Sentenza 27 aprile 1999
Massime • 1
È giuridicamente inesistente la notificazione dell'atto di appello alla curatela del fallimento di una delle parti del processo di primo grado nel caso in cui la pronuncia del fallimento -intervenuto in quella fase del giudizio- non sia stata oggetto di dichiarazione da parte del procuratore costituito. La conseguente inammissibilità dell'impugnazione non può, pertanto, essere sanata per effetto della costituzione in giudizio e dell'accettazione del contraddittorio nel merito da parte del curatore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 27/04/1999, n. 4195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4195 |
| Data del deposito : | 27 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo CARBONE Presidente
Dott. Vincenzo FERRO Cons. Relatore
Dott. SE SALMÈ Consigliere
Dott. Simonetta SOTGIU Consigliere
Dott. Sergio DI AMATO Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
TR MA, TR US, CA US, e LL CE in qualità di procuratore speciale di DE NO TO (tale costituita in virtù di atto notaio Trifuoggi 12 aprile 1994), elettivamente domiciliati in Roma, via Armellini 55, presso la famiglia Baldassarre/D'Amore, rappresentati e difesi dall'avv. Pellegrino Musto del foro di Avellino come da procura a margine del ricorso,
- ricorrenti -
contro il
FALLIMENTO della società di fatto tra IA IC AL e LL CC UI operante sotto la ditta EDILCOSTRUZIONI, in persona del curatore Sergio Melchionne, autorizzato al presente giudizio con decreto del giudice delegato 29 settembre 1997, elettivamente domiciliato in Roma, piazza Monteleone di Spoleto 8, presso il dott. Giovanni Henrico, rappresentato e difeso dall'avv. Elio Benigni del foro di Avellino e Napoli,
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli 3/24 aprile 1997 n. 1150. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 4 febbraio 1999 dal Relatore Cons. dott. Vincenzo Ferro;
Udito l'avv. Elio Benigni per la parte resistente;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alessandro Carnevali, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo emesso dal Presidente del Tribunale di Avellino il 4 gennaio 1989 col n. 6, veniva intimato a De IA RE, TR IA, AN SE e TR ED, comproprietari e committenti, il pagamento in favore dell'appaltatrice Edilcostruzioni di NU NA AL della somma di lire 97.788.204 a titolo di corrispettivo per l'esecuzione dei lavori di ricostruzione di un fabbricato urbano in Montoro Superiore, oltre interessi e spese.
Proponevano opposizione, separatamente, De IA RE, TR IA e AN SE, i quali eccepivano pregiudizialmente l'insussistenza delle condizioni di legge per il provvedimento monitorio, deducevano nel merito l'infondatezza della pretesa dell'appaltatrice per essere stata questa soddisfatta di ogni sua ragione di credito, e proponevano domanda di condanna della Edicostruzioni al risarcimento dei danni per l'incompleta e difettosa esecuzione dei lavori. La convenuta resisteva alle opposizioni proposte chiedendone la reiezione, e proponeva a sua volta domanda di condanna degli opponenti al risarcimento del maggior danno conseguente al ritardato pagamento.
Con successiva citazione De IA RE, TR IA, TR SE (quale erede di TR ED) e AN SE convenivano in giudizio davanti allo stesso Tribunale la Edilcostruzioni per sentir pronunciare la risoluzione del contratto di appalto per inadempimento dell'appaltatrice e per sentirla condannare al pagamento della penale dovuta per la ritardata consegna dei lavori e al risarcimento di ogni ulteriore danno, con compensazione tra quanto risultante dovuto agli attori e l'eventuale credito della convenuta.
Previa riunione dei procedimenti, il Tribunale di Avellino con sentenza 24 maggio/17 novembre 1994 n. 1248 accoglieva parzialmente l'opposizione, condannava AN SE, TR IA, TR ED e De IA RE al pagamento in favore della ditta Edilcostruzioni della somma di lire 26.110.000 con gli interessi legali dalla sentenza al saldo, rigettava ogni altra domanda, e compensava interamente le spese tra le parti.
