Cass. civ., sez. I, sentenza 27/04/1999, n. 4195
CASS
Sentenza 27 aprile 1999

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

È giuridicamente inesistente la notificazione dell'atto di appello alla curatela del fallimento di una delle parti del processo di primo grado nel caso in cui la pronuncia del fallimento -intervenuto in quella fase del giudizio- non sia stata oggetto di dichiarazione da parte del procuratore costituito. La conseguente inammissibilità dell'impugnazione non può, pertanto, essere sanata per effetto della costituzione in giudizio e dell'accettazione del contraddittorio nel merito da parte del curatore.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 27/04/1999, n. 4195
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4195
    Data del deposito : 27 aprile 1999

    Testo completo