Sentenza 27 marzo 2003
Massime • 1
Quando nel concludere un contratto di compravendita di merce si sia fatto riferimento ad un campione, cioè ad un esemplare appartenente al genere oggetto della vendita, che deve servire da modello per controllare (al momento della consegna) la conformità della cosa consegnata a quella pattuita, possono verificarsi due ipotesi: che l'esemplare prescelto abbia la funzione di assicurare la perfetta conformità delle cose che si consegnano al campione, nel senso che di esso debbono possedere tutte le caratteristiche, perché il compratore non intende acquistare cose anche in piccola parte diverse (vendita su campione), ovvero che il campione debba servire solo a fornire un'indicazione generica delle caratteristiche che devono avere le cose da consegnarsi, per modo che queste possono anche non corrispondere esattamente al tipo, bastando che ne possiedano solo le qualità essenziali (vendita su tipo di campione). Lo stabilire, nei singoli casi, se si sia inteso stipulare una vendita su campione o una vendita su tipo di campione si risolve in un apprezzamento di fatto affidato al giudice di merito che, quando sia immune da vizi logici o errori giuridici, non è sindacabile in cassazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 27/03/2003, n. 4540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4540 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PONTORIERI Franco - Presidente -
Dott. DE JULIO Rosario - Consigliere -
Dott. SCETTINO Olindo - rel. Consigliere -
Dott. CIOFFI Carlo - Consigliere -
Dott. SCHERILLO Giovanna - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PE ORTOFRUTTICOLA SRL DITTA, in persona dell'Amm.re Unico pro tempore AN IE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA GIULIANA 50, presso lo studio dell'avvocato CIRO INTINO, difeso dall'avvocato RAFFAELE PINTO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AF SQ DITTA, in persona omonimo titolare prò tempore;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1100/98 della Corte d'Appello di BARI, depositata il 21/12/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/11/02 dal Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 28-10-1986, AT QU, titolare dell'omonima ditta corrente in Tiggiano, conveniva in giudizio davanti al tribunale di Bari la società Carpentiere Ortofrutticola s.r.l., con sede in Barletta, per chiederne la condanna al pagamento della somma di lire 6.600.000, oltre interessi e svalutazione, quale corrispettivo della vendita di n. 30.000 sacchi personalizzati, che non erano stati accettati dalla convenuta, per pretesa inidoneità all'uso cui erano destinati.
Si costituiva la Carpentiere Ortofrutticola, per rilevare che i sacchi commissionati all'attore non erano conformi al campione consegnato e per chiedere, in via riconvenzionale, declaratoria di risoluzione del contratto.
Eccepiva, inoltre, anche la nullità dell'accertamento preventivo richiesto dall'attore e disposto in via di urgenza dal presidente del tribunale di Bari, per difetto di notifica e per mancanza dei presupposti.
Con sentenza dell'1-2/30-3-1995, l'adito tribunale accoglieva la domanda e rigettava la riconvenzionale, condannando la convenuta al pagamento della somma di lire 6.600.000, oltre agli interessi dalla domanda, nonché al rimborso delle spese di causa.
Proponeva appello la società Carpentiere Ortofrutticola, ma la corte di appello di Bari, con sentenza depositata il 21 luglio 1998, lo ha rigettato, condannando l'appellante al pagamento delle spese del grado all'appellato.
Quel giudice è pervenuto a tale decisione, in quanto, una volta accertato che tra le parti era stato concluso regolare contratto di fornitura della merce commissionata dall'appellante all'AT, e che l'espletato accertamento tecnico preventivo non è affetto da quel vizi che, secondo la stessa appellante, ne avrebbero determinato la nullità, ed è stato inoltre ritualmente ammesso nel giudizio di merito, ha ritenuto infondata la domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto, per pretesa non conformità dei sacchi al campione ai sensi dell'art.1552 c.c.. E ciò a motivo che il contratto di vendita di cui si discute non racchiude una vendita su campione, ma una vendita su tipo di campione, prevista e disciplinata dall'art. 1522 comma 2 c.c., che, pertanto, può essere risolta solo se vi è notevole differenza tra il prodotto e il campione.
E, dai compiuti accertamenti, oltre che dall'esame della prodotta documentazione, non è emerso che i sacchi fossero, per dimensioni, molto difformi dal campione, essendo, comunque, risultati perfettamente idonei all'uso cui erano destinati;
vale a dire a contenere 10 kg. di cipolle ed, eventualmente, anche una quantità maggiore, e con possibilità di essere chiusi senza alcuna difficoltà.
Non merita censura, pertanto, la statuizione del tribunale, con cui è stata rigettata la riconvenzionale ed è stata condannata l'appellante al pagamento della merce commissionata. Ricorre per la cassazione della sentenza la ditta Carpentiere Ortofrutticola s.r.l., in persona dell'amm.re unico Emanuele Carpentiere, deducendo tre motivi di gravame.
Nessuna attività difensiva è stata svolta da AT QU. MOTIVI DELLA DECISIONE
Denuncia la ricorrente:
1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1522, 1455 e 1497 c.c. - Ultrapetizione (art. 112 c.p.c.) - Difetto assoluto di prova in ordine ai presupposti della domanda e violazione dell'art. 2697 c.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.) - Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia (art. 360 n. 5 c.p.c.). 2) Ultrapetizione (art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 n.e c.p.c.).
