Sentenza 11 febbraio 2009
Massime • 1
Il termine di cinque giorni previsto dall'art. 299, comma terzo, cod. proc. pen., per la decisione sull'istanza di revoca o sostituzione delle misure coercitive ha natura ordinatoria.
Commentario • 1
- 1. Le Sezioni unite sulla possibilità di far valere, nel procedimentoGioacchino Romeo · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
In caso di contestazione 'a catena', la questione di retrodatazione della decorrenza del termine di custodia cautelare con riguardo all'esecuzione del provvedimento più risalente può essere proposta, in sede di riesame, solo se dal provvedimento successivo risultino tutti gli elementi per la stessa retrodatazione, e a condizione che il termine di durata, per l'effetto, risulti scaduto al momento della nuova contestazione. 1. Due vicende processuali abbastanza simili (cessione continuata di sostanze stupefacenti, istanza di riesame nella quale gli interessati avevano dedotto la perdita di efficacia della custodia cautelare per effetto della retrodatazione del termine di decorrenza, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/02/2009, n. 7319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7319 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ Antonio S. - Presidente - del 11/02/2009
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - N. 336
Dott. MATERA Lina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - N. 041559/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) BA ND, N. IL 11/02/1965;
avverso ORDINANZA del 25/11/2008 CORTE APPELLO di BARI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CITTERIO CARLO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. DI CASOLA Carlo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza depositata il 25.11.2008 la Corte d'appello di Bari rigettava la richiesta di sostituzione della custodia carceraria con gli arresti domiciliari, proposta da BA ND con istanza inserita nel registro dell'ufficio matricola della casa circondariale di Lanciano.
2. Ha proposto personalmente ricorso l'BA, denunciando con unico motivo la perdita di efficacia della misura cautelare cui è sottoposto, perché tale ordinanza di rigetto della sua istanza è stata depositata oltre i termini di legge.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. Effettivamente risulta dagli atti che l'ordinanza impugnata è stata depositata oltre i cinque giorni dalla presentazione della richiesta (l'istanza è del 7 novembre, trasmessa dalla direzione della Casa circondariale il 10 novembre 2008 e materialmente pervenuta alla Corte distrettuale il 13 novembre, ancorché, trattandosi di persona detenuta, ai sensi dell'art. 123 c.p.p., comma 1 il termine decorra in realtà già dall'iscrizione nel registro;
l'ordinanza risulta depositata il successivo 25 novembre).
Tuttavia questo termine, previsto dall'art. 299 c.p.p., comma 3, ha natura ordinatoria in tal senso già Sez. 6, Sentenza n. 3546 del 07/12/1991 Cc. (dep. 05/03/1991) Rv. 190039 Presidente: Moro AC. Estensore: Calfapietra V. Imputato: Raffaeli. P.M. Cucco. (Conf.). La sua inosservanza non trova pertanto espressa sanzione procedimentale, differentemente da quanto previsto dall'art. 309 c.p.p., comma 10 per il caso del riesame, e rileva solo ai sensi dell'art. 124 c.p.p.. L'art. 616 c.p.p. impone che, attesa la ragione della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, la parte privata ricorrente sia condannata al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende di somma che, avuto riguardo al caso concreto, si stima equo quantificare in Euro 500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2009.
Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2009