Sentenza 20 ottobre 2016
Massime • 1
Viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice d'appello che, senza mutare la struttura del reato continuato, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva contestata (con corrispondente eliminazione della relativa porzione di pena), pur mantenendo ferma la pena detentiva inflitta dal primo giudice, aumenti la pena pecuniaria finale, per effetto di una diversa commisurazione della frazione di pena riferita ai reati satelliti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/10/2016, n. 48031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48031 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2016 |
Testo completo
48 0 3 1 / 1 6 sentenza N. 166212016 R. Gen. N.11985/2016 U.P. del 20/10/2016 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da PIERCAMILLO DAVIGO Presidente ADRIANO IASILLO GEPPINO RAGO Relatore STEFANO FILIPPINI GIOVANNI ARIOLLI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da ED CO, nato [...], contro la sentenza del 25/03/2015 della Corte di Appello di Bari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. G. Rago;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Enrico Delehaye che ha concluso chiedendo il rigetto;
RITENUTO IN FATTO 1. SC DI, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza in epigrafe deducendo:
1.1. La violazione dell'art. 597 cod. proc. pen. per avere la Corte, pur riducendo la pena detentiva, inflitto una pena pecuniaria superiore a quella inflitta dal primo giudice;
1.2. La violazione dell'art. 62 n.4 cod. pen. per non avere concesso la suddetta attenuante adducendo una motivazione apodittica e tautologica. CONSIDERATO IN DIRITTO M 1. La violazione dell'art. 597 cod. proc. pen.: la censura è fondata. L'imputato è stato condannato per due estorsioni consumate ed un tentativo di estorsione. Il primo giudice, aveva negato la concessione delle attenuanti generiche e, ritenuta la recidiva, aveva condannato l'imputato alla pena di anni sette di reclusione ed € 700,00 di multa secondo il seguente calcolo: P.B. art. 629 = anni cinque di reclusione ed € 520,00 di multa + art. 99 cod. pen. = anni sei e mesi sei di reclusione ed € 650,00 di multa (pari, quindi, ad un aumento di anni uno, mesi sei di reclusione ed € 130,00 di multa) + art. 81 = anni sette di reclusione, ed € 700,00 di multa (pari, quindi, ad un ulteriore aumento di mesi sei di reclusione ed € 50,00 di multa). La Corte territoriale, nell'accogliere il motivo di gravame sull'eccessività della pena, ha ritenuto di concedere le attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, sicchè ha rideterminato la pena in anni cinque, mesi sei di reclusione ed € 720,00 di multa, secondo il seguente calcolo: P.B: art. 629 cod. pen. (capo a) = anni cinque ed € 500,00 di multa + (art. 81) mesi quattro ed € 140,00 di multa per l'ulteriore estorsione consumata + (art. 81) mesi due di reclusione ed € 80,00 di multa per gli ulteriori episodi di tentata estorsione. In pratica, quindi, la Corte, rispetto alla sentenza di primo grado: ha diminuito la pena per il reato base solo per la multa (diminuita da € 520,00 ad € 500,00); ha eliminato l'aumento di pena per la recidiva (anni uno, mesi di reclusione ed € 130,00 di multa); ha scomposto i residui reati ritenuti in continuazione (estorsione consumata + tentata estorsione) e, rispetto al primo giudice (che aveva calcolato un'unica continuazione per i residui reati pari a mesi sei di reclusione ed € 50,00 di multa), pur mantenendo ferma la pena di reclusione (mesi sei: mesi quattro + mesi due), ha aumentato la pena pecuniaria da € 50,00 (inflitta complessivamente dal primo giudice per tutti i reati in continuazione, quindi, sia per l'ulteriore reato consumato che tentato) ad € 220,00 (€ 140,00 per l'estorsione consumata, ed € 80,00 per quella tentata). Secondo la Corte territoriale, «la sanzione irrogata, benché aumentata con riferimento alla pena pecuniaria irrogata dal giudice di prime cure, non viola il divieto di "reformatio in pejus", giacchè da un lato è rispettato il principio di cui all'art. 597/4 cod. proc. pen. che impone di non aumentare la pena complessivamente considerata e dall'altra è conforme al seguente principio enunciato dalla S.C.: «Non viola il divieto di "reformatio in peius" la sentenza del giudice d'appello quando riduce la pena detentiva inflitta in primo grado ed aumenta quella pecuniaria se, operato il ragguaglio di quest'ultima ai sensi dell'art. 135 cod. pen., l'entità finale della pena non risulti superiore a quella complessivamente irrogata dal giudice di primo grado» (Cass. 27723/2013). Sennonchè il suddetto principio di diritto - che questa Corte condivide e ribadisce non è applicabile al caso di specie. Infatti, nella motivazione che questa Corte ha addotto a sostegno della suddetta decisione, si legge: «il Collegio condivide il principio di diritto, più volte ribadito da questa Corte, secondo cui nel giudizio di appello, il divieto di reformatio in peius della sentenza impugnata dall'imputato non riguarda solo l'entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione, per cui il giudice di appello, anche quando esclude una circostanza aggravante e per l'effetto irroga una sanzione inferiore a quella applicata in precedenza (art. 597 c.p.p., comma 4), non può fissare la pena base in misura superiore rispetto a quella determinata in primo grado (cfr. Cass., sezioni unite, n. 40910/2005, WI LE). Tale principio non si applica quando, mancando gli elementi autonomi e intermedi correlati a circostanze o a continuazione, che concorrono alla determinazione della pena complessiva, il giudice d'appello accoglie il motivo di gravame relativo all'eccessività della pena inflitta dal primo giudice. In siffatta situazione, non sussiste violazione del divieto principio di reformatio in peius, quando il giudice d'appello, rispetto alla sanzione inflitta in primo grado, riduce la pena detentiva e aumenta quella pecuniaria, sempreché, ragguagliata quest'ultima ai sensi dell'art. 135 cod. pen., la pena complessiva non risulti superiore a quella complessivamente irrogata dal giudice di primo grado»: Cass. 2936/2010 Rv. 246137, alla quale la conforme Cass. 27723/2013 Rv. 256801 (citata dalla Corte territoriale), si limita a rinviare. Ciò significa, quindi, che il giudice di appello, deve attenersi alle seguenti regole: a) il divieto di reformatio in peius della sentenza impugnata dall'imputato non riguarda solo l'entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione;
