Sentenza 7 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/04/2001, n. 5222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5222 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA5222/01 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Ogg.: Lavoro LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R. G. 2727/99 SEZIONE LAVORO Cron. N. 11235 composta dai seguenti Magistrati: Rep. N.
1.Dott. Michele Annunziata -Presidente- 2. " Fernando Lupi -Consigliere- Ud. 21.02.2001 3. "r Luciano Vigolo -Consigliere- 4. " Alessandro De Renzis -Rel. Consigliere- 5. " Arcangelo De Biase -Consigliere- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto DA BANCA CARIME S.p.A, in persona dell'Amministratore Dele- gato dott. Alberto Valdembri, elettivamente domiciliata in Roma, Via Lima 48, presso lo studio dell'Avv. Fabio Pulsoni, rappre- sentata e difesa dall'Avv. Mauro Fusaro del foro di Bitonto co- me da procura a margine del ricorso Ricorrente CONTRO '852 ID NN, elettivamente domiciliata in Roma, Via Lucrino 5, presso lo studio dell'Avv. Carla Efrati, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio De Polo del foro di Bari come da pro- 2 cura a margine del controricorso Controricorrente per la cassazione della sentenza n. 1233/1998 del Tribunale di Trani-Sezione Lavoro del 5.10.1998/3.11.1998 nella causa iscritta al n. 135 R.G. dell'anno 1997. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21.02.2001 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;
udito l'Avv. Mauro Fusaro per la ricorrente;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Pietro Ab- britti, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Pretore giudice del Lavoro di Bari con sentenza del 26.11.1992 accoglieva il ricorso proposto da AR ID ed ordinava alla Cassa di Risparmio di Puglia di reintegrare la ri- corrente nelle mansioni di capo ufficio- direttore della filiale di Trepuzzi, dalla quale era stata trasferita a quella di Veglie con decorrenza dal 12.3.1990, con la corresponsione dell'indennità di reggenza, oltre accessori. Proposto appello da parte dell'istituto bancario, il Tribunale di Bari, in riforma della decisione pretorile, rigettava la domanda della ID, con compensazione delle spese del doppio grado di giudizio. Il Tribunale osservava che nel caso di specie non sussisteva alcu- na violazione dell'art. 2103 cod. civ., in quanto le nuove mansio- ni non incidevano sulla categoria professionale cui apparteneva la 3 ID ed in considerazione delle dimensioni della succursale di Veglie, più importante della filiale di Trepuzzi. A seguito di ricorso per cassazione questa Corte con sentenza n. 2010 del 1996 rilevava che il Tribunale di Bari, quantunque la ID avesse mosso una specifica contestazione sulla reale esi- stenza di adeguate ragioni giustificative del trasferimento, si era limitato ad asserire, senza indicare le fonti del proprio convinci- mento e finendo per utilizzare le asserzioni di una delle parti co- me elementi di prova a favore della tesi affermata dalla medesima parte, che lo spostamento di qualche decina di chilometri era stato giustificato con obiettive ragioni organizzative, dovendo la Cassa ridisegnare l'organigramma della filiale di Veglie a causa delle dimissioni del titolare Francesco Zaccaria e del sostituto titolare Francesco Faggiano;
osservava, altresì, che, contraria- mente al vero, la necessità del nuovo ridisegnamento del relativo organigramma non era mai stata contestata dalla ID. La Corte in conclusione cassava l'impugnata decisione con rinvio della causa al Tribunale di Trani, che, all'esito del giudizio di ri- assunzione, con sentenza del 15.10.1998/3.11.1998 rigettava l'appello proposto dalla Caripuglia S.p.A., alla quale era suben- trata la Banca Carime S.p.A. quale conferitaria di ramo di azien- da, avverso la sentenza del Pretore di Bari anzidetta con con- danna alle spese di tutti i gradi. Il Tribunale di Trani osservava che dall'espletata istruttoria era emerso che il trasferimento della ID era dipeso dalla circo- 4 stanza che, all'epoca di fatti di causa, presso la succursale di Veglie, risultava vacante sia il posto di titolare che quello di so- stituto titolare, in quanto il primo si era dimesso, mentre il se- condo si era trasferito a Bari;
