Sentenza 19 settembre 2008
Massime • 1
Integra il delitto di truffa, e non quello di sostituzione di persona (art. 494 cod. pen.) la condotta di colui che abbia organizzato una manifestazione teatrale, in realtà non tenutasi, e provveduto alla vendita dei relativi biglietti facendo intendere agli acquirenti che l'incasso sarebbe stato devoluto ad una associazione assistenziale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/09/2008, n. 40260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40260 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 19/09/2008
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - SENTENZA
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - N. 3426
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 014120/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AC ROBERTA, N. IL 06/01/1969;
ET VI, N. IL 12/08/1969;
avverso SENTENZA CORTE APPELLO di FIRENZE;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. FUMO MAURIZIO;
udito il PG in persona del sost. proc. gen. dr. Vito Monetti che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
udito il difensore di P.C., avv. G. Sirgiovanni in sost.ne avv. S. Zani, che, associandosi alle conclusioni del PG, ha depositato nota spese;
udito il difensore degli imputati avv. Scordanibbio P., che si è riportato al ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. OSSERVA
TE RO e RB AV sono imputati del delitto di concorso in sostituzione di persona per avere organizzato presso il teatro Verdi di Firenze una manifestazione teatrale (in realtà non tenutasi), spendendo arbitrariamente il patrocinio dell'associazione assistenziale ANTHAI, incassando in tal modo il controvalore dei biglietti. Il delitto di truffa (astrattamente ipotizzabile) non è stato mai contestato ai due predetti per mancanza di querela. Il Tribunale di Firenze, con sentenza 19.5.2005, ha assolto gli imputati per insussistenza del fatto. La Corte di appello di Firenze, decidendo su impugnazione della sola PC (ANTHAI), in riforma della sentenza di primo grado, ha, con pronunzia del 29.10.2007, condannato gli imputati al risarcimento del danno in favore della PC (oltre che al ristoro delle spese sostenute dalla stessa nei due gradi di giudizio).
Ha ritenuto la Corte che gli imputati avessero raggiunto solo un accordo di massima con l'ANTHAI per ottenerne il patrocinio, avessero poi fatto passare un anno senza mettere in scena la rappresentazione, avessero quindi costituito un nuovo soggetto imprenditoriale (NUOVA PROMO TEATRO) e avessero, a nome di tale nuovo soggetto, simulato l'allestimento di una commedia di LD (La Locandiera), ritirando i biglietti presso la SIAE, mettendoli in vendita, incassando i relativi importi.
Ricorrono per cassazione gli imputati e deducono mancanza e manifesta illogicità di motivazione in ordine all'esistenza dell'elemento materiale del reato e a quello soggettivo, atteso che l'accordo con la ANTHAI vi fu e che dunque gli imputati erano autorizzati a spendere il nome dell'associazione; la semplice proroga della data della manifestazione è da considerarsi del tutto irrilevante, così come il fatto che la PROMO TEATRO sia stata trasformata nella NUOVA PROMO TEATRO;
atteso che essa comunque faceva capo agli imputati. La dirigenza dell'ANTHAI, contattata dagli spettatori insoddisfatti, non ebbe difficoltà alcuna a reperire TE e RB e a relazionarsi con gli stessi. Lo spettacolo poi fu effettivamente predisposto (contatti con la SIAE e con la direzione del teatro); insomma il proposito ebbe una sia pur parziale attuazione, il che esclude la sussistenza del dolo.
Tanto premesso, si deve rilevare che la condotta ascritta ai due imputati non può essere riportata sotto lo schema normativo di cui all'art. 494 c.p.. A una pronunzia di tal fatta questo Collegio è istituzionalmente tenuto in ragione della la sua funzione regolatrice, la quale impone di dare al fatto la sua esatta qualificazione giuridica (e dunque, se del caso, di escludere che una determinata condotta configuri estremi di reato), se tale qualificazione viene comunque in questione attraverso i motivi di ricorso, sia pur sotto profili di diritto erronei e anche se non dedotti dal ricorrente (ASN 198600039-RV 171497; prova ne sia che la questione della qualificazione giuridica del fatto può addirittura esser dedotta per la prima volta in sede di giudizio di legittimità, atteso che essa rientra nel novero delle questioni su cui la Corte può decidere, ex art. 609 c.p.p., comma 2:
cfr. ASN 200545583-RV 232773).
Invero, la condotta integrante l'elemento materiale del delitto di cui all'art. 494 c.p. consiste nell'indurre taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria alla altrui persona, ovvero attribuendo a sè o ad altri un falso nome, ovvero un falso stato, ovvero ancora una qualità cui la legge attribuisce effetti giuridici.
Orbene, nel caso in esame, gli imputati non spesero un falso nome, non si sostituirono ad altri, non affermarono, contrariamente al vero, di svolgere una qualche professione (ASN 198700674-RV 174910), non si attribuirono una qualità dalla quale discendessero ex lege effetti giuridici (che possono essere di qualsiasi specie, ma devono comunque inerire a tale qualità: ASN 198509768-RV 170834), non affermarono di essere dipendenti dell'ANTHAI (e dunque la loro condotta non può essere assimilata a quella di coloro che, affermando - falsamente - ad es. di essere funzionai dell'associazione "Telefono Azzurro", ottennero illegittimamente informazioni: cfr. ASN 200408670-RV 228743).
Essi, per quel che si legge in sentenza, trassero in inganno gli acquirenti dei biglietti, dando ad intendere che l'incasso sarebbe stato versato (in tutto o in parte, non è stato chiarito, ma, ovviamente, non rileva) all'ANTHAI.
Dunque TE e RB non si attribuirono uno status (inteso come posizione complessiva di un soggetto nell'ambito della collettività o di un determinato corpo sociale: cittadino, celibe, vedovo, legale rappresentante ecc.) ma posero in essere artifici e raggiri (e, tra gli altri, quello di simulare che l'incasso sarebbe stato destinato alla predetta associazione), invogliando in tal modo un certo numero di persone ad acquistare i biglietti per una manifestazione che non si tenne.
Il principio di tassatività che informa il diritto penale sostanziale non consente, ovviamente, alcuna forma di interpretazione estensiva.
Ferma restando, peraltro, la improcedibilità (a quanto si apprende) per mancanza di querela in ordine al delitto di truffa, rimane ferma la sussistenza della obbligazione ex delicto (e dunque la risarcibilità - in altra sede - nei confronti dei truffati). La sentenza impugnata va tuttavia annullata senza rinvio, per la ragioni sopra esposte, per insussistenza del fatto in ordine al delitto ex art 494 c.p..
P.Q.M.
la Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 19 settembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2008