Sentenza 27 giugno 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 27/06/2003, n. 10264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10264 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2003 |
Testo completo
" REPUBBLICA1 02 64/03 OPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE Possesso Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: CORONA Presidente R.G.N. 18162/00 Dott. Rafaele COLARUSSO Consigliere Cron. 22833 Dott. Vincenzo Consigliere Rep.·2422. Dott. Roberto Michele TRIOLA MAZZIOTTI DI CELSO Ud. 13/03/03 Dott. Lucio - Consigliere - GOLDONI - Rel. ConsigliereDott. Umberto ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IC BR NO EN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA STAMIRA 15, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO PIANELLI, che lo difende unitamente all'avvocato ANGELO ROBERTI, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
PE IU CE, EB RA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA G BITOSSI 34, presso lo studio 2003 dell'avvocato UGHETTA MARCHI, che li difende, giusta 442 delega in atti;
-1- controricorrenti avverso la sentenza n. 1546/00 del Tribunale di ROMA, depositata il 24/01/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/03/03 dal Consigliere Dott. Umberto GOLDONI;
udito 1'Avvocato Roberto PIANELLI, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato Ernesto PALATTA che deposita delega dell'Avv.MARCHI Ughetta, difensore dei resistenti che ha chiesto rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con ricorso depositato il 17.1.94, RI NO RI esponeva: di essere proprietario e possessore di un immobile sito in Roma, via dei Giardinetti 108/a - 108/b - 110 comprendente un piano terreno adibito a pescheria con corte antistante e laterale, quest'ultima con accesso dal n.110 di via dei Giardinetti;
che la corte laterale era di sua proprietà solo per una parte dalla strada di accesso sino ad un certo numero di metri mentre la - sezione finale della stessa apparteneva a LI ES OM e a LV BE;
che su detta porzione finale si affacciavano anche una finestra ed una porta finestra dell'appartamento dei coniugi OM;
che detta corte - هر era chiusa con un cancello munito di serratura, aperto durante il giorno, di cui non aveva la chiave;
che per ragioni di buon vicinato aveva tollerato tale situazione;
che essendo sorta la necessità di disporre della corte anche di notte, aveva in data 15.10.93 richiesto le chiavi ai coniugi OM i quali avevano opposto un rifiuto;
che non costituivano possesso gli atti compiuti per mera tolleranza e che, avendo egli manifestato la sua volontà contraria al permanere di tale situazione, il rifiuto della consegna si inquadrava nella fattispecie dello spoglio. Ciò posto chiedeva ordinarsi ai coniugi OM la consegna della chiave. Si costituivano i OM deducendo che avevano acceduto al loro appartamento sempre attraverso la corte oggetto di giudizio della quale la controparte non aveva mai avuto il possesso. Chiedevano il rigetto della domanda. Avverso la sentenza con cui il Pretore in data 27.4/29.4.95 ha respinto la domanda, proponeva appello il RI. Gli appellati, costituitisi, chiedevano il rigetto del gravame e spiegavano appello incidentale. Con sentenza 1.12.99/24.1.2000, il Tribunale di Roma rigettava l'appello regolando le spese. Osservava il Tribunale capitolino che la detenzione delle chiavi del cancello posto a chiusura della corte da parte dei coniugi OM, la conformazione dei luoghi l'area oggetto di causa, separata dalla corte antistante il locale - "pescheria" da un muretto sormontato da recinzione metallica, consentiva l'accesso alla proprietà OM e non anche all'immobile di parte appellante e la circostanza dell'esercizio di un'agenzia assicurativa sin dal 1989 all'interno del locale cui la corte conduce circostanza questa non - му contestata dal RI al contrario di quanto dallo stesso affermato con il primo motivo di appello - smentivano che l'esercizio del potere di fatto sulla cosa ad opera dei OM fosse conseguenza di un atto di tolleranza dell'esponente, comportando, al contrario, la qualifica di possessore del alla bene oggetto di causa controparte. La circostanza posta a sostegno della chiesta reintegra e cioè il possesso dell'area contraddistinta dal civico 110 da parte del RI, d'altra parte, non ALVA emergeva neanche dall'espletata prova testimoniale la quale attestato che all'interno della corte il figlio del ricorrente o la fidanzata di quest'ultimo avevano parcheggiato e che "il conduttore della pescheria è solito poggiare le cassette del pesce", senza peraltro fornire elementi circa la frequenza del compimento di simili atti. wxwve Andava poi aggiunto, inoltre, che il RI chiesto la consegna delle chiavi del cancello, adducendo l'insorgenza della necessità di accedere alla corte anche di notte: per stessa sua ammissione, quindi, il RI non aveva mai acceduto o utilizzato la corte nelle ore notturne sicchè doveva escludersi la possibilità di reintegrare l'interessato in un possesso mai avuto. 2 Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il RI, sulla base di tre motivi;
