dahani Nour Eddine, Rv. 284186 - 01: "in tema di ricettazione, l'ipotesi del fatto di speciale tenuità non costituisce una autonoma figura di reato, ma una circostanza attenuante, sicché, ai sensi dell'art. 157 cod. pen., non può tenersene conto ai fini della determinazione del termine di prescrizione, da computarsi con riferimento al limite edittale massimo previsto per l'ipotesi-base"). La sentenza va pertanto annullata con rinvio alla Corte d'appello di Ancona, competente trattandosi di impugnazione per saltum, non essendo allo stato il reato estinto per prescrizione, dovendosi sommare agli otto anni corrispondenti alla pena edittale massima per il reato, un quarto (due anni) per le successive interruzioni oltre ai periodi di sospensione (tra cui quella prevista dalla legislazione emergenziale COVID-19) intervenuti nel corso del procedimento di primo grado.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per il giudizio alla Corte d'appello di Ancona. Così deciso in Roma, 12 ottobre 2023 Il Consigliere relatore
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
letta la memoria del Sostituto Procuratore ASSUNTA COCOMELLO che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza senza rinvio. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnato provvedimento il tribunale di Ascoli Piceno, dando atto della intervenuta riqualificazione del fatto contestato nell'ipotesi di ricettazione di denaro o altra utilità proveniente da contravvenzione (art.648 comma 2 cod. pen.) ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti dell'imputato per essersi estinto il reato a lui ascritto per l'intervenuta prescrizione. 2. Il sostituto procuratore Generale presso la corte di appello di Ancona ha presentato ricorso deducendo violazione di legge ex art. 606 lett. b) c.p.p. osservando che ai fini del calcolo della prescrizione non deve farsi riferimento all'ipotesi circostanziata ma a quella della pena base salvo per le aggravanti delle quali la legge stabilisca una pena di specie diversa da quelle ordinarie e per quelle ad effetto speciale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1 t Penale Sent. Sez. 2 Num. 44325 Anno 2023 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 12/10/2023 teresidente 1. Il ricorso è fondato. Va preliminarmente osservato che il riferimento contenuto in sentenza all'ipotesi del secondo comma dell'art.648 cod. pen. va invece intesto al quarto comma della stessa disposizione. A seguito di inserimenti successivi (ad opera dell'art.1 comma 1 lett. c) n.1 del d. I.vo 8 novembre 2021 n.195) la circostanza attenuante della particolare tenuità del fatto è ora 'scivolata' al quarto comma. E che a tale ipotesi il giudice e le parti intendessero fare riferimento (e non alla ricettazione di denaro o cose provenienti da contravvenzione secondo la alla previsione del secondo comma) è reso manifesto dal fatto che la imputazione espressamente indica l'origine furtiva del telefono sottratto a CO IC. La disposizione menzionata non ha perduto la propria caratteristica di costituire una circostanza attenuante e non una ipotesi autonoma di reato. Ed è pertanto corretto il rilievo sollevato nel ricorso secondo cui la prescrizione va determinata in relazione all'a previsione del primo comma dell'articolo 648 c.p. (ex multis: Sez. 7, Ordinanza n. 39944 del 08/07/2022, imp. Dahani Nour Eddine, Rv. 284186 - 01: "in tema di ricettazione, l'ipotesi del fatto di speciale tenuità non costituisce una autonoma figura di reato, ma una circostanza attenuante, sicché, ai sensi dell'art. 157 cod. pen., non può tenersene conto ai fini della determinazione del termine di prescrizione, da computarsi con riferimento al limite edittale massimo previsto per l'ipotesi-base"). La sentenza va pertanto annullata con rinvio alla Corte d'appello di Ancona, competente trattandosi di impugnazione per saltum, non essendo allo stato il reato estinto per prescrizione, dovendosi sommare agli otto anni corrispondenti alla pena edittale massima per il reato, un quarto (due anni) per le successive interruzioni oltre ai periodi di sospensione (tra cui quella prevista dalla legislazione emergenziale COVID-19) intervenuti nel corso del procedimento di primo grado.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per il giudizio alla Corte d'appello di Ancona. Così deciso in Roma, 12 ottobre 2023 Il Consigliere relatore