Sentenza 16 dicembre 2004
Massime • 1
In pendenza del ricorso per cassazione avverso l'annullamento della prima ordinanza di custodia cautelare in carcere, non sussiste alcuna preclusione per il P.M. di richiedere e per il Gip di emettere nuova misura cautelare, giacchè vi è una preclusione endoprocessuale ad adottare una nuova misura solo in presenza di un giudicato cautelare, da rilevare in sede di riesame.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/12/2004, n. 6798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6798 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MORELLI Francesco - Presidente - del 16/12/2004
Dott. COSENTINO Giuseppe Maria - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE CHIARA Francesco - Consigliere - N. 1845
Dott. LAUDATI Diana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MASSERA Maurizio - Consigliere - N. 33272/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RI AN;
avverso ordinanza del Tribunale di Catania - sez. riesame - in data 24/5/04;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Laudati;
udito il Pubblico Ministero nella persona del Sost. P.G. Dott. D'ANGELO che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi i difensori avv.ti Franco Passanisi e Sebastiano Sferruzzo che insistono per l'accoglimento e depositano memoria. PREMESSA IN FATTO E IN DIRITTO
Con il provvedimento di cui in epigrafe il Tribunale ha rigettato l'istanza di riesame proposta, nell'interesse di ZO IM, avverso l'ordinanza in data 28/4/04 con cui il GIP in sede aveva disposto la misura cautelare della custodia in carcere per i delitti di tentata estorsione e incendio, aggravati ai sensi dell'art. 7 L. 203/92. Superate preliminari eccezioni riferite a precedente ordinanza cautelare, annullata in sede di riesame, nonché ai tempi di espletamento delle indagini, il Tribunale reitera il convincimento circa la gravità indiziaria, sia con riferimento agli episodi in danno dei fratelli UP - titolari di un autosalone - sia con riguardo alle condotte delittuose avverso la ER s.n.c., ditta che aveva subito l'incendio di un magazzino, richiamando quindi, ai fini della sussistenza delle esigenze cautelari e della scelta della misura, la presunzione operante in virtù dell'aggravante speciale, non esclusa da contrari elementi ma anzi rafforzata dalla spiccata caratura criminale dell'indagato indicativa di un pregnante pericolo di reiterazione.
Hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori deducendo:
- violazione di legge processuale, con riferimento all'art. 292 CPP e vizio motivazionale sul punto, essendo l'ordinanza genetica stata emessa in pendenza del ricorso per Cassazione avverso l'annullamento del precedente provvedimento restrittivo;
- vizio motivazionale in riferimento alla ritenuta diversità degli elementi valutati, con riguardo alle successive ordinanze, quanto alla vicenda in danno dei fratelli UP;
- vizio motivazionale in relazione all'art. 273 co. 1 e 1 bis, con riferimento alla posizione di AN nella vicenda coinvolgente la ditta ER;
- vizio motivazionale per omessa considerazione di quanto rilevato nella precedente ordinanza di annullamento;
- violazione di legge processuale con riferimento all'art. 407 C.P.P.;
- vizio motivazionale con riferimento alla ribadita sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 DL 203/91.
Tanto premesso la Corte:
OSSERVA
Che il ricorso non è suscettibile di accoglimento.
Con il primo motivo la difesa assume che, in pendenza del ricorso per Cassazione proposto dal P.M. avverso l'annullamento della prima ordinanza restrittiva;
l'accusa non avrebbe dovuto emettere una nuova misura custodiale per gli stessi fatti-reato.
A tal fine viene richiamata - anche nella memoria presentata in udienza - una recente sentenza delle Sezioni Unite (31/3/2004 N. 18339 in proc Donelli) in cui si afferma la preclusione per il GIP di adozione del successivo provvedimento cautelare, richiesto in pendenza del procedimento di appello avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta di misura cautelare personale.
Il richiamo non risulta peraltro decisivo, atteso che l'affermata configurazione del rapporto fra le due soluzioni (ricominciare, a fronte dei nova acquisiti, l'azione cautelare con nuova richiesta ex art. 291 C.P.P. o proseguire nella stessa adducendo nel procedimento incidentale di appello il materiale probatorio inedito) in termini non già di concorrenza ma di alternatività si correla a ben diversa ipotesi e ben distinta ratio.
La definitività dell'opzione attivata e le preclusioni conseguenti si coniugano, infatti, con la riconosciuta "intensità" di penetrazione dei poteri cognitivi del Tribunale della Libertà quale giudice di appello "dinanzi al quale è consentito al P.M. di produrre documentazione relativa a elementi probatori nuovi (possibilità pacificamente preclusa in sede di legittimità) laddove le successive implicazioni sono volte a evitare il rischio di interferenze tra competenze funzionali diversificate. Per la pronuncia richiamata "non può, invero, consentirsi all'organo dell'accusa, nell'investire della decisione sulla stessa azione cautelare organi diversi, di perseguire l'abnorme risultato di un duplice, identico, titolo, l'uno a sorpresa e immediatamente esecutivo, l'altro disposto all'esito di contraddittorio camerale e di cui resta sospesa l'esecutività".