b) tale principio non si applica quando il giudice di appello si trova di fronte ad una pena unica inflitta dal primo giudice, mancando gli elementi autonomi e intermedi correlati a circostanze o a continuazione, che concorrono alla determinazione della pena complessiva, ed il giudice d'appello accoglie il motivo di gravame relativo all'eccessività della pena inflitta dal primo giudice: tale situazione si verifica quando il reato è unico (e, quindi, la pena è unica), oppure, pur quando vi siano uno o più reati in continuazione, il primo giudice ha indicato la sola pena finale non indicando gli aumenti di pena per ogni singolo reato (quindi, anche in tal caso, la pena di fronte alla quale si trova il giudice di appello, è unica); 3 c) dal principio appena illustrato, consegue, a contrario, che il principio di diritto delle SSUU n. 40910/2005, WI LE (il divieto di reformatio in peius della sentenza impugnata dall'imputato non riguarda solo l'entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione), continua ad applicarsi quando, alla formazione della pena, concorrono elementi autonomi intermedi (circostanze, continuazione) rispetto ai quali il primo giudice ha indicato una ben determinata frazione di pena che, cumulandosi con la pena base, contribuisce alla formazione della pena finale. Ed è ciò che è avvenuto nel caso di specie, in quanto, come si è visto, il primo giudice, per tutti i reati in continuazione, aveva applicato un aumento di pena pari a mesi sei di reclusione ed € 50,00 di multa. -Di conseguenza, alla Corte territoriale avendo ritenuto di concedere le attenuanti generiche (sebbene solo equivalenti), ed avendo, quindi, correttamente eliminato la pena di anni uno, mesi sei ed € 130,00 (inflitta dal primo giudice per la recidiva) - rimanevano due soluzioni: a) diminuire ulteriormente le pene (quella base o quella in continuazione o entrambe) detentive o pecuniarie o entrambe;
b) confermare le suddette pene. Quello che non poteva fare era aumentare nel complesso la pena finale rispetto a quella di primo grado. Invece, la Corte, ha violato il divieto di cui all'art. 597 cod. proc. pen. perché, pur mantenendo ferma (legittimamente) la pena detentiva inflitta dal primo giudice [anni cinque (per la pena base) e mesi sei di reclusione (per i reati in continuazione, dopo avere legittimamente scomputato la pena che, invece, il primo giudice aveva determinato cumulativamente per il reato consumato e tentato)], al contrario, per la pena pecuniaria, ha inflitto una pena (€ 720,00) di gran lunga superiore a quella inflitta dal primo giudice (€ 570,00) per i reati consumati e tentati (al netto dell'aumento per la recidiva, eliminato dalla Corte a seguito del riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti). Al suddetto errore, ritiene, peraltro di poter rimediare questa Corte ex art. 620 lett. L) cod. proc. pen. e, quindi, rideterminare la pena in anni cinque, mesi sei di reclusione ed € 550,00 di multa [€ 500,00 per il capo a) secondo quanto stabilito, in melius, dalla Corte territoriale + € 50,00 secondo quanto stabilito dal primo giudice, per tutti i reati in continuazione] alla stregua del seguente principio di diritto: «il divieto di reformatio in peius della sentenza impugnata dall'imputato non riguarda solo l'entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione. Di conseguenza, quando alla formazione della pena, concorrono elementi autonomi intermedi (circostanze, continuazione) rispetto ai quali il primo giudice ha indicato una ben determinata frazione di pena che, cumulandosi con la pena 4 base, contribuisce alla formazione della pena finale, viola il divieto di "reformatio in peius" la sentenza del giudice d'appello che, pur riducendo la pena detentiva inflitta in primo grado, aumenta quella pecuniaria rispetto a quella determinata dal primo giudice;
Al contrario, non viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice d'appello quando, a fronte di una pena unica risultante dalla sentenza appellata, riduce la pena detentiva inflitta in primo grado ed aumenta quella pecuniaria se, operato il ragguaglio di quest'ultima ai sensi dell'art. 135 cod. pen., l'entità finale della pena non risulti superiore a quella complessivamente irrogata dal giudice di primo grado».
2. La violazione dell'art. 62 n.4 cod. pen.: la suddetta censura manifestamente infondata in quanto, come correttamente ed incensurabilmente ritenuto dalla Corte territoriale non può essere considerato un danno patrimoniale di speciale tenuità (per tale dovendosi intendere non solo un danno di rilevanza economica minima, ma anche quello morale: ex plurimis Cass. 6057/1989; Cass. 13575/2014) quello provocato, nel concreto caso di specie, economicamente e moralmente alla vittima di ripetuti episodi di un reato così grave come quello estorsivo.
P.Q.M.
ANNULLA senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena che ridetermina in complessivi anni cinque, mesi sei di reclusione ed € 550,00 di multa;
RIGETTA nel resto Così deciso il 20/10/2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Piercamillo Davigo Geppino Rago/ P. DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 14 NOV. 2016 IL EMADI CANCELLIERE Claudia Pianelli E T R O O C * N 5