aggiungeva che il mero verificarsi di una vacanza nell'organico dell'unità produttiva, ove s'intendeva destinare la lavoratrice, non era idoneo a giustificare l'impugnato trasferimento, non essendo state provate le cause che avevano determinato tale vacanza in relazione ad esigenze obiettive considerate dalla legge. Lo stesso Tribunale rilevava che il trasferimento era illegittimo anche sotto il profilo delle mansioni alle quali la lavoratrice era stata adibita, in quanto le mansioni di “sostituto titolare” della succursale di Veglie non potevano essere considerate equivalenti a quelle di "titolare" della filiale di Trepuzzi, in precedenza espletate. Incidentalmente il Tribunale affermava che tale aspetto, risolto in senso sfavorevole alla ID dai giudici baresi e ritenuto assor- bito dalla Suprema Corte, ben poteva essere riproposto all'esame del giudice di rinvio. Contro la sentenza emessa in sede di rinvio ricorre per cassa- zione la Banca Carime con unico articolato motivo, al quale resi- sta la ID con controricorso, illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo la ricorrente lamenta l'omessa, insufficiente e 5 contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della
contro
- versia ex art. 360 n. 5 c.p.c. In particolare la Carime osserva che il Tribunale di Trani come giudice di rinvio ha travalicato i limiti posti da questa Corte con la sentenza n. 2010 del 1996 riesaminando la vicenda e valutando la questione della legittimità del trasferimento sotto il profilo dell'effettiva sussistenza di "comprovate ragioni tecniche, orga- nizzative e produttive", sebbene tale questione non fosse stata prospettata dalla lavoratrice in sede di ricorso introduttivo. La ricorrente aggiunge che lo stesso Tribunale, pur in presenza di un'accertata vacanza nell'organico della succursale di Veglie, ha ritenuto tale circostanza non idonea a dimostrare la sussisten- za di comprovate ragioni legittimanti il trasferimento, per non essere state provate le cause di tale vacanza. In sostanza, ad avviso della ricorrente, i giudici di Trani, accer- tata la vacanza nell'organico, non avrebbero potuto spingere il loro esame fino a verificare la ineluttabilità, la ragionevolezza e la convenienza della scelta, trattandosi di opzione, relativa all'esercizio dello ius variandi, riconosciuta ed attribuita all'imprenditore, con il solo limite posto dalla norma del codice civile. Da parte sua,la ID ha contestato le avverse deduzioni ecce- pendo l'inammissibilità delle censure della ricorrente, attesa l'inapplicabilità alla fattispecie dell'art. 384 c.p.c., per avere la Corte di Cassazione con la sentenza n. 2010/1996 accolto il ri- 6 corso per vizio di motivazione sulle ragioni giustificatrici del suo trasferimento dalla filiale di Trepuzzi a quella di Veglie. Ciò premesso sulle opposte linee difensive, si condividono i rilie- vi mossi dalla ricorrente e si disattendono le obiezioni della parte resistente. Questa Corte con la richiamata sentenza n. 2010/1996, nell'accogliere il quinto motivo del ricorso, ha ravvisato nella decisione del Tribunale di Bari vizio di motivazione per essersi limitato ad utilizzare, ai fini del proprio convincimento, mere as- serzioni di una delle parti, secondo le quali, da un lato, lo spo- stamento di una qualche decina di chilometri era giustificato con obiettive ragioni organizzative, essendo necessario ridisegnare l'organigramma della filiale di Veglie per le dimissioni del titola- re e del sostituto titolare, dall'altro lato, la necessità del nuovo ridisegnamento del relativo organigramma non era mai stata contestata dalla ID. In sostanza la sentenza di annullamento di questa Corte ha deli- mitato la questione da risolvere al solo profilo di carattere orga- nizzativo e in questo