Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/02/2009, n. 7319
CASS
Sentenza 11 febbraio 2009

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Massime1

Il termine di cinque giorni previsto dall'art. 299, comma terzo, cod. proc. pen., per la decisione sull'istanza di revoca o sostituzione delle misure coercitive ha natura ordinatoria.

Commentario1

  • 1Le Sezioni unite sulla possibilità di far valere, nel procedimento
    Gioacchino Romeo · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    In caso di contestazione 'a catena', la questione di retrodatazione della decorrenza del termine di custodia cautelare con riguardo all'esecuzione del provvedimento più risalente può essere proposta, in sede di riesame, solo se dal provvedimento successivo risultino tutti gli elementi per la stessa retrodatazione, e a condizione che il termine di durata, per l'effetto, risulti scaduto al momento della nuova contestazione. 1. Due vicende processuali abbastanza simili (cessione continuata di sostanze stupefacenti, istanza di riesame nella quale gli interessati avevano dedotto la perdita di efficacia della custodia cautelare per effetto della retrodatazione del termine di decorrenza, …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/02/2009, n. 7319
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7319
Data del deposito : 11 febbraio 2009

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