Proponevano appello TR IA, TR SE (quale erede di TR ED), AN SE e LE NC (in rappresentanza processuale di De IA RE), con atto notificato il 5 settembre 1995 al curatore del fallimento -dichiarato con sentenza 30 luglio 1994- della società di fatto tra NU NA AL e DE CC DO identificantesi nella ditta Edilcostruzioni. Gli appellanti chiedevano che, in riforma della sentenza impugnata, fosse dichiarato che nulla spettava all'appaltatrice, fosse pronunciata la risoluzione del contratto, fosse revocato il decreto ingiuntivo, e fosse accolta la domanda riconvenzionale nei limiti della compensazione con espressa rinuncia al residuo.
La Curatela del fallimento si costituiva in giudizio e resisteva, nel merito, all'appello.
La Corte di appello di Napoli con sentenza 3/24 aprile 1997 n. 1150 dichiarava, d'ufficio, l'inammissibilità dell'impugnazione, compensando le spese del grado tra le parti.
Avverso quest'ultima sentenza TR IA, TR SE, AN SE, e LE NC quale procuratore speciale di De IA RE propongono il presente ricorso per cassazione, illustrato con memoria difensiva.
La Curatela del fallimento resiste con controricorso. MOTIVI LL DECISIONE
Con l'unico motivo dedotto, gli odierni ricorrenti denunciano, nella sentenza impugnata, violazione e falsa applicazione degli art.286, 330, 328 C.P.C., per avere la Corte partenopea, sul rilievo che l'intervenuto fallimento della parte convenuta in opposizione (e attrice in via riconvenzionale) non era stato oggetto di dichiarazione da parte del procuratore per essa costituito nel giudizio di primo grado, ritenuto l'inesistenza giuridica della notificazione dell'atto di appello direttamente alla Curatela fallimentare nel domicilio reale del Curatore, e dichiarato quindi, d'ufficio, l'inammissibilità dell'impugnazione, considerando priva di effetto sanante la costituzione in giudizio e l'accettazione del contraddittorio nel merito da parte del Curatore. Assumono i ricorrenti al riguardo che, essendo avvenuto l'evento interruttivo del processo dopo la chiusura della discussione, alla parte interessata alla proposizione dell'impugnazione si sarebbe dovuta riconoscere la facoltà alternativa tra la notificazione alla parte divenuta incapace come se questa fosse ancora capace e la notificazione al soggetto a cui competeva la capacità di stare in giudizio in rappresentanza di essa.
L'assunto dei ricorrenti si rivela privo di fondamento alla luce della comparata e coordinata applicazione dei principi di diritto processuale che governano (negli aspetti specifici che qui vengono in rilievo), rispettivamente, l'interruzione del processo e la notificazione delle impugnazioni. A norma del primo comma dell'art.300 C.P.C., che richiama il precedente art. 299 C.P.C., se la perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti "si avvera nei riguardi della parte che si è costituita a mezzo di procuratore, questi lo dichiara in udienza o lo notifica alle altre parti". L'ultimo comma dello stesso articolo 300 dispone poi che se l'evento "si avvera o è notificato dopo la chiusura della discussione davanti al collegio, esso non produce effetto se non nel caso di riapertura della istruzione." L'art. 330 C.P.C. stabilisce, nel primo comma, che "se nell'atto di notificazione della sentenza la parte ha dichiarato la sua" residenza o eletto domicilio nella circoscrizione del giudice che l'ha pronunciata, l'impugnazione deve essere notificata nel luogo indicato;
altrimenti si notifica presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio". La fattispecie in esame trova i suoi due aspetti qualificanti e determinanti ai fini del decidere nel fatto che la dichiarazione del fallimento della parte è avvenuta non solo dopo la chiusura della discussione davanti al giudice a quo ma nell'intervallo di tempo intercorrente tra la deliberazione della sentenza in camera di consiglio e la sua pubblicazione mediante deposito in cancelleria, e nel fatto che la sentenza non è stata notificata nell'interesse della parte nei cui confronti si era verificato l'evento astrattamente interruttivo