ambito era chiamato a giudicare il Tribunale di Trani, il quale, pur accertando l'esistenza di una vacanza nella filiale di Veglie, ha concluso, come già si è detto, sostenendo la non idoneità di tale circostanza ai fini della dimostrazione delle ragioni tecniche ed organizzative legittimanti il trasferimento, per la mancata prova delle cause determinanti la vacanza del po- sto. 7 Orbene la pronuncia dei giudici di Trani è andata al di là dell'alveo, tracciato da questa Corte, con il ritenere essenziale la dimostrazione da parte del datore di lavoro delle cause della va- canza del posto, atteso che ai fini del trasferimento decisiva la circostanza della carenza di organico, costituente ed integrante le esigenze oggettive di cui all'art. 2103 cod. civ., senza necessità che lo stesso datore di lavoro provi anche l'inevitabilità del provvedimento (in questo senso Cass. sentenza 18 novembre 1999, n. 12812; Cass. 9 giugno 1993, n. 6408). La ricorrente rileva, inoltre, che il Tribunale di Trani ha palese- mente violato i principi consolidati in ordine ai poteri del giudice di rinvio con l'esaminare la questione relativa alle mansioni, rite- nuta assorbita da questa Corte, e, poi, in evidente posizione di rottura rispetto alla più consolidata enucleazione dottrinale e giurisprudenziale in materia, si è spinto oltre statuendo l'illegittimità del trasferimento anche sotto il profilo delle man- sioni, alle quali la lavoratrice era stata adibita. La Carime sotto tale ultimo aspetto pone in evidenza che nella specie non si verterebbe in tema di mutamento in peius di man- sioni, essendo le stesse riferibili ad un medesimo livello nell'ambito di aree omogenee (funzioni di titolare e di sostituto titolare). La censura non ha consistenza giuridica e non merita di essere condivisa. Con riguardo al primo profilo (inammissibilità dell'esame della 8 questione ritenuta assorbita) correttamente il Tribunale ha preci- sato che tale questione non decisa poteva essere riproposta del : tutto impregiudicata all'esame del giudice di rinvio (in questo senso Cass. 11 dicembre 1990, n. 11767; Cass. 12 dicembre 1974, n. 4238). Con riguardo all'altro profilo (attribuzione di mansioni inferiori) la valutazione del Tribunale si fonda su accurato esame delle ri- sultanze processuali, non censurabile in questa sede per essere sorretta da adeguata e congrua motivazione, da cui emerge che le funzioni di sostituto titolare non possono essere considerate equivalenti a quelle in precedenza espletate dalla ID, pur es- sendo le due figure inquadrabili nella medesima categoria di "funzionario di II°”. In questo senso si può richiamare il consolidato indirizzo di questa Corte in ordine alla necessità di prova rigorosa da parte del datore di lavoro ai fini della dimostrazione dell'equivalenza delle mansioni ex art. 2103 cod. civ. (Cass. 7 dicembre 1991, n. 13187) e in ordine all'esigenza che le nuove mansioni non com- portino una sottoutilizzazione del patrimonio professionale ac- quisito dal lavoratore, avuto riguardo non solo alla qualità in- trinseche delle attività esplicate dal lavoratore, ma anche al gra- do di autonomia e discrezionalità nel loro esercizio, nonché alla posizione del dipendente nel contesto dell'organizzazione azien- dale del lavoro (Cass. 3 novembre 1997, n. 10775; Cass. 14 lu- glio 1993, n. 7789). 9 In conclusione il ricorso va accolto nei limiti sopraindicati e, per l'effetto, va cassata la sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese di questo grado, alla Corte di Appello di Bari.
PQ M
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Bari. Così deciso in Roma addì 21 febbraio 2001 M. Aunuminte Il Consigliere relatore estensore Il Presidente Alessandro be Renzis Ph-ll IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 7 APR. 2001 oggi, IL CA LLIERE 3 3 5 0 1 . . N A T S R 3 S I A 7 A ' D - T L , 8 , L - O E A 1 L S D 1 L E I P O S E S B I N I G E N D G S G E I A O L T A S A A O D O T L P E T L , I M E I O R I D R A D T S D I O E G T E R N E S E