3) Inesistenza, nullità e comunque inammissibilità dell'accertamento preventivo per violazione degli artt. 694, 696, 697, 698, 156, 157 e 101 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c.. Il ricorso è infondato.
Poiché la decisione si basa soprattutto sull'accertamento tecnico preventivo espletato prima del giudizio, è preliminare l'esame congiunto del secondo e del terzo motivo, con cui la ricorrente ha denunciato, con riguardo a tale mezzo istruttorio, rispettivamente vizio di ultrapetizione e nullità, irritualità ed inammissibilità dello stesso.
Le censure non hanno pregio.
Premesso, invero, che dalla sentenza impugnata risulta che, disposto dal presidente del tribunale in via d'urgenza (evidentemente ex art. 697 c.p.c.) l'accertamento tecnico preventivo sulla merce venduta dall'AT alla Carpentiere Ortofrutticola, al contitolare di quest'ultima fu personalmente notificato a cura dello stesso consulente tecnico, il decreto presidenziale che disponeva l'accertamento medesimo e fissava l'inizio delle operazioni peritali, per cui deve ritenersi che la parte fu posta in condizioni di partecipare alle stesse, correttamente il giudice di appello (ed ancor prima, in questo caso, il tribunale), al quale, come giudice di merito, spetta ex art. 698, ultimo comma, c.p.c. di esercitare il controllo sulla esistenza o meno delle condizioni di ammissibilità del ricorso e del provvedimento che abbia disposto il mezzo di istruzione preventiva, sia sotto il profilo dei presupposti processuali sia sotto quello dei presupposti sostanziali (ved. sent. n. 1134/93, n. 852/85), si è pronunciato con congrua e condivisibile motivazione per la validità dell'accertamento. Quanto poi all'eccepita inutilizzabilità di questo nel successivo giudizio di merito instaurato dall'AT, vuoi per la mancanza di richiesta di ammissione dello stesso vuoi per la mancata pronuncia del giudice sul punto, altrettanto correttamente la corte territoriale ha statuito, uniformandosi alla giurisprudenza di questo Supremo Collegio, che mentre, da un lato, la richiesta è implicita nella stessa produzione, nel processo, della relazione tecnica, dall'altro non è richiesto un formale provvedimento di ammissione, specie quando, come nel caso che ne occupa, sulla relazione medesima si è sviluppato compiutamente il contraddittorio tra le parti fin dalle prime battute del giudizio(ved. sent. n. 9836/90, n. 5183/88, n. 4398/82). Quanto al primo motivo, si osserva che le critiche mosse con lo stesso dalla ricorrente alla sentenza impugnata riguardano essenzialmente la qualifica data dal giudice al contratto concluso con l'AT per la fornitura di un determinato numero di sacchi "personalizzati" e la conclusione che ne è stata tratta, in punto di inadempimento del venditore.
Ora, premesso che spetta al giudice di merito qualificare e interpretare il contratto sulla base dei fatti e degli elementi di giudizio dedotti dalle parti ed alla luce dei criteri ermeneutici previsti dalla legge, senza, peraltro, che egli sia vincolato ne' dal nomen iuris dato dai contraenti al contratto stesso ne' da una loro dichiarazione che escluda espressamente l'inquadramento del contratto in una determinata fattispecie tipica (sent. n. 3592/77), non ha errato la corte di appello nel qualificare, nella fattispecie sottoposta al suo esame, il contratto intercorso tra le parti come vendita su tipo di campione, e non come vendita su campione, secondo lo schema di cui all'art. 1522 c.c.; e nello stabilire, conseguentemente, che non vi era stato inadempimento da parte dell'AT nella fornitura dei sacchi alla Carpentiere Ortofrutticola.
Secondo la corte territoriale, è emerso, nella fattispecie, che si sia trattato di vendita su tipo di campione soprattutto dall'accertata ed incontestabile circostanza che la merce ordinata e venduta era perfettamente idonea, nonostante la difformità, obiettivamente trascurabile, riscontrata rispetto la campione - "i sacchi forniti presentavano pochi centimetri, due per l'esattezza, in meno rispetto al campione" (così si legge in sentenza) - all'uso cui era destinata;
vale a dire a contenere, ciascun sacco, Kg.10 di cipolle, e ad essere chiuso con cucitura.
Non risulta, d'altra parte, che l'acquirente abbia denunciato altri difetti o difformità o abbia contestato, comunque, l'idoneità dei sacchi ad essere utilizzati per lo scopo per cui erano stati acquistati;
a nulla rilevando che quelli ordinati avrebbero dovuto essere, come assume la ricorrente, "sacchi personalizzati", dal momento che non viene affatto chiarito in cosa dovesse consistere l'asserita personalizzazione.
In definitiva, la corte territoriale, nello statuire che si è trattato di vendita su tipo di campione, si è uniformata ai principi enunciati da questa Suprema Corte, che ha affermato che si configura un tale tipo di vendita, quando il campione debba servire solo a fornire un'indicazione generale delle caratteristiche che devono avere le cose da consegnarsi, per modo che queste possono anche non corrispondere esattamente al tipo, bastando che ne possiedano solo le qualità essenziali (sent. n. 2327/62). Anche la censura di cui al primo motivo, pertanto, non ha pregio. Il ricorso va, dunque, rigettato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 20 novembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2003