E nessuna di tali condizioni si verifica nel caso di specie, non ponendosi in sede di legittimità un problema di acquisibilità del novum e non potendo l'accoglimento del ricorso condurre al diretto conseguimento di un titolo custodiale, comportando eventualmente solo l'annullamento con trasmissione al tribunale del riesame (nell'ipotesi che occupa il ricorso è stato definito con pronunzia di inammissibilità il 13/5/04).
Da escludere, pertanto, che la percorrenza di strade concorrenti trovasse, al momento della nuova domanda cautelare, lo sbarramento indicato dalla difesa, ponendosi solo, in riferimento all'emessa misura, un problema di limitata preclusione endo-processuale con riguardo alla formazione in itinere del c.d. giudicato cautelare, rilevabile in sede di riesame.
E a tale tematica si riferisce il secondo motivo con cui, ribadendosi l'operatività del principio ne bis in idem, si contesta, in correlazione alla vicenda UP, la novità degli elementi utilizzati a fondamento della ordinanza cautelare. Così come formulata, la doglianza si rivela carente di specificità, limitandosi il ricorrente a ripetere quanto già dedotto in sede di riesame (esser già inserita agli atti, relativi alla prima ordinanza poi annullata, la C.N.R. dei Carabinieri di Augusta in data 20/11/03 e la documentazione allegata) e dallo stesso Tribunale disatteso con motivazione esauriente e immune da mende di ordine logico e giuridico.
L'ordinanza gravata evidenzia infatti come i documenti (attestazione sulla interruzione di gravidanza di SS SA d. ON e conversazione tra l'indagato e un medico) ritenuti univocamente conducenti verso il coinvolgimento del ZO (atteso l'utilizzo, in una telefonata estortiva, della stessa scheda prepagata usata per chiamare il telefono fisso di SO ER, madre della predetta "ON") non fossero presenti tra quelli originariamente sottoposti al GIP o, comunque, non fossero stati valutati.
E tanto non risulta smentito neanche dai provvedimenti inerenti la misura originaria, allegati alla memoria difensiva, in cui non v'è affatto cenno ai due specifici dati.
Quanto ai successivi motivi 3^ e 4^ si rileva innanzitutto che le considerazioni ivi svolte con riferimento alla posizione dei coindagati AN e AN non risultano pertinenti (ove non correlabili anche a quella del ZO) ne' deducibili;
ove intese a provocare una pronunzia sullo status cautelare dei predetti. Il presente ricorso è stato, invero, iscritto e trattato con riferimento al ZO solo a costui riferendosi, nell'intestazione e nel dispositivo, l'ordinanza impugnata: nessun rilievo ha, pertanto, l'intestazione del ricorso (... difensore di ZO e AN) o la richiesta conclusiva del terzo motivo con cui si insta per l'annullamento nei confronti dello AN.
Così delimitato l'ambito dei suddetti motivi, non può che rilevarsi che anche con riferimento alla vicenda ER il Tribunale ha dato atto del novum acquisito (informazioni dai gestori telefonici sulle celle agganciate, dichiarazioni accusatorie del collaboratore Piazza Vincenzo) e che, per entrambi gli episodi, il coinvolgimento del ZO è stato desunto sulla base della complessiva sinergia di una piattaforma indiziaria ben più ampia di quella valutata all'esito della precedente procedura di riesame.
In ordine al quinto motivo deve reiterarsi il giudizio, già espresso dal Tribunale, di carenza di specificità della doglianza volta a sostenere l'espletamento di atti investigativi oltre il termine per le indagini preliminari, nulla adducendosi in contrario a quanto precisato, nell'ordinanza, circa la data di iscrizione nel registro degli indagati per la tentata estorsioni e per gli incendi. Infondato, infine, l'ultimo motivo inerente la sussistenza dell'aggravante speciale, dovendo escludersi la denunciata illogicità motivazionale.
Il Tribunale ha, infatti, ritenuto il c.d. metodo mafioso e la finalità di agevolare il clan Nardo, operante in loco, sulla base delle stesse modalità delle condotte (frasi usate e incendi) nonché di regole d'esperienza certo non manifestamente illogiche, in quanto correlate al controllo sul territorio - e, quindi, anche alle attività delittuose - da parte di organismo criminoso radicato in zona.
Al rigetto del ricorso consegue, a mente dell'art. 616 C.P.P., l'onere delle spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Si provveda ai sensi dell'art. 94 c. 1 ter Disp. Att. C.P.P.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Penale, il 16 dicembre 2004. Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2005