Sentenza 11 aprile 2001
Massime • 1
Nel caso in cui il giudice riporti nella motivazione della propria decisione la massima della Corte di cassazione relativa al precedente giurisprudenziale, con enunciazione del principio giuridico formulato e con la esposizione delle argomentazioni poste a fondamento di esso, tali argomentazioni vanno a formare parte integrante della motivazione, atteso che in tal modo si dà contezza delle ragioni che hanno giustificato la adesione del giudice di merito al principio della corte di legittimità. (In applicazione di tale principio la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso con il quale si lamentava la carenza di motivazione di una decisione incentrata sulla riproposizione di una massima).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/04/2001, n. 21383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21383 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ALFONSO MALINCONICO - Presidente - del 11/04/2001
Dott. RENATO ACQUARONE - Consigliere - SENTENZA
Dott. GUIDO DE MAIO - Consigliere - N. 1404
Dott. SAVERIO F. MANNINO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GIOVANNI AMOROSO - Consigliere - N. 38097/2000
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
ST RI, nato il [...] a [...], avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo 12 maggio 2000 n. 3619, con la quale, a conferma della sentenza del Pretore di Termini Imerese/Cefalù 11 ottobre 1999 n.87, è stato dichiarato colpevole del reato p. e p. dall'art. 171 ter lett. c) L. 1941 n. 633, commesso in Castelbuono il 27 luglio 1997, e condannato alla pena di tre mesi di reclusione e L. 500.000 di multa.
Sentita la relazione svolta dal Cons. Dott. S.F.MANNINO;
Sentita la requisitoria del P.G., in persona del Dott. Antonio SINISCALCHI, il quale ha chiesto la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza;
Osserva
IN FATTO E DIRITTO
Avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo 12 maggio 2000 n. 3619, con la quale, a conferma della sentenza del Pretore di Termini Imerese/Cefalù 11 ottobre 1999 n. 87, è stato dichiarato colpevole del reato sopra indicato per aver detenuto per la vendita n. 343 musicassette senza il timbro della S.I.A.E. - RI ES ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento per il seguente motivo:
- violazione (art. 606 lett. c) ed e) c.p.p.) degli artt. 605, 546 e 125 c. 3 c.p.p. perché il Giudice d'appello - sull'eccezione, proposta con i motivi d'appello, secondo la quale il Pretore avrebbe dovuto assolvere l'imputato perché il fatto non costituisce reato, non essendo stata ancora emanata la norma regolamentare necessaria per l'integrazione della fattispecie criminosa contestata - pur affermando di non ignorare l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale in materia, ha tuttavia ritenuto di doversi uniformare al diverso orientamento pregiudizievole per l'imputato motivando tale decisione mediante la semplice trascrizione della massima estratta da una delle sentenze della Corte di cassazione, quella della Sez. 2^, 14 gennaio 1999 n. 332, senza dar conto delle ragioni logico-giuridiche per le quali ha ritenuto di aderire all'uno piuttosto che all'altro indirizzo.
In proposito si rileva che, quando il giudice riporta nei motivi della sentenza la massima della decisione della Corte di cassazione relativa al precedente giurisprudenziale, con enunciazione del principio giuridico formulato e con l'esposizione delle argomentazioni poste a fondamento di esso, tali argomentazioni formano parte integrante della motivazione in quanto danno di per sè contezza delle ragioni che giustificano la sua adesione al suddetto principio.
Questo vale anche nell'ipotesi di contrasto giurisprudenziale, perché l'indicazione degli orientamenti contrastanti, con gli argomenti posti rispettivamente a sostegno dell'uno e dell'altro, consente di ricostruire l'itinerario logico seguito dal giudicante al fine di pervenire alla propria decisione, adeguandosi all'uno piuttosto che all'altro degli indirizzi concorrenti, sicché non può ritenersi che la citazione della massima di giurisprudenza nel suo testo integrale lasci la decisione priva di motivazione o dia luogo a una motivazione apparente.
Non sussiste, perciò, vizio di motivazione allorché, in presenza del precedente giurisprudenziale addotto dalla difesa - oltre tutto, isolato - fondato sulla mancanza del regolamento esecutivo della L.22 aprile 1941 n. 633 richiamato dall'art. 171 ter lett. c) di questa legge, il giudice d'appello aderisce all'opposto orientamento, peraltro di gran lunga prevalente sicché il contrasto è stato superato, citando integralmente la massima che, al contrario, parte dalla considerazione che il D.L.vo 16 novembre 1994 n. 685 ha riordinato l'intera materia introducendo nella L. 1941 n. 633 l'art. 171 ter cit. e individua il regolamento richiamato da quest'ultimo in quello originariamente emanato con il R.D. 18 maggio 1942 n. 1369. In ogni caso il vizio di motivazione su una questione di diritto non è deducibile nel giudizio di cassazione senza contemporaneamente eccepire - come fa il ricorrente col suo motivo d'impugnazione - l'inesattezza della decisione impugnata, perché detto vizio implica la denuncia di un errore di diritto, che, secondo la disposizione dell'art. 619 C. 1 C.P.P., non produce l'annullamento della sentenza impugnata se non ha avuto influenza decisiva sul dispositivo.
P.Q.M.
La Corte
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di L. 1 milione alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 11 aprile 2001.
Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2001