alle controparti soccombenti. La suindicata collocazione cronologica della dichiarazione del fallimento impedisce, dunque, che questa possa produrre effetto interruttivo: tale affermazione assume carattere pregiudiziale ed esclusivo, a tal fine, rispetto alla mancata dichiarazione da parte del procuratore, che la legge prende in considerazione ovviamente con riferimento alle fasi del processo in cui possa trovare esplicazione l'attività del procuratore, e alla quale invece la Corte partenopea ha attribuito rilevanza essenziale, incorrendo sul punto in un errore tanto evidente quanto concretamente innocuo e suscettibile di ricevere rettificazione, per quanto occorra, dalle osservazioni qui svolte. La fattispecie sub judice risulta, così, caratterizzata dalla permanenza della ultrattività della rappresentanza procuratoria, che comporta, tra l'altro, la legittimazione del procuratore a ricevere la notificazione dell'impugnazione a norma del ricordato art. 330 C.P.C. La disciplina giuridica di tale fattispecie si differenzia, sotto il profilo della rilevanza o meno del sopravvenuto evento interruttivo, da quella delle diverse ipotesi della notificazione della sentenza, regolata dall'art. 286 C.P.C., e da quella dell'incidenza dell'evento sull'estensione del termine per impugnare, riconducibile alla previsione dell'art. 328 C.P.C. Risulta quindi non pertinente il richiamo, da parte dei ricorrenti, a precedenti espressioni della giurisprudenza di legittimità attinenti appunto alla problematica relativa alla notificazione della sentenza, col riconoscimento di una possibilità alternativa che non ha alcuna ragione di essere riprodotta in sede di verifica della regolarità della notificazione dell'impugnazione in deroga alla completa ed esauriente disciplina dettata dall'art. 330 C.P.C. In tale situazione, la notificazione della impugnazione eseguita mediante consegna di copia a soggetto diverso dalla parte divenuta incapace e dal suo procuratore costituito nel pregresso giudizio, quale è il curatore del fallimento medio tempore dichiarato, nel domicilio reale di quest'ultimo, va considerata affetta non da semplice nullità ma da inesistenza giuridica, per tale intendendosi quella tanto grave difformità dell'attività processuale dal modello legale di riferimento che si risolve nell'assenza, in essa, di quei requisiti minimi costitutivi indispensabili per la sussunzione dell'atto nello schema tipico delineato dal legislatore: sotto questo profilo, infatti, viene riconosciuta dalla giurisprudenza l'inesistenza giuridica della notificazione in relazione alla quale non sia ravvisabile alcun apprezzabile nesso di collegamento tra il destinatario di essa e il luogo ove essa viene eseguita la consegna o la persona a cui la consegna viene effettuata. E l'inesistenza della notificazione non tollera sanatoria con effetto ex tunc per effetto della costituzione della parte legittimata a stare in giudizio in applicazione del principio generale del raggiungimento dello scopo a cui l'atto viziato da nullità era destinato, sancito dall'art. 156 C.P.C. Nel caso di specie, la costituzione del curatore avrebbe potuto esplicare rilevanza solo ex nunc, cioè con riferimento alla data (19 marzo 1996) in cui la stessa è avvenuta e che risulta, come è incontroverso, posteriore al decorso del termine annuale di decadenza decorrente dalla data (17 novembre 1994) di pubblicazione della sentenza e prorogato per la sospensione feriale relativa all'anno 1996.
In tal senso, la ratio decidendi della impugnata sentenza, nei suoi lineamenti fondamentali e nel suo sviluppo essenziale, va esente da censura. Riceve pertanto reiezione il ricorso. Pur in presenza di estremi di totale soccombenza dei ricorrenti, la peculiarità della vicenda consente di ravvisare giusti motivi per la totale compensazione tra le parti delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la Corte
rigetta il ricorso;
compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 4 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 27 aprile 1999