Cass. pen., sez. V, sentenza 19/09/2008, n. 40260
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Sentenza 19 settembre 2008

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Integra il delitto di truffa, e non quello di sostituzione di persona (art. 494 cod. pen.) la condotta di colui che abbia organizzato una manifestazione teatrale, in realtà non tenutasi, e provveduto alla vendita dei relativi biglietti facendo intendere agli acquirenti che l'incasso sarebbe stato devoluto ad una associazione assistenziale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 19/09/2008, n. 40260
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 40260
    Data del deposito : 19 settembre 2008

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