resistono con controricorso i coniugi OM, che hanno altresì presentato memoria. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso, intestato a violazione degli artt.832 e 948 c.c., in relazione all'art.360, n.3 cpc, il RI lamenta che il Tribunale capitolino, pur essendo egli proprietario della corte in questione, ha affermato che non ne aveva mai avuto il possesso. Le ragioni addotte a critica dal ricorrente si basano sostanzialmente sul fatto che a fronte del suo (non contestato) diritto di proprietà, nulla sarebbe stato opposto dalle controparti, "limitatisi a dichiarare di essere titolari di una му servitù di passaggio". Fermo quanto sopra, risulta invocato non a proposito l'art.948 c.c., atteso che è pacifico che la proprietà di un immobile possa essere gravata da eventuali diritti reali di terzi gravanti sul medesimo bene. Esattamente quindi il giudice di appello, ben guardandosi dal disconoscere la proprietà del RI, ha respinto la domanda, possessoria, di costui, non ritenendo provato in capo all'istante il possesso dell'area dedotta in giudizio. È appena il caso di aggiungere che il riferimento all'epoca in cui il RI fu immesso sul possesso dell'area stessa (antecedente all'acquisto della loro proprietà da parte dei coniugi Pompei) è ininfluente in mancanza di prova dell'esercizio del possesso da parte del proprietario della corte. Si collega intimamente a tale argomentare il secondo motivo di ricorso (violazione degli artt. 1140 e 1144 c.c. in relazione all'art.360, n.3 cpc) in cui si ritorna sull'antecedenza dell'immissione in possesso del RI sulla corte rispetto all'inizio dell'esercizio della servitù di passaggio da parte dei 3 OM. Se ne deduce testualmente che gli atti compiuti dalle controparti difetterebbero dell'animus possidendi ma sarebbero stati compiuti solo nell'esercizio della servitù di passaggio. Ora, il fatto che il possesso non fosse stato di fatto esercitato dal RI, atteso che il Tribunale ha ritenuto, nella valutazione delle prove offerte, con accertamento insindacabile in questa sede, che non costituissero prova di un concreto esercizio di possesso le circostanze accertate, costituisce elemento sufficiente per ritenere insussistenti i presupposti per l'azione di reintegra espletata. Ancora, la circostanza secondo cui i OM e solo i OM fossero in possesso delle chiavi, integra, come ha ritenuto il Tribunale, la carenza anche del requisito dello spoglio, atteso che lo stesso ricorrente ammette che tale situazione durava da tempo ed era perdurata sino a quando non era insorta la necessità di fruire della corte, da parte sua, anche di notte. му Ha sinteticamente, ma compiutamente riassunto il significato di tale situazione la sentenza impugnata con le parole "per sua stessa ammissione, quindi, il RI non ha mai acceduto o utilizzato la corte nelle ore notturne, sicchè deve escludersi la possibilità di reintegrare l'interessato in un possesso mai avuto". È appena il caso di notare che, evidentemente, di giorno, l'accesso era aperto all'utilizzazione peraltro incerta almeno quanto alla frequenza, del RI. Il terzo, ed ultimo, motivo di ricorso (omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all'art.360, n.5 cpc) ritorna sulla questione relativa alla (non contestata) detenzione delle chiavi del cancello. Si afferma che le chiavi erano state consegnate ai OM solo per esercitare il loro diritto di passaggio sulla proprietà del RI. Anche ammesso che cosi fosse, l'argomento non altera i termini della questione, atteso che con motivazione ampia ed esaustiva, il Tribunale ha escluso che l'esercizio del potere di fatto sulla cosa ad opera dei OM fosse conseguenza, anche in relazione alla disponibilità delle chiavi, di atti di tolleranza dell'odierna ricorrente, dimostrando invece il possesso effettivo del bene da parte dei OM. Infatti, la detenzione delle chiavi si aggiunge alla conformazione dei luoghi e all'esistenza di una agenzia assicurativa esercitata sin dal 1989 all'interno del locale cui la corte conduce;
il Tribunale ha quindi motivatamente escluso la rilevanza delle censure svolte con il terzo motivo. Il ricorso va pertanto respinto. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in euro 227,50 oltre a euro 1.000,00 per onorari, nonché accessori come per legge. Così deciso in Roma, il 13.3.2003 Il Presidente хоты سلسلManchest Splatoni Il Consigliere estensore DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL CANO TULERE 27. GIU, 2003 な бизо Maria ΤΟ Marie Oggi, IL CANCEL Maria L. Nyz20 Di H ors CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 17.11.2003 serie 4 al n. 38238 Fersate € 149.77 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) 30/5